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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 36996/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi Iiinammissibilità del ricorso.

Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Lucca con cui, a esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di bancarotta per distrazione, contestatogli al capo 11 dell'imputazione, limitatamente alle condotte ascritte come distrazioni delle somme erogate in favore della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA] e dei mezzi non rinvenuti dalla curatela.

Le condotte ascritte sarebbero state poste in essere dall'imputato nella sua qualità di componente del Consiglio d'amministrazione (dal 28 febbraio 2007 al 29 giugno 2010) della Prima [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca il 20 maggio 2011, poi di presidente della stessa (dal 28 febbraio 2007 al 18 settembre 2009 e dal 19 febbraio 2009 al 29 giugno 2010, quando la società è stata posta in liquidazione).

Rispetto a tutte le altre imputazioni, il G.u.p. aveva pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto.

La Corte d'appello di Firenze ha assolto l'imputato limitatamente alla distrazione dei mezzi non rinvenuti dalla curatela, per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena in anni due e mesi sei di reclusione e quelle accessorie in anni due e mesi sei.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto.

A parere della difesa, la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato in maniera apodittica, limitandosi a sostenere che, dalle erogazioni alle società infragruppo, non sarebbero derivati benefici economici, sia pure indiretti.

Così argomentando, i Giudici dell'appello avrebbero però mancato di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa (mastrini e prospetti), con cui si era dimostrato come i finanziamenti soci effettuati a favore della società direttamente partecipata [OSCURATO:SOCIETA], e delle società collegate Gta e [OSCURATO:SOCIETA], fossero stati utilizzati per pagare le forniture che Prima logistica aveva commissionato per le citate società collegate.

Inoltre, le due scritture private del 2007 indicavano l'impegno della fallita Prima [OSCURATO:SOCIETA] a effettuare finanziamenti soci direttamente, o per il tramite della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], finalizzati al soddisfacimento di obbligazioni e impegni assunti per effettuare i servizi resi nell'interesse della fallita.

Fin dal giudizio di primo grado, era dunque stata offerta la prova della giustificazione economica di finanziamenti (operati servendosi delle società controllate quali subvettori e fornitori di servizi), chiaramente finalizzati alla continuità aziendale e alla garanzia, per l'intero gruppo societario, di un volume d'affari tale da consentire il soddisfacimento dei creditori comuni.

Le censure difensive insistono, poi, sulle date delle ascritte condotte.

Come risulta dal capo d'imputazione, i finanziamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA] - amnninistratata dallo stesso imputato- e alla [OSCURATO:SOCIETA] risultano fino all'esercizio del 2009; il finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA], fino al 31.12.2009.

Osserva a tal proposito la difesa che l'imputato è coinvolto dall'accusa in quanto presidente, dal 28 febbraio 2007 al 18 settembre 2009, della fallita Prima [OSCURATO:SOCIETA].

Posto che i finanziamenti contestati si sono esauriti nel 2009, sarebbe inconferente il riferimento della Corte d'appello al primo semestre 2010, così come irrilevante, per il medesimo motivo, sarebbe il dato della riassunta carica di presidente dell'imputato a far data dal febbraio 2010.

A tal riguardo, la difesa osserva anche che la Corte territoriale avrebbe omesso di replicare a quanto segnalato nei motivi aggiunti d'appello in riferimento alla consulenza del Dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la perdita del capitale sociale, diversamente da quanto indicato dal CTU nominato dal Giudice di primo grado, non risultava nell'esercizio del 2008, bensì dal bilancio chiuso al 31.12.2009, poi approvato dall'assemblea dei soci in data 6 giugno 2010.

Dunque, il manifestarsi della perdita del capitale sociale avrebbe dovuto essere spostato agli inizi del 2010, in un'epoca successiva ai finanziamenti contestati e sicuramente successiva all'uscita dell'imputato dalla presidenza della fallita società. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, per non avere la Corte d'appello fornito argomentazioni a supporto della ritenuta consapevolezza dell'imputato circa i rischi delle contestate condotte per la garanzia patrimoniale dei creditori.

Nel momento storico in cui i finanziamenti vennero effettuati, non si era ancora palesato lo squilibrio finanziario che avrebbe, in seguito, privato quelle operazioni della giustificazione economica che le aveva caratterizzate. 2.3 Col terzo motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. All'udienza del 12 maggio 2023 si è svolta trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché generico e per mancato confronto con le due principali rationes decidendi poste a base della parte motiva dell'impugnata sentenza, vale a dire la situazione di forte compromissione della fallita società, già nel 2009 (epoca dei finanziamenti contestati), e l'insolvenza delle società controllate, avvantaggiate dai predetti finanziamenti.

In presenza di tali presupposti, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto ingiustificato il consistente depauperamento, operato a favore di società in conclamata difficoltà (dato, questo, significativamente non contestato dalla difesa), ovvero che non risultavano aver svolto alcun tipo di attività (come nel caso, descritto nel capo d'imputazione, di '[OSCURATO:SOCIETA]'), in tal modo operando buon governo dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità.

Invero, secondo questa Corte (cfr. ad es.

Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029 - 01), integra distrazione rilevante, quale ipotesi di bancarotta fraudolenta, il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito, in assenza, dunque, di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice.

D'altro canto, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non vale a escludere la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519 - 01; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 253031-01; in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata: così, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01).

Tali consolidati orientamenti trovano la propria ratio nel fatto che, nel caso di trasferimenti di risorse 'infragruppo', le società, benché appartenenti al medesimo gruppo, sono pur sempre persone giuridiche diverse; sicché i creditori della società depauperata non potrebbero rivalersi semplicemente 'inseguendo' le risorse cedute dall'una società all'altra (cfr., Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, cit., in motivazione: «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società.

Pertanto, la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato», con riferimenti a Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668 e Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250).

Che la società fallita versasse in condizioni di grave compromissione, già nel 2009 e quindi in costanza di presidenza dell'imputato, è un dato contestato dal ricorrente in maniera inconferente, attraverso il mero richiamo al parere del consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la perdita del capitale sociale risultava dal bilancio chiuso al 31.12.2009.

Pertanto, a parere della difesa, il manifestarsi della perdita del capitale sociale avrebbe dovuto essere spostato agli inizi del 2010, in un'epoca successiva ai finanziamenti contestati e all'abbandono, da parte dell'imputato, della carica di presidente della fallita società.

Tuttavia, al fine di valutare la sussistenza degli indici di fraudolenza (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01), la Corte ha razionalmente rimarcato la «grave compromissione» del contesto societario, situazione, quest'ultima, ben diversa, e temporalmente precedente, dalla perdita del capitale sociale, epilogo critico finale, su cui insiste, in maniera non decisiva, la difesa.

E, invero, detta connpromissione è risultata accertata -come illustrato dai Giudici dell'appello- già nel 2009, anno in cui le erogazioni a favore delle società controllate subirono un'impennata; a quel tempo, la presidenza della società era ricoperta dall'imputato (a rigore, fino al 18 settembre 2009).

Pertanto, non inficiata da irragionevolezza o da contraddittorietà è la deduzione della Corte territoriale, che ha evidenziato come, già nel corso dell'anno 2009, fossero stati effettuati ingenti trasferimenti di risorse infragruppo, tali da compromettere gli interessi dei creditori.

Infine, può osservarsi che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la Corte d'appello non ha affatto trascurato il contrasto di vedute circa la data in cui si sarebbe manifestata l'insolvenza della società (v. p. 4 dell'impugnata sentenza), dato da cui, invece, prende l'abbrivio l'impugnata sentenza.

Ma, pur volendo accedere a quel che, secondo la difesa, è il parere più attendibile (CTU resa in appello dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], puntualmente citata dalla Corte, p. 5 parte motiva), la genericità del motivo permane, per i motivi già illustrati.2.

Il secondo motivo è infondato, non confrontandosi il ricorrente con quanto affermato, sia pure in forma succinta, dalla Corte territoriale.

A parere di quest'ultima, la consapevolezza di Dini circa i rischi delle contestate condotte per la garanzia patrimoniale dei creditori derivava, tra l'altro, dall'esser la [OSCURATO:SOCIETA] -società collegata, destinataria di uno dei finanziamenti contestati- amministrata dall'imputato stesso.

Gioverà poi ricordare che il finanziamento a favore della [OSCURATO:SOCIETA] si è caratterizzato per essere stato rivolto a una "società che non risulta avere svolto alcun tipo di attività" (così, nel capo d'imputazione).

Ciò che la Corte ha ragionevolmente presupposto essere noto al Dini, in quanto presidente della fallita.

Più in generale, la Corte d'appello ha -con motivazione logica, che si sottrae alla dedotta censura- ragionevolmente ritenuto che l'imputato fosse consapevole del carattere patrimonialmente sbilanciato dei finanziamenti e che prevedibile fosse il pericolo implicito nello spostamento di risorse infragruppo, posta la compromissione grave della società da lui presieduta e la conclamata difficoltà delle beneficiarie.

La valutazione espressa dalla Corte d'appello in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è, pertanto, incensurabile, ponendosi essa in linea con la giurisprudenza di questa Corte in tema di dolo generico, necessario (e sufficiente) per la configurabilità della bancarotta patrimoniale («l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte»: Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501; «...in altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico»: Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006, Caimnni ed altri, Rv. 234232).

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello congruamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'assenza di elementi positivi riferibili alla condotta dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03: «in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria»).

Tale discrezionale valutazione del Giudice di merito, non inficiata, nel caso di specie, né da illegittimità né da irragionevolezza, e coerente con gli orientamenti della Cassazione («al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), non è sindacabile in sede di legittimità.

Per quel che ha riguardo alla determinazione della pena, l'invocato ancoraggio della stessa al minimo edittale è argomentato dalla difesa sulla base di argomenti (vale a dire, la liceità dei contestati finanziamenti, posti in essere in esecuzione di accordi contrattuali tra la società controllante e quelle controllate) congruamente disattesi, come illustrato, dalla Corte territo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi Iiinammissibilità del ricorso. Udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha parzialmente riformato la decisione del G.u.p. del Tribunale di Lucca con cui, a esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era ritenuto responsabile del delitto di bancarotta per distrazione, contestatogli al capo 11 dell'imputazione, limitatamente alle condotte ascritte come distrazioni delle somme erogate in favore della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA], della [OSCURATO:SOCIETA] e dei mezzi non rinvenuti dalla curatela. Le condotte ascritte sarebbero state poste in essere dall'imputato nella sua qualità di componente del Consiglio d'amministrazione (dal 28 febbraio 2007 al 29 giugno 2010) della Prima [OSCURATO:SOCIETA], dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca il 20 maggio 2011, poi di presidente della stessa (dal 28 febbraio 2007 al 18 settembre 2009 e dal 19 febbraio 2009 al 29 giugno 2010, quando la società è stata posta in liquidazione). Rispetto a tutte le altre imputazioni, il G.u.p. aveva pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto. La Corte d'appello di Firenze ha assolto l'imputato limitatamente alla distrazione dei mezzi non rinvenuti dalla curatela, per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena in anni due e mesi sei di reclusione e quelle accessorie in anni due e mesi sei. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, si eccepisce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato ascritto. A parere della difesa, la Corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità penale dell'imputato in maniera apodittica, limitandosi a sostenere che, dalle erogazioni alle società infragruppo, non sarebbero derivati benefici economici, sia pure indiretti. Così argomentando, i Giudici dell'appello avrebbero però mancato di confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa (mastrini e prospetti), con cui si era dimostrato come i finanziamenti soci effettuati a favore della società direttamente partecipata [OSCURATO:SOCIETA], e delle società collegate Gta e [OSCURATO:SOCIETA], fossero stati utilizzati per pagare le forniture che Prima logistica aveva commissionato per le citate società collegate. Inoltre, le due scritture private del 2007 indicavano l'impegno della fallita Prima [OSCURATO:SOCIETA] a effettuare finanziamenti soci direttamente, o per il tramite della sua controllata [OSCURATO:SOCIETA], finalizzati al soddisfacimento di obbligazioni e impegni assunti per effettuare i servizi resi nell'interesse della fallita. Fin dal giudizio di primo grado, era dunque stata offerta la prova della giustificazione economica di finanziamenti (operati servendosi delle società controllate quali subvettori e fornitori di servizi), chiaramente finalizzati alla continuità aziendale e alla garanzia, per l'intero gruppo societario, di un volume d'affari tale da consentire il soddisfacimento dei creditori comuni. Le censure difensive insistono, poi, sulle date delle ascritte condotte. Come risulta dal capo d'imputazione, i finanziamenti in favore della [OSCURATO:SOCIETA] - amnninistratata dallo stesso imputato- e alla [OSCURATO:SOCIETA] risultano fino all'esercizio del 2009; il finanziamento alla [OSCURATO:SOCIETA], fino al 31.12.2009. Osserva a tal proposito la difesa che l'imputato è coinvolto dall'accusa in quanto presidente, dal 28 febbraio 2007 al 18 settembre 2009, della fallita Prima [OSCURATO:SOCIETA]. Posto che i finanziamenti contestati si sono esauriti nel 2009, sarebbe inconferente il riferimento della Corte d'appello al primo semestre 2010, così come irrilevante, per il medesimo motivo, sarebbe il dato della riassunta carica di presidente dell'imputato a far data dal febbraio 2010. A tal riguardo, la difesa osserva anche che la Corte territoriale avrebbe omesso di replicare a quanto segnalato nei motivi aggiunti d'appello in riferimento alla consulenza del Dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la perdita del capitale sociale, diversamente da quanto indicato dal CTU nominato dal Giudice di primo grado, non risultava nell'esercizio del 2008, bensì dal bilancio chiuso al 31.12.2009, poi approvato dall'assemblea dei soci in data 6 giugno 2010. Dunque, il manifestarsi della perdita del capitale sociale avrebbe dovuto essere spostato agli inizi del 2010, in un'epoca successiva ai finanziamenti contestati e sicuramente successiva all'uscita dell'imputato dalla presidenza della fallita società. 2.2 Col secondo motivo, si lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, per non avere la Corte d'appello fornito argomentazioni a supporto della ritenuta consapevolezza dell'imputato circa i rischi delle contestate condotte per la garanzia patrimoniale dei creditori. Nel momento storico in cui i finanziamenti vennero effettuati, non si era ancora palesato lo squilibrio finanziario che avrebbe, in seguito, privato quelle operazioni della giustificazione economica che le aveva caratterizzate. 2.3 Col terzo motivo, si duole di vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 3. All'udienza del 12 maggio 2023 si è svolta trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, perché generico e per mancato confronto con le due principali rationes decidendi poste a base della parte motiva dell'impugnata sentenza, vale a dire la situazione di forte compromissione della fallita società, già nel 2009 (epoca dei finanziamenti contestati), e l'insolvenza delle società controllate, avvantaggiate dai predetti finanziamenti. In presenza di tali presupposti, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto ingiustificato il consistente depauperamento, operato a favore di società in conclamata difficoltà (dato, questo, significativamente non contestato dalla difesa), ovvero che non risultavano aver svolto alcun tipo di attività (come nel caso, descritto nel capo d'imputazione, di '[OSCURATO:SOCIETA]'), in tal modo operando buon governo dei principi posti dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, secondo questa Corte (cfr. ad es. Sez. 5, n. 10633 del 30/01/2019, Scambia, Rv. 276029 - 01), integra distrazione rilevante, quale ipotesi di bancarotta fraudolenta, il finanziamento erogato in favore di una società dello stesso gruppo che presenti una situazione economica tale da non potere corrispondere gli interessi, pur pattuiti, o garantire la conservazione della garanzia del credito, in assenza, dunque, di qualsiasi vantaggio compensativo per la società finanziatrice. D'altro canto, la mera circostanza della collocazione della società fallita all'interno di un gruppo non vale a escludere la penale rilevanza del fatto, essendo necessaria a tale fine la sussistenza di uno specifico vantaggio, anche indiretto, che si dimostri idoneo a compensare gli effetti immediatamente negativi della operazione per la stessa società, trasferendo su quest'ultima il risultato positivo riferibile al gruppo (Sez. 5, n. 44963 del 27/09/2012, Bozzano, Rv. 254519 - 01; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 253031-01; in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione di trasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare la partecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo "gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppo ovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634 cod. civ., per la società apparentemente danneggiata: così, Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545 - 01). Tali consolidati orientamenti trovano la propria ratio nel fatto che, nel caso di trasferimenti di risorse 'infragruppo', le società, benché appartenenti al medesimo gruppo, sono pur sempre persone giuridiche diverse; sicché i creditori della società depauperata non potrebbero rivalersi semplicemente 'inseguendo' le risorse cedute dall'una società all'altra (cfr., Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, cit., in motivazione: «in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, il concetto di gruppo di società ha solo valenza finanziaria e programmatica, ma lascia intatta la distinzione giuridico-patrimoniale tra le diverse società. Pertanto, la destinazione di risorse da una società all'altra, sia pur collegata, integra perfettamente la violazione del vincolo patrimoniale nei confronti dello scopo strettamente sociale e configura la condotta del delitto sopra menzionato», con riferimenti a Sez. 5, n. 1070 del 14/12/1999, Tonduti ed altri, Rv. 215668 e Sez. 5, n. 28520 del 24/04/2013, Avesani e altro, Rv. 257250). Che la società fallita versasse in condizioni di grave compromissione, già nel 2009 e quindi in costanza di presidenza dell'imputato, è un dato contestato dal ricorrente in maniera inconferente, attraverso il mero richiamo al parere del consulente tecnico [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale la perdita del capitale sociale risultava dal bilancio chiuso al 31.12.2009. Pertanto, a parere della difesa, il manifestarsi della perdita del capitale sociale avrebbe dovuto essere spostato agli inizi del 2010, in un'epoca successiva ai finanziamenti contestati e all'abbandono, da parte dell'imputato, della carica di presidente della fallita società. Tuttavia, al fine di valutare la sussistenza degli indici di fraudolenza (Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01), la Corte ha razionalmente rimarcato la «grave compromissione» del contesto societario, situazione, quest'ultima, ben diversa, e temporalmente precedente, dalla perdita del capitale sociale, epilogo critico finale, su cui insiste, in maniera non decisiva, la difesa. E, invero, detta connpromissione è risultata accertata -come illustrato dai Giudici dell'appello- già nel 2009, anno in cui le erogazioni a favore delle società controllate subirono un'impennata; a quel tempo, la presidenza della società era ricoperta dall'imputato (a rigore, fino al 18 settembre 2009). Pertanto, non inficiata da irragionevolezza o da contraddittorietà è la deduzione della Corte territoriale, che ha evidenziato come, già nel corso dell'anno 2009, fossero stati effettuati ingenti trasferimenti di risorse infragruppo, tali da compromettere gli interessi dei creditori. Infine, può osservarsi che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, la Corte d'appello non ha affatto trascurato il contrasto di vedute circa la data in cui si sarebbe manifestata l'insolvenza della società (v. p. 4 dell'impugnata sentenza), dato da cui, invece, prende l'abbrivio l'impugnata sentenza. Ma, pur volendo accedere a quel che, secondo la difesa, è il parere più attendibile (CTU resa in appello dal Dott. [OSCURATO:PERSONA], puntualmente citata dalla Corte, p. 5 parte motiva), la genericità del motivo permane, per i motivi già illustrati.2. Il secondo motivo è infondato, non confrontandosi il ricorrente con quanto affermato, sia pure in forma succinta, dalla Corte territoriale. A parere di quest'ultima, la consapevolezza di Dini circa i rischi delle contestate condotte per la garanzia patrimoniale dei creditori derivava, tra l'altro, dall'esser la [OSCURATO:SOCIETA] -società collegata, destinataria di uno dei finanziamenti contestati- amministrata dall'imputato stesso. Gioverà poi ricordare che il finanziamento a favore della [OSCURATO:SOCIETA] si è caratterizzato per essere stato rivolto a una "società che non risulta avere svolto alcun tipo di attività" (così, nel capo d'imputazione). Ciò che la Corte ha ragionevolmente presupposto essere noto al Dini, in quanto presidente della fallita. Più in generale, la Corte d'appello ha -con motivazione logica, che si sottrae alla dedotta censura- ragionevolmente ritenuto che l'imputato fosse consapevole del carattere patrimonialmente sbilanciato dei finanziamenti e che prevedibile fosse il pericolo implicito nello spostamento di risorse infragruppo, posta la compromissione grave della società da lui presieduta e la conclamata difficoltà delle beneficiarie. La valutazione espressa dalla Corte d'appello in merito alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato è, pertanto, incensurabile, ponendosi essa in linea con la giurisprudenza di questa Corte in tema di dolo generico, necessario (e sufficiente) per la configurabilità della bancarotta patrimoniale («l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte»: Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli e altro, Rv. 26680501; «...in altri termini è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo o che la finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico»: Sez. 5, n. 9807 del 13/02/2006, Caimnni ed altri, Rv. 234232). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello congruamente motivato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base dell'assenza di elementi positivi riferibili alla condotta dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03: «in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria»). Tale discrezionale valutazione del Giudice di merito, non inficiata, nel caso di specie, né da illegittimità né da irragionevolezza, e coerente con gli orientamenti della Cassazione («al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02), non è sindacabile in sede di legittimità. Per quel che ha riguardo alla determinazione della pena, l'invocato ancoraggio della stessa al minimo edittale è argomentato dalla difesa sulla base di argomenti (vale a dire, la liceità dei contestati finanziamenti, posti in essere in esecuzione di accordi contrattuali tra la società controllante e quelle controllate) congruamente disattesi, come illustrato, dalla Corte territo
Sentenza Cassazione n. 36996/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris