CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 settembre 2023
Cassazione n. 35695/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18373-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 111, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorso. Estinzione R.G.N. 18373/2017 Cron. Rep. Ud. 28/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - avverso la sentenza n. 1359/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 14/06/2017 R.G.N. 2094/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE: 1. con la sentenza nr. 1359 del 2017 , la Corte d'appello di Lecce rigettava l’appello proposto da ll’odierna ricorrente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l’opposizioneavente ad oggetto una cartella esattoriale per crediti INPS; 2. ha proposto ricorso per cassazione, la società [OSCURATO:SOCIETA], affidato ad un unico motivo; 3. ha resistito, con controricorso, l’INPS. E’ rimasta intimata la parte in epigrafe; 4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza, ai sensi dell'art. 380bis 1, comma 2, ult. parte c o d .p r oc .c i v . . ; CONSIDERATOCHE: 5. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale , ildifensore della ricorrente , con atto sottoscritto anche dal legale rappresentante della società e notificato al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , ha dichiarato di rinunciare alricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. Ha rappresentatoche, nelle more, la part e ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, ai sensi della legge nr. 197 dl 2022; 6. la rinuncia al ricorso è regolare; va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 391 cod.proc.civ.; 7. nulla deve provvedersi, in punto di spese , quanto alla parte rimasta intimata; nei confronti dell’INPS, invece, le spese possonoessere compensate, come richiesto dalla rinunciante, tenuto conto che l ’atto di rinuncia riflette sostanzialmente una sopravvenuta definizione transattiva della controversia e non vi sono contestazioni a l riguardo delcontroricorrente; 8. per la natura della pronuncia, non sussistono le condizioni processuali di cui alD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater ( ex plurimis , Cass. nr. 31732 del 2018) P.Q.M. La Corte dichiaraestinto il giudizio. Compensa lespese del giudizio di leg