CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20481/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntante pro tempore , elettivamente domiciliat a , con indicazione dell’indirizzop.e.c., in Salerno, alla via Paolo de Granita, n. 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura specialesu foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di TRENTO– c.f. /p.i.v.a. 00 35587022 1 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura municipale ; elettivamente domiciliata, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Trento, alla piazza Fiera, n. 17, presso la sede della medesima Avvocatura. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 114/2021della Corte d’Appello di Trento; udita la relazione nella camera di consiglio del 12 aprile 202 4 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ricorso ex artt. 633 e ss. cod. proc. civ. l a “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. adiva il Tribunale di Trento. Premetteva che il Comune di Trento aveva affidato in appalto alla “ Libra ” s.p.a. con contratto del 18.6.2015 l’esecuzionedi opere edili relative alla sala di commiato laico del cimiterocomunale (cfr. ricorso, pag. 2). Premetteva che con l’appaltatrice “ Libra ” aveva, previa autorizzazione del Comune appaltante, stipulato in data 4.12.2015 un contratto di nolo per l’importo di euro 50.000,00 oltre i.v.a., un contratto di subappalto ed un contratto di fornitura di materiale ed aveva maturato a tali titoli il credito complessivo di euro 143.965,13 (cfr. ricorso, pag. 2). Indi esponeva che, a seguito dell’inadempimento dell’appaltatrice- subappaltante, aveva invano richiesto, ai sensi dell’art. 15 d.lgs. n. 50/2016, il pagamento al Comune di Trento (cfr. ricorso, pag. 2). Chiedeva ingiungersi al Comune di Trento il pagamento della somma di euro 143.965,13, oltre interessi e spese. 2.Con decreto del 30.11.2017 il tribunale pronunciava l’ingiunzione . 3. Il Comune di Trento proponeva opposizione e deduceva le seguenti circostanze(cfr. ricorso, pag. 2). Ovvero che aveva,come da delibera della giunta comunale del 12.12.2006 , risoltoil contratto d’appalto per gravi inadempimenti dell’appaltatrice e che il verbale di accertamento tecnico - amministrativo , approvato dalla giunta comunale con delibera del 21.8.2017,a fronte di un residuo credito della “Libra” di importo pari ad euro 83.037,31, dava riscontro di un residuo debito della medesima appaltatrice del complessivo importo di euro 307.356,62. Ovvero che avevacomunicato alla “ [OSCURATO:PERSONA]” che si era dato avvio al procedimento per la risoluzionedell’appalto e che l’autorizzazione riguardava unicamente il subappalto non già il contratto di nolo e di fornituradi materiale. Ovvero che la normativaapplicabile all’appalto non consentiva il pagamento direttodei subappaltatori, dei noleggiatori e dei fornitori. Ovvero che il Tribunale di Firenze aveva con sentenza del 23.5.2017 dichiarato il fallimento della “ Libra ”, al cui passivo la “ [OSCURATO:PERSONA]” era stata ammessain chirografo per il credito di euro 300.000,00. Instava per la revocadell’ingiunzione. 3.1.Si costituiva la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s. r . l . Eccepiva la nullità dell’atto di citazione in opposizione. Instava per il rigettodell’opposizione. In subordine, chiedeva condannarsi il Comune al pagamento della sommadi cui all’ingiunzione, con interessi e rivalutazione, ai sensi dell’art. 2043cod. civ. ovvero ai sensi dell’art. 2041cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 2) . 4.Con sentenza n. 30 2/20 20 il tribunale accoglieva l ’opposizione , revocava l’ingiunzionee dichiarava inammissibili le ulteriori domande dell’opposta . 5.Proponeva appello la “ [OSCURATO:PERSONA]” s.r.l . Resisteva ilComune di Trento.6.Con sentenza n. 114/2021 la Corte d’Appello di Tre nto rigettava il gravame e condannava l’appellante alle spese del grado. Evidenziavala Corte di Trento in ordine al primo motivo d’appello – con cui a censura del primo dictumsi era addotto che conl’esperita opposizioneil Comune di Trentonon aveva domandato la revoca dell’ingiunzione , sicché il tribunale vi aveva provveduto in violazione del principio ex art. 112 cod. proc. civ. di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – che, a fronte de gli ineccepibili e condivisibilirilievi del tribunale , l’appellante si era limitat a tout court a reiterare la già prefigurata violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. , sicché il motivo di gravame non si conformava al disposto dell’art. 342 cod. proc. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 12). Evidenziavala corte in ordine al secondo motivo d’appello – con cui a censura del primo dictum si era addotto che alla vicenda de qua sarebbe stat o da applicareil codice dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 50 del 18.4. 2016 – che, per un verso, al contratto d’appaltoper cui era controversia, in quanto risalente al mese di giugno 2015, era senz’altro inapplicabile, rationetemporis, la disciplina sopravvenuta di cui al d.lgs. n. 50/2016 in virtù del disposto dell’art. 216, 1° co., dello stesso d.lgs.(cfr. sentenza d’appello, pag. 12); che, per altro verso, nonpotevano , nella specie, soccorre re le previsioni dell’art. 118 , 3° co., del d.lgs. n. 163/2006 -come modificate dall’art. 13, lett. a), del dec. leg. n. 145 del 23.12.2013 - in dipendenza del sopravvenuto fallimento dell’appaltatrice “Libra” (cfr. sentenza d’appello, pag. 14). Evidenziava segnatamente, a tal ultimo riguardo, che il dettato dell’art. 118, 3° co., cit. non era riferibile all’ipotesi in cui, in dipendenza della dichiarazione di fallimento dell’appaltatore, il contratto d’appalto– come nella specie - si fosse sciolto; che, invero, in siffatta evenienza il curatore del fallimento dell’appaltatore ha diritto dipercepire dall’appaltante il corrispettivo delle opere eseguite sino al dì dello scioglimento del contratto ed il subappaltatore, in quanto creditore concorsuale dell’appaltatore-subappaltante, per i crediti asseritamente vantati nei confronti del subappaltante, ha da inserirsi al passivo del relativo fallimento (cfr. sentenza d’appello, pag. 15). Evidenziava dunque che non vi era margine perché il Comune di Trento, stazione appaltante, procedesse a pagamenti preferenziali in favore dell’appellante subappaltatrice (cfr. sentenza d’appello, pag. 16). Evidenziava infine -la corte - in ordine al terzo motivo d’appello – con cui si era censurato il primo dictum nella parte in cui erano state reputate inammissibili le domande exart. 2043 ed ex art. 2041 cod. civ. spiegate dalla opposta nella comparsa di costituzione di prime cure –che le ulteriori domande esperite dalla “[OSCURATO:PERSONA]”non si giustifica vano alla stregua delle difese svolte nell’iniziale opposizione, siccome il Comune di Trento si era limitato a negare di esser debitoree non aveva proposto riconvenzionali , quindi non aveva introdotto nuovi temi d’indagine (cfr. sentenza d’appello, pag. 16). Evidenziava in ogni caso che non si configuravano né i presupposti dell’azione ex art. 1676 cod. civ. , siccome la subappaltatrice non era da assimilare ai dipendenti dell’appaltatore, né i presupposti dell’azione ex art. 2043 cod. civ., siccome il Comune di Trento non aveva commesso alcun illecito né recato danno ingiusto alla “[OSCURATO:PERSONA]” allorché ne aveva respinto la pretesa di pagamento, né i presupposti dell’azione ex art. 2041 cod. civ., siccome, comunque, il Comune di Trento era tenuto ad adempiere le sue residue obbligazioni al curatore del fallimento della “Libra” in ossequio alla regola cardine della “par condicio”(cfr. se ntenza d’appello, pag g . 18 - 19 ) . 7.Avverso tale sentenza la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l. ha proposto ricorso; ne ha chiesto la cassazione sulla base di tremotivi. Il Comune di Trento ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. 8.La ricorrente ha depositato memoria. Il Comune controricorrente del pari ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento di secondo grado. Deduce che ha errato la Corte di Trento a reputare inammissibile il primo motivo d’appello(cfr. ricorso, pag. 5). Deduceche, contrariamente all’assunto della corte d’appello, ha con il motivo di gravame individuato specificamente gli errori in cui era incorso il tribunale, allorché, in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., aveva fatto luogo alla revoca dell’ingiunzione di pagamento, benché il Comune di Trento, nell’atto di opposizione al decreto ingiuntivo, non avesse formulato richiesta in tal senso (cfr. ricorso, pag. 7). Deduce quindi che il primo giudice giammai avrebbe potuto far luogo alla revoca del decreto ingiuntivo ed avrebbe dovuto intenderlo come “cosa giudicata”(cfr. ricorso, pag. 7).10.Il primo motivo di ricorso va respinto. 11.Il tenore del motivo di gravame, quale riprodotto dalla ricorrente alle pagine 5- 7 del ricorso, dà ap pien o ragione dell’in eccepibilità degli argomenti – in precedenza enunciati - alla stregua dei quali la Corte di Trento ha reputato inammissibile, exart. 342 cod. proc. civ., il primo motivo d’appello. Innegabilmente a fronte dell’inappuntabile rilievo del tribunale, ancorato all’elaborazione di questa Corte ( secondo cui va riscontrato il contenuto sostanziale della pretesa addotta in giudizio:cfr. Cass. sez. un. 21.2.2000, n. 27,e, più di recente, Cass. sez. lav. (ord.) 20.7.2018, n. 19435), con il motivo di gravame l’appellante si eralimitataad addurre la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. sulla scorta, sic et simpliciter,della prefigurazione per cui il Comune di Trento non aveva formulato espressa richiesta di revoca dell’ingiunzione. Correttamente, dunque, la Corte trentina ha rimarcato che nullala “[OSCURATO:PERSONA]” aveva contrapposto agli argomenti spesi dal Tribunale(cfr. Cass. sez. un. 16.11.2017, n. 27199: sebbene non occorra l’utilizzo di forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, l’appello deve affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice; Cass. (ord.) 30.5.2018, n. 13535). 12.In ogni caso vanno debitamente soggiunt i i seguenti dirimenti rilievi. L’accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo non può che comportare la caducazionedel provvedimento monitorio, caducazione a carattere definitiv o , tant’è che l’eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice 8 d’appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato (cfr. Cass. (ord.) 6.9.2017, n. 20868). Per giunta, la revoca dell’ingiunzione si impone pur in ipotesi di accoglimento parziale dell’opposizione (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21840). 13.Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che ha errato la Corte di Trento a rigettare il secondo motivo d’appello (cfr. ricorso, pag. 10). Deduce che la corte di merito non ha tenuto conto che il Comune non ha contestato né l’esecuzione in suo favore dei lavori da essa ricorrente effettuati né il corrispettivo da essa ricorrente richiesto (cfr.ricorso, pagg. 10 e 16). Deduce che la corte distrettualeavrebbe dovuto porre a base del suo dictum i fatti summenzionati in quanto non contestati (cfr.ricorso, pagg. 10 e 16). 14.Il secondo motivo di ricorso del pari va respinto. 15.Il secondo dictum ha integralmente confermato il pr im o dictum . In particolare,i rilievi – debitamente premessi - sulla cui scorta la Corte di Trento ha rigettato il secondo motivo d’appello,sono appieno sovrapponibili ai rilievi sulla scorta dei quali il Tribunale di Trento aveva in precedenzafatto luogo all’accoglimento dell’opposizione ed alla revoca del decreto ingiuntivo (cfr. sentenzad’appello, pagg. 7 e 8).Al contempo, la ricorrente ha rubricato , peraltro, il secondo mezzo di impugnazione in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”(così ricorso, pag. 8). In tal guisa sovviene il disposto de ll’art. 348 ter , 5° co., cod. proc. civ. , applicabile ratione temporis(i l giudizio di appello ha avuto inizio con citazione notificata il 7.7.2020; cfr. Cass. 18.12.2014, n. 26860 ) , a tenor del quale la sentenza d’appello “che conferma la decisione di primo grado” non puòessere impugnatacon ricorso per cassazione ex art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. 16.D’altro canto, gl i a r gomenti in diritto cui, in parte qua , la C orte di Trento poi ed il Tribunale di Trento dapprima hanno fatto luogo,sono ineccepibili , in toto conformi all’insegnamento dell e sezioni unite di questa Corte , invero puntualmente richiamato e in prime e in seconde cure (il riferimento è a Cass. sez. un. 2.3.2020, n. 5685 (Rv.657207 - 01) , secondo cui, i n caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica, il meccanismo delineato dall’art. 118, 3° co., d.lgs. n. 163 del 2006 –che consente alla stazione appaltante di sospendere i pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa delle fatture dei pagamenti effettuati da quest’ultimo al subappaltatore –deve ritenersi riferito all’ipotesi in cui il rapporto di appalto sia in corso con un’impresa in bonis e, dunque, non è applicabile nel caso in cui, con la dichiarazione di fallimento, il contratto di appalto si scioglie; ne consegue che al curatore è dovuto dalla stazione appaltante il corrispettivo delle prestazioni eseguite fino all’intervenuto scioglimento del contratto e che il subappaltatore deve essere considerato un creditore concorsuale dell’appaltatore come gli altri, da soddisfare nel rispetto della “par condicio creditorum”e dell’ordine delle cause di prelazione, senza che rilevi a suo vantaggio l’istituto della prededuzione ex art. 111, 2° co., l.fall.). E a tali rilievi -evidentemente - le censure veicolate dal motivo di ricorso in disamina per nulla si correlano (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.) 24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità ai requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata; Cass. 23.3.2005, n. 6219; Cass. 25.2.2004, n. 3741). Propriamente, a nulla vale addurreche l’Ente comunale non ha contestato né l’esecuzione in suo favore dei lavori né il corrispettivo richiesto a fronte della precipua regolamentazione dei rapporti tra la stazione pubblica appaltante, l’appaltatrice-subappaltante fallita e la subappaltatrice. 17.In ogni caso, così come per il primo motivo di ricorso, vanno debitamente soggiunti i seguenti dirimenti rilievi. 18.Questa Corte spi ega che il ricorso per cassazione redatto mediante la giustapposizione di una serie di documenti integralmente riprodotti è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, principiopostulante che l’enunciazione dei motivi e delle relative argomentazioni sia espressa mediante un discorso linguistico organizzato in virtù di una concatenazione sintattica di parole, frasi e periodi, sicché, senza escludere radicalmente che nel contesto dell’atto siano inseriti documenti finalizzati alla migliore comprensione del testo, non può essere demandato all’interprete di ricercare gli elementi rilevanti all’interno dei menzionati documenti, se del caso ricostruendo una connessione logica tra gli stessi, non esplicitamente affermata dalla parte (cfr. Cass. (ord.) 30.11.2023, n. 33353; Cass. sez. lav. (ord.) 25.11.2020, n. 26837). 19. Ebbene, il secondo mezzo di impugnazione risulta articolato mercé la pedissequa, integrale riproduzione della motivazione della sentenza d’appello alla cui streguala corte distrettuale ha fatto luogo al rigetto del secondo motivo di gravame, del ricorso per decreto ingiuntivo e dell’ atto di citazione in opposizione aldecreto ingiuntivo. Evidentemente, in tal modola ricorrente ha inammissibilmente demandato a questa Corte il compito di enucleare i passaggi argomentativi alla luce dei quali attendereal riscontro delle asserite condotte di mancata contestazione. Il che è viepiù irrituale, siccome questa Corte spiegache, qualora il motivo di ricorso per cassazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze, il ricorso, ai sensi dell’art. 366, 1° co., n. 6, cod. proc. civ., deve, peraltro, contenere la trascrizione dei relativi specifici passaggi argomentativi (cfr. Cass. 9.8.2016, n. 16655). 20.Si tenga conto, infine, che il fatto di cui sia stato omesso l’esame, deve, ai fini della denuncia ex art. 360, 1° co . , n. 5, c od . p roc . c iv ., essere stato “oggetto di discussione fra le parti”, sicché deve addursi sia stato necessariamente “controverso” (cfr. Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26274).Di conseguenza, è incongruo denunciare sub specie di “omesso esame” – “omesso esame”necessariamente afferente, si ribadisce, ad un fatto che è stato oggetto di disputa– la violazione del principio “ di non contestazione ” , principio riferibileevidentemente ad un fatto che controverso non è stato. 21.Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e/o del procedimento d’appello. Deduce che ha errato la Corte di Trento a confermare il primo dictum, nella parte in cui il tribunale aveva reputato inammissibili le ulteriori domande esperite con la comparsa di costituzione nell’iniziale giudizio di opposizione all’ingiunzione di pagamento (cfr. ricorso, pag. 18). Deduce al contempo che ha errato la Corte di Trento ad opinare per l’insussistenza dei presupposti delle azioni exart. 1676 cod. civ., ex art. 2041 cod. civ. ed exart. 2043 cod. civ. (cfr. ricorso, pag. 19). 22.Il terzo motivo di ricorso parimenti va respinto. 23. Al cospetto della formulazione del motivo di ricorso viene in rilievo l’elaborazione delle sezioni unite di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda “sub iudice” posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell’intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell’ambito della tipologia dei vizi elencata dall’art. 360 cod.proc. c iv .; e secondo cui l’ inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l’intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 cod.proc. c iv . (cfr. Cass. sez. un. (ord.) 30.11.2021, n. 37552; Cass. 13.2.2023, n. 4300. Si veda anche Cass. sez. lav. (ord.) 18.8.2020, n. 17224, secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il principio di specificità di cui all’art. 366, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia). 24.Ebbene, alla luce del surriferito insegnamento, la formulazione del motivo di ricorso risulta senza dubbio disorganica e scarsamente intellegibile. Del resto, la rubrica del motivo prospetta la “nullità della sentenza e/o del procedimento” e tuttavia nel corpo del motivo figura la denuncia di asseriti “errores in iudicando” (in relazione agli artt. 1676, 2041 e 2043 cod. civ., all’art. 118, 3° co. e 3° co. bis, d.lgs. n. 163/2006ed all’art. 13, 2° co., lett. a), legge n. 180/2011), che di certo non sono atti ad ingenerare la nullità prefigurata in rubrica. 25.In ogni caso dirimenti sono i seguenti ulteriori rilievi.È da disconoscere la pretesa illiceità ex art. 2043 cod. civ. alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite n. 5685/2020 debitamente richiamato dalla Corte di Trento. La “Libra” ha proposto domanda “in bianco” ex art. 161, 6° co., l.fall . di ammissione alla procedura di concordato preventivo e l’istanza anzidetta non ha avuto “esito positivo, essendo subito seguita la sentenza di fallimento” (cfr. sentenza d’appello, pag. 14). In tal guisa èingiustificato qualsivoglia riferimento al concordato preventivo , la cui aperturala società appaltatrice aveva invano sollecitato . La ricorrente si duole inammissibilmente per l’omessa valutazione di esiti istruttori, allorché prospetta e l’omessa considerazione dei ritardi nei pagamenti in cui la “Libra” era incorsa, quali risultanti dall’atto di costituzione in mora notificato il 14.2.2017,e l’omessa considerazione della sua qualità di “piccola impresa”, quale risultante dalla visura camerale allegata (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). La corte di merito ha altresì puntualizzato, con riferimento all’actio ex art.2041 cod. civ., che nessun indebito arricchimento si prospettava a fronte dell’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatrice “Libra”. E siffatto ulteriore passaggio motivazionale , che concorre ad integrare la “ratio in parte qua decidendi” dell’impugnato dictum,non risulta censurato con il motivo di ricorsoin disamina (cfr. Cass. ( ord.) n. 19989 /2017; Cass. (ord.) n. 4905/2020; Cass. n. 15952/2007). Ciò viepiù– lo si è premesso – che la “ [OSCURATO:PERSONA]” è stata ammessa in chirografo per il credito di euro 300.000,00 al passivo del fallimento della “Libra”(cfr. Cass. sez. un. 5.12.2023, n. 33954, secondo cui, ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione -sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo; Cass.(ord.) 9.5.2018, n. 11038, secondo cui i l carattere sussidiario dell’azione di indebito arricchimento comporta che essa non possa essereesperita, non soltanto quando sussista un’altra azionetipica esperibile dal danneggiato nei confronti dell’arricchito, ma anche quando vi sia originariamente un’azione sperimentabile contro persone diverse dall’arricchito che siano obbligate per leggeo per contratto, secondo una valutazione da compiersi, anche d’ufficio, in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito). Va condivisa, in rapporto all’art. 1676 cod. civ., la denegata assimilazione del subappaltatore ai dipendenti dell’appaltatore: il subappaltatore si obbliga alla prestazione di un dato risultato, agendo autonomamente e a proprio rischio. 26.Il Comune di Trento ha assunto che la proposizione del ricorso da parte della “[OSCURATO:PERSONA]” ha dato luogo ad una lite temeraria (cfr. controricorso, pag.18; memoria controricorrente, pag. 6). Nondimeno, non vi è margine per disporre la condanna del la ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ. Non sussiste infatti, anche ai fini di cui al 3° co. dell’art. 96 cod. proc. civ., il presupposto della colpa grave (cfr. Cass. sez. un. 20.4.2018, n. 9912).Néin pari tempo la proposizione del ricorso per cassazione si è risolta in una iniziativa pretestuosa, oggettivamente valutabile in guisa di “ abuso del processo”(cfr. Cass. 24.9.2020, n. 20018). 27.In dipendenza del rigetto del ricorso la ricorrente, la “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l., va condannata a rimborsare al controricorrente, Comune di Trento, le spese del presente giudizio di legittimità. La liquidazionesegue come da dispositivo. Ai fini della determinazione degli oneri accessori si terrà conto della circostanza per cui il Comune di Trento è stato rappresentato e difeso da avvocato in rapporto di servizio con lo stesso ente territoriale(cfr. al riguardo controricorso, pag. 19,e memoria controricorrente, pagg. 6 – 7) . 28.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrent e, “ [OSCURATO:PERSONA] ” s.r.l., a rimborsare al controricorrente, Comune di Trento, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ed oneri accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrentedi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.P.