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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24788/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2025 della Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato, «titolare del contratto di fornitura di energia elettrica posta all'internodei locali di sua pertinenza, avente misuratore matr. 00432037, alterava laregistrazione del contatore predetto mediante l'apposizione di un magnete cheimpediva la registrazione dei consumi e si procurava un ingiusto profitto consistitonella fornitura di energia elettrica, con relativo danno patrimoniale per le societàerogatrici per un importo pari ad euro 50.927,08».I giudici di merito hanno ritenuto applicabile «l’aggravante di aver commessoil fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità» (art. 625, comma1, n. 7, cod. pen.), contestata dal pubblico ministero all’udienza del 6 luglio 2023(oltre a quella di avere commesso il fatto avvalendosi di un mezzo fraudolento).2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1.

Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.Il ricorrente assume che la Corte di appello abbia rigettato il primo motivo digravame con una motivazione «meramente apparente, apodittica e largamentefondata su un acritico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado»,limitandosi ad affermare che l’imputato, quale unico beneficiario della presuntamanomissione, non potesse che esserne l’autore.

Sostiene, quindi, che la Corteterritoriale avrebbe eluso il proprio dovere motivazionale, avendo omesso qualsiasireale valutazione, in primo luogo, della circostanza – definita pacifica e noncontestata – che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a richiedere l’intervento dei tecnicidell’Enel per una variazione contrattuale, dato che, ad avviso della difesa, rendeva«del tutto inverosimile, sul piano logico», che egli avesse scientementemanomesso il contatore, provocando egli stesso il controllo.La parte lamenta anche l’omessa adeguata considerazione delle deposizionidei testi della difesa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero dichiarato dinon avere mai notato alcun magnete sul contatore.Il ricorrente, infine, deduce l’omessa valutazione della documentazionefotografica prodotta in primo grado, attestante la facile accessibilità del contatoreda parte di terzi, poiché collocato all’esterno dell’abitazione, in prossimità di uncancello rotto e di una recinzione facilmente superabile.

Tali circostanze, secondola parte, renderebbero plausibile una ricostruzione alternativa dei fatti.2.2.

Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Il ricorrente assume l’insussistenza dell’aggravante dell’avere commesso ilfatto su cosa destinata a pubblico servizio, sostenendo che essa non ricorrerebbenei casi, come quello di specie, di manomissione del contatore, ma solo nell’ipotesidi allaccio abusivo alla rete pubblica, atteso che il contatore costituisce unostrumento di misurazione relativo a un rapporto privatistico e non incide sullafunzionalità del servizio erogato alla collettività.2.3.

Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Il ricorrente contesta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen., sostenendo che non potrebbe ritenersi rilevante lacontestazione suppletiva dell'aggravante, in quanto effettuata dal pubblicoministero all’udienza del 6 luglio 2023, dopo la scadenza del termine concesso,dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, alla persona offesa per sporgere querela.Né si potrebbe ritenere l’aggravante contestata in fatto, attesa la naturavalutativa e non autoevidente della circostanza in questione.Il giudice di primo grado, pertanto, in assenza dell’aggravante, che rende ilreato procedibile d’ufficio, avrebbe dovuto emettere una sentenza di non doversiprocedere per difetto della condizione di procedibilità.2.4.

Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione agli artt. 521 e 546 cod. proc. pen. e 625 cod. pen.Il ricorrente rappresenta di avere dedotto, con il corrispondente motivo diappello, che l’aggravante del mezzo fraudolento non fosse mai stata ritualmentecontestata, evidenziando come il decreto di citazione a giudizio, pur richiamandol’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., non contenesse alcun riferimento descrittivoall’uso di un mezzo fraudolento.Tanto premesso, il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanzaassoluta di motivazione su tale specifico profilo, rilevando come il giudice disecondo grado si sia limitato ad affermare la sussistenza dell’aggravante – inragione dell’uso del magnete quale mezzo insidioso e artificioso –, senza tuttaviapronunciarsi sulla censura relativa alla mancata contestazione della circostanza.3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il terzo motivo di ricorso,che deve essere analizzato per primo, essendo relativo alla condizione diprocedibilità.1.1.

Il terzo motivo, relativo alla contestazione suppletiva dell’aggravante dicui all'art. 625, comma 1, n. 7, è fondato.1.1.1.

Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa.

Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.1.2.

Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; ilpubblico ministero all’udienza del 6 luglio 2023 ha contestato l’aggravante di averecommesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio.

Il ricorrente, però,sostiene che non sarebbe rilevante ed efficace la contestazione suppletivadell'aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in quantoeffettuata dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine concesso, dall'art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, alla persona offesa per sporgere querela.1.1.3.

Va rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sisono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che renda perseguibiled’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione di procedibilità(Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez. 5, n. 13775 del24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del 24/01/2024, Battaglia,Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento (cui ha aderito la sentenza impugnata),anche quando il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorsosenza proposizione della querela, sarebbe consentito al pubblico ministero dimodificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione dell’aggravanteprevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., essendo il pubblico ministeroinvestito del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reatoeffettivamente circostanziato (Sez. 4, n. 50258 del 22/11/2023, Gentile, Rv.285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli, Rv. 286123; Sez. 5, n. 14890del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02).

In talune pronunce, tuttavia, si èsostenuto che la contestazione suppletiva dell’aggravante sarebbe consentita alpubblico ministero solo entro la prima udienza dibattimentale, successiva allascadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 19209 del11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5, n. 43083 del 30/09/2024, Sciarra, Rv.287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026.

Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.1.4.

Applicando al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite,la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato risultaimprocedibile per mancanza di querela.Nel caso di specie, infatti, il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022è decorso senza che sia stata proposta querela e i giudici di merito hanno ritenutorilevante ed efficace l’aggravante contestata dal pubblico ministero solo all’udienzadel 6 luglio 2023, ritenendo conseguentemente il reato procedibile d’ufficio.Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite, invece, deve ritenersipriva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante, atteso che il giudicedi primo grado avrebbe dovuto rilevare immediatamente, ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen., la causa di non procedibilità per mancanza di querela.1.1.5.

Deve essere escluso, come correttamente rilevato dal ricorrente, chel’aggravante in questione possa ritenersi contestata in fatto.Invero, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod.pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblicoservizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sullanatura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblicoservizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte dellegislatore.

Anche se si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale cheritiene che, nella fattispecie relativa al furto di energia elettrica, l’aggravante inquestione, nonostante la sua natura valutativa, possa ritenersi adeguatamentecontestata ove venga addebitata una condotta di furto realizzata mediante allacciodiretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore (cfr. Sez. 5, n. 14890 del14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291), nel caso in esame, andrebbe comunqueesclusa la contestazione in fatto della circostanza, atteso che, nell’imputazione,non si fa riferimento a un allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'energiaelettrica.1.2.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che l’aggravantedell’avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio non potrebbeessere configurata nei casi di manomissione del contatore, è infondato.

A rigore,la mancata contestazione dell’aggravante renderebbe superflua qualsiasivalutazione in ordine alla sua configurabilità, nel caso in esame.

Per meracompletezza, tuttavia, si rileva che, «in tema di furto di energia elettrica mediantesottrazione abusiva dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, la circostanzaaggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è configurabileindipendentemente dalla manomissione del contatore, in quanto ciò che rileva èla destinazione finale dell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta, enon già il dispositivo di commisurazione dei consumi della stessa» (Sez. 5, n. 8122del 27/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289689).1.3.

I restanti motivi, essendo relativi alla sussistenza del reato e di unacircostanza aggravante che non incide sulla procedibilità, risultano assorbiti.2.

La sentenza impugnata, essendo fondato il terzo motivo di ricorso, deveessere annullata senza rinvio, perché il reato è improcedibile per mancanza diquerela.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibileper mancanza di querela.Così deciso, il 31 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte di appello di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di rigettare il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 10 ottobre 2025 dalla Cortedi appello di Salerno, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Salerno cheaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di energia elettrica.Secondo l’impostazione accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito,l'imputato, «titolare del contratto di fornitura di energia elettrica posta all'internodei locali di sua pertinenza, avente misuratore matr. 00432037, alterava laregistrazione del contatore predetto mediante l'apposizione di un magnete cheimpediva la registrazione dei consumi e si procurava un ingiusto profitto consistitonella fornitura di energia elettrica, con relativo danno patrimoniale per le societàerogatrici per un importo pari ad euro 50.927,08».I giudici di merito hanno ritenuto applicabile «l’aggravante di aver commessoil fatto su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità» (art. 625, comma1, n. 7, cod. pen.), contestata dal pubblico ministero all’udienza del 6 luglio 2023(oltre a quella di avere commesso il fatto avvalendosi di un mezzo fraudolento).2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l’imputato ha proposto ricorsoper cassazione a mezzo del difensore di fiducia.2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione all’art. 546 cod. proc. pen.Il ricorrente assume che la Corte di appello abbia rigettato il primo motivo digravame con una motivazione «meramente apparente, apodittica e largamentefondata su un acritico rinvio per relationem alla sentenza di primo grado»,limitandosi ad affermare che l’imputato, quale unico beneficiario della presuntamanomissione, non potesse che esserne l’autore. Sostiene, quindi, che la Corteterritoriale avrebbe eluso il proprio dovere motivazionale, avendo omesso qualsiasireale valutazione, in primo luogo, della circostanza – definita pacifica e noncontestata – che era stato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a richiedere l’intervento dei tecnicidell’Enel per una variazione contrattuale, dato che, ad avviso della difesa, rendeva«del tutto inverosimile, sul piano logico», che egli avesse scientementemanomesso il contatore, provocando egli stesso il controllo.La parte lamenta anche l’omessa adeguata considerazione delle deposizionidei testi della difesa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali avrebbero dichiarato dinon avere mai notato alcun magnete sul contatore.Il ricorrente, infine, deduce l’omessa valutazione della documentazionefotografica prodotta in primo grado, attestante la facile accessibilità del contatoreda parte di terzi, poiché collocato all’esterno dell’abitazione, in prossimità di uncancello rotto e di una recinzione facilmente superabile. Tali circostanze, secondola parte, renderebbero plausibile una ricostruzione alternativa dei fatti.2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Il ricorrente assume l’insussistenza dell’aggravante dell’avere commesso ilfatto su cosa destinata a pubblico servizio, sostenendo che essa non ricorrerebbenei casi, come quello di specie, di manomissione del contatore, ma solo nell’ipotesidi allaccio abusivo alla rete pubblica, atteso che il contatore costituisce unostrumento di misurazione relativo a un rapporto privatistico e non incide sullafunzionalità del servizio erogato alla collettività.2.3. Con un terzo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erroneaapplicazione della legge penale, in relazione all’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.Il ricorrente contesta l’applicazione dell’aggravante prevista dall’art. 625,comma 1, n. 7, cod. pen., sostenendo che non potrebbe ritenersi rilevante lacontestazione suppletiva dell'aggravante, in quanto effettuata dal pubblicoministero all’udienza del 6 luglio 2023, dopo la scadenza del termine concesso,dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, alla persona offesa per sporgere querela.Né si potrebbe ritenere l’aggravante contestata in fatto, attesa la naturavalutativa e non autoevidente della circostanza in questione.Il giudice di primo grado, pertanto, in assenza dell’aggravante, che rende ilreato procedibile d’ufficio, avrebbe dovuto emettere una sentenza di non doversiprocedere per difetto della condizione di procedibilità.2.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di inosservanza dinorme processuali, in relazione agli artt. 521 e 546 cod. proc. pen. e 625 cod. pen.Il ricorrente rappresenta di avere dedotto, con il corrispondente motivo diappello, che l’aggravante del mezzo fraudolento non fosse mai stata ritualmentecontestata, evidenziando come il decreto di citazione a giudizio, pur richiamandol’art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., non contenesse alcun riferimento descrittivoall’uso di un mezzo fraudolento.Tanto premesso, il ricorrente censura la sentenza impugnata per mancanzaassoluta di motivazione su tale specifico profilo, rilevando come il giudice disecondo grado si sia limitato ad affermare la sussistenza dell’aggravante – inragione dell’uso del magnete quale mezzo insidioso e artificioso –, senza tuttaviapronunciarsi sulla censura relativa alla mancata contestazione della circostanza.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettareil ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il terzo motivo di ricorso,che deve essere analizzato per primo, essendo relativo alla condizione diprocedibilità.1.1. Il terzo motivo, relativo alla contestazione suppletiva dell’aggravante dicui all'art. 625, comma 1, n. 7, è fondato.1.1.1. Va premesso che, a seguito della modifica dell’art. 624, comma 3, cod.pen., intervenuta per effetto dell’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022n.150, in vigore dal 30 dicembre 2022, il delitto di furto anche se aggravato opluriaggravato ai sensi dell’art. 625 cod. pen. (prima procedibile di ufficio) èdivenuto punibile a querela della persona offesa. Il “nuovo” comma 3 dell’art. 624,però, prevede la procedibilità d’ufficio nei seguenti casi: se la persona offesa èincapace, per età o per infermità; se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art.625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede(il reato, quindi, è procedibile di ufficio anche quando il fatto è commesso su coseesistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o apignoramento, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa oreverenza); se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625, numero 7-bis.In relazione ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore dellasuddetta modifica legislativa, l’art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 ha stabilito che iltermine per la presentazione della querela (pari a tre mesi ex art. 124, comma 1,cod. pen.) decorre dalla predetta data (30 dicembre 2022), se la persona offesaha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.La novità normativa riguardante il regime di procedibilità, dunque, trovaapplicazione anche in ordine a fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, datadi entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.1.1.2. Venendo al caso in esame, va rilevato che: il reato è stato commessoprima dell’entrata in vigore della riforma Cartabia; nel termine previsto dall’art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, la persona offesa non ha presentato querela; ilpubblico ministero all’udienza del 6 luglio 2023 ha contestato l’aggravante di averecommesso il fatto su bene destinato a pubblico servizio. Il ricorrente, però,sostiene che non sarebbe rilevante ed efficace la contestazione suppletivadell'aggravante prevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., in quantoeffettuata dal pubblico ministero dopo la scadenza del termine concesso, dall'art.85 del d.lgs. n. 150 del 2022, alla persona offesa per sporgere querela.1.1.3. Va rilevato che, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, sisono formati nella giurisprudenza di questa Corte diversi orientamentiinterpretativi.Secondo un primo orientamento, una volta decorso il termine previsto dalcitato art. 85, il giudice, preso atto della mancata proposizione della querela, ètenuto, ex art. 129 cod. proc. pen., a pronunciare sentenza di improcedibilità, nonessendo consentita al pubblico ministero la modifica dell’imputazione ex art. 517cod. proc. pen., mediante contestazione di un’aggravante che renda perseguibiled’ufficio un reato che risultava privo della necessaria condizione di procedibilità(Sez. 4, n. 44157 del 03/10/2023, Rampone, Rv. 285647; Sez. 5, n. 13775 del24/01/2024, Lenares, Rv. 286224; Sez. 5, n. 20093 del 24/01/2024, Battaglia,Rv. 286460).Secondo un diverso orientamento (cui ha aderito la sentenza impugnata),anche quando il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 sia decorsosenza proposizione della querela, sarebbe consentito al pubblico ministero dimodificare l’imputazione in udienza, mediante la contestazione dell’aggravanteprevista dall’art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., essendo il pubblico ministeroinvestito del potere-dovere di esercitare l’azione penale per un reatoeffettivamente circostanziato (Sez. 4, n. 50258 del 22/11/2023, Gentile, Rv.285471; Sez. 4, n. 14700 del 07/12/2023, Piscicelli, Rv. 286123; Sez. 5, n. 14890del 14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291 - 02). In talune pronunce, tuttavia, si èsostenuto che la contestazione suppletiva dell’aggravante sarebbe consentita alpubblico ministero solo entro la prima udienza dibattimentale, successiva allascadenza del termine di cui all’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022 (Sez. 5, n. 19209 del11/04/2024, Lombardo, n.m.; Sez. 5, n. 43083 del 30/09/2024, Sciarra, Rv.287243; Sez. 4, n. 2776 del 20/11/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287361).La Quarta Sezione di questa Corte, con ordinanza n. 38973 dell’11 novembre2025, ha rimesso la questione controversa alle Sezioni Unite, formulando ilseguente quesito: «Se, in tema di furto, ove sia decorso il termine previsto dall’art.85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senza che sia stata proposta la querela, alpubblico ministero sia consentito modificare l’imputazione in udienza, mediante lacontestazione della circostanza aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7, cod.pen., con la conseguenza di rendere il reato procedibile d’ufficio (ai sensi dellavigente formulazione dell’art. 624, comma 3, come modificato dall’art. 2, comma1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), oppure il giudice debba rilevareimmediatamente la causa di non procedibilità per mancanza di querela ai sensidell’art. 129 cod. proc. pen.».Le Sezioni Unite si sono pronunciate il 26 marzo 2026. Come risultadall’informazione provvisoria n. 6/2026, hanno affermato che: «in tema di furto,ove sia decorso il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 senzache sia stata proposta querela, il giudice rileva immediatamente la causa di nonprocedibilità per mancanza di querela ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.».1.1.4. Applicando al caso in esame il principio affermato dalle Sezioni Unite,la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il reato risultaimprocedibile per mancanza di querela.Nel caso di specie, infatti, il termine previsto dall’art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022è decorso senza che sia stata proposta querela e i giudici di merito hanno ritenutorilevante ed efficace l’aggravante contestata dal pubblico ministero solo all’udienzadel 6 luglio 2023, ritenendo conseguentemente il reato procedibile d’ufficio.Applicando il principio affermato dalle Sezioni Unite, invece, deve ritenersipriva di efficacia la contestazione suppletiva dell’aggravante, atteso che il giudicedi primo grado avrebbe dovuto rilevare immediatamente, ai sensi dell’art. 129 cod.proc. pen., la causa di non procedibilità per mancanza di querela.1.1.5. Deve essere escluso, come correttamente rilevato dal ricorrente, chel’aggravante in questione possa ritenersi contestata in fatto.Invero, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7), cod.pen., configurata dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblicoservizio, ha natura valutativa, poiché impone una verifica di ordine giuridico sullanatura della "res", sulla sua specifica destinazione e sul concetto di pubblicoservizio, la cui nozione è variabile in quanto condizionata dalle mutevoli scelte dellegislatore. Anche se si volesse aderire all’orientamento giurisprudenziale cheritiene che, nella fattispecie relativa al furto di energia elettrica, l’aggravante inquestione, nonostante la sua natura valutativa, possa ritenersi adeguatamentecontestata ove venga addebitata una condotta di furto realizzata mediante allacciodiretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore (cfr. Sez. 5, n. 14890 del14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291), nel caso in esame, andrebbe comunqueesclusa la contestazione in fatto della circostanza, atteso che, nell’imputazione,non si fa riferimento a un allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'energiaelettrica.1.2. Il secondo motivo, con il quale il ricorrente sostiene che l’aggravantedell’avere commesso il fatto su cosa destinata a pubblico servizio non potrebbeessere configurata nei casi di manomissione del contatore, è infondato. A rigore,la mancata contestazione dell’aggravante renderebbe superflua qualsiasivalutazione in ordine alla sua configurabilità, nel caso in esame. Per meracompletezza, tuttavia, si rileva che, «in tema di furto di energia elettrica mediantesottrazione abusiva dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, la circostanzaaggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è configurabileindipendentemente dalla manomissione del contatore, in quanto ciò che rileva èla destinazione finale dell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta, enon già il dispositivo di commisurazione dei consumi della stessa» (Sez. 5, n. 8122del 27/01/2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289689).1.3. I restanti motivi, essendo relativi alla sussistenza del reato e di unacircostanza aggravante che non incide sulla procedibilità, risultano assorbiti.2. La sentenza impugnata, essendo fondato il terzo motivo di ricorso, deveessere annullata senza rinvio, perché il reato è improcedibile per mancanza diquerela. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibileper mancanza di querela.Così deciso, il 31 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePierangelo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24788/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris