CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37051/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a parziale riforma di quella del Tribunale di Pordenone dell'Il aprile 2022, confermata nel resto, ..ha rideterminato la pena, in mesi uno di arresto ed euro 1200 di ammenda, sostituita la pena detentiva irii euro 7500 di ammenda per una pena complessiva di euro 8700 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada; commesso ir Porcia (PN) il 14/04/2018. 2. A motivi di ricorso lamenta quanto segue (in sintesi giusti il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.): inutilizzabilità dell'accertamento strumentale mediante etilonnetro; mancanza di prova certa sul corretto e tempestivo avvertimento all'imputato di farsi assistere a difensore di fiducia prima dell'effettuazione dell'accertamento; violazione dell'art i 114 disp. att. cod. proc. pen.; mancanza di motivazione in ordine alla dedotta inutilizzabilità dell'esito dell'accertamento. 3. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi ci censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. I medesimi motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per ,ronnunanza di oggetto, sono manifestamente infondati. Va ricordato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, lesito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affi abilità di tale i strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la proy a contraria a , detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei presritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 dl 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). 4. La Corte territoriale sul punto ha disatteso le generiche deduZioni difensive dirette essenzialmente a screditare lo strumento dell'alcoltest - generalmente usato dalle forze di Polizia italiane nella valutazione delle condizioni di ebbrezza alcolica dei conducenti di autoveicoli - e contenente affermazioni in fatto prive di fondamento oggettivo e non comprovate da ulteriori elementi. Per ltro, la Corte territoriale ha dato atto che le operazioni di controllo del tasso alciemico erano state effettuate con strumento revisionato e con prossima verifica fissata per il mese di ottobre 2018. La testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato che l'imputato, dopo una improvvisa svolta a destra, er i stato fermato e mostrava occhi lucidi mentre si avvertiva un forte odore di lcol. Ha pure sottolineato che già il test precursore aveva dato esito positivd, confermato dall'etilometro con i dati riportati in imputazione. La Corte territdriale ha pure motivato in ordine alla inverosimiglianza del racconto della teste Satpcon, in ordine all'assunzione di mezza birra e dell'uso del collutorio a giustificazioe dei risultati del test. Ne consegue che le deduzioni difensive non costituiscono elerrienti idonei ad invalidare l'esito dell'alcoltest. Il ricorrente si limita a reiterare le proprie doglianze, senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha richiamato éspressamente corretti orientamenti giurisprudenziali sul punto. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cdd. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagaménto della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pahamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delila Cassa delle ammende. Così