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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022

Cassazione n. 01777/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto i: ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; eiuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in iegittimità, in quanto meramente riproduttivi ( motivi sub 1 e 2) di profili di censura già adeguatamente vagliati ciisdttesi con corretti argomenti giuridici e con un motivare lineare e puntuale dal giudice di ne: riscontrare gli estremi oggettivi delle ipotesi di reato contestate con riguardo alla „.,n/10 °positiva delle condotte minacciose e violente ascritte all'imputato rispetto d'ufficio dei soggetti qualificati in atto o da compiere, sia conseguentemente rispetto HLehula impossibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'ad 612 cod. pen. ( si veda la sequela ientativa stesa tra la pagina 3 e il quarto capoverso di pagina 4); ifestarnene infondato in relazione alla misura della pena irrogata e al mancato ory.c:mento delle generiche atteso che la sentenza impugnata, anche in su tali punti, appare :-_:.ufficlente e non :llogica motivazione e da adeguato esame delie deduzioni difensive ::- :evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. 'C,C nen.

P.Q.M. j)rr r ara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos: deciso il 19 dicembre 2022. estensore [OSCURATO:PERSONA] edet:to Pat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto i: ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; eiuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in iegittimità, in quanto meramente riproduttivi ( motivi sub 1 e 2) di profili di censura già adeguatamente vagliati ciisdttesi con corretti argomenti giuridici e con un motivare lineare e puntuale dal giudice di ne: riscontrare gli estremi oggettivi delle ipotesi di reato contestate con riguardo alla „.,n/10 °positiva delle condotte minacciose e violente ascritte all'imputato rispetto d'ufficio dei soggetti qualificati in atto o da compiere, sia conseguentemente rispetto HLehula impossibilità di qualificare i fatti ai sensi dell'ad 612 cod. pen. ( si veda la sequela ientativa stesa tra la pagina 3 e il quarto capoverso di pagina 4); ifestarnene infondato in relazione alla misura della pena irrogata e al mancato ory.c:mento delle generiche atteso che la sentenza impugnata, anche in su tali punti, appare :-_:.ufficlente e non :llogica motivazione e da adeguato esame delie deduzioni difensive ::- :evato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. 'C,C nen. P.Q.M. j)rr r ara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos: deciso il 19 dicembre 2022. estensore [OSCURATO:PERSONA] edet:to Pat
Sentenza Cassazione n. 01777/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris