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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11443/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato'ed è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ch ricorso; considerato che il giudice di merito ha assolto al dovere argomentativo ove ha sostenuto, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.2, sentenza n.24624/2020) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delittuosa contestata, quali la concreta efficacia coercitiva della minaccia rivolta al Carlotta t tanto da indurre quest'ultimo a denunciare il fatto e sottoporsi alla protezione delle forza dell'ordine, nonché la coscienza e volontà Pz e,t.2 sAro della Tripoli di voler contribuire al raggiungimento dello scopo Guspistui consentendo agli autori del furto di ottenere la somma di danaro richiesta al Carlotta per la restituzione dei beni; ritenuto che la memoria difensiva del 31 gennaio 2024 è generica e nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso; rilevato che le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore hanno fatto pervenire, il 24 gennaio 2024 argomentate conclusioni e nota spese fornendo un contributo alla decisione, per tale ragione sono da liquidare in euro cinquemila oltre accessori di legge le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.N11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputatalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5000, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato'ed è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto ch ricorso; considerato che il giudice di merito ha assolto al dovere argomentativo ove ha sostenuto, richiamando un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.2, sentenza n.24624/2020) la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delittuosa contestata, quali la concreta efficacia coercitiva della minaccia rivolta al Carlotta t tanto da indurre quest'ultimo a denunciare il fatto e sottoporsi alla protezione delle forza dell'ordine, nonché la coscienza e volontà Pz e,t.2 sAro della Tripoli di voler contribuire al raggiungimento dello scopo Guspistui consentendo agli autori del furto di ottenere la somma di danaro richiesta al Carlotta per la restituzione dei beni; ritenuto che la memoria difensiva del 31 gennaio 2024 è generica e nulla aggiunge di decisivo ai fini dello scrutinio di inammissibilità del ricorso; rilevato che le parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del proprio difensore hanno fatto pervenire, il 24 gennaio 2024 argomentate conclusioni e nota spese fornendo un contributo alla decisione, per tale ragione sono da liquidare in euro cinquemila oltre accessori di legge le spese di assistenza e difesa sostenute nel grado; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.N11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputatalla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 5000, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 Il Consigliere t
Sentenza Cassazione n. 11443/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris