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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35083/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 26 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 novembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità (attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 26 ottobre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data 11 novembre 2014, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di ricettazione. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge nella mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui la ricettazione di particolare tenuità (attuale art. 648, quarto comma, cod. pen.) non costituisce un'autonoma figura di reato, ma una circostanza attenuante, sicché, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, da computarsi con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base, con la conseguenza che il delitto contestato al prevenuto non risulta ancora prescritto (ex plurimis, Sez. 7, n. 39944 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284186); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 35083/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris