CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 44103/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 14/02/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto la pena nella misura pari al minimo edittale, confermando nel resto la condanna per il reato di cui all'art. 635, in relazione all'art. 625 n. 7 cod. pen. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, il quale censura genericamente il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, il bilanciamento non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione (si veda, in proposito, pag. 1 sulla conformità della pena al dato normativo e sugli elementi che connotavano negativamente la personalità dell'imputato). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]