CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28407/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo dedotto, con il quale si denuncia vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta eccessività della pena e alla omessa esclusione della recidiva, risulta manifestamente infondato, alla luce della congrua, puntuale e non manifestamente illogica motivazione della sentenza impugnata (vedi pag. 4), che ha richiamato i precedenti penali, recenti e sostanzialmente specifici, del ricorrente per evidenziare che la ricaduta nel reato risulta sintomatica di una maggiore colpevolezza e pericolosità dell'agente; rilevato, pertanto, che il ricorso, in quanto fondato su motivi generici, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della