CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 20515/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 6126/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente del Consiglio pro - tempore , domiciliata in ROMA, presso la sede dell’AvvocaturaGenerale dello Stato che li rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7876/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMAdepositatail 18/12/2019;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 6126/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 6126/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], consentenza resa in data 18/12/2019, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannatola Presidenza del Consiglio dei ministri al risarcimento dei danni subiti da [OSCURATO:PERSONA] a seguito del mancato recepimento, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie 75/363/CEE e 82/76/CEE, avendo il Pinelli, dopo il conseguimento della l aurea in medicina, frequentato il corso di specializzazione in medicina interna (dall’annoaccademico 1981/82 all’anno accademico 1985/86), senza percepire l’equa remunerazione al riguardo prevista dalla disciplina comunitariaa carico di ciascuno Stato na zionale; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato il carattere incontestato dell’inadempimento dello Stato italianorispetto all’obbligazione dedotta in giudizio dal Pinelli, rilevando come a quest’ultimo spettasse la riv endicata indennità sia pure a partiredal 1° gennaio 1983, atteso che solo a far data da tale termine poteva ritenersi concretizzato l’inadempimento dello Stato italiano rispetto agli obblighi di recepimento delle nominate direttive comunitarie; avverso la sentenza del giudice d’appello, la Presidenza del Consigliodei ministri propone ricorso per cassazione sulla base di un unicomotivo d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; latrattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis.1. c.p .c. Il PubblicoMinistero non ha depositato conclusioni; entrambele parti hanno depositato memoria; consideratoche, Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 6126/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la Presidenza del Consiglio dei ministri censura la sentenza impugnata per violazione degliartt. 1173 - 2043 c.c., degli artt. 5 e 89 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dell’art. 10 del Trattato istitutivo della Comunità Europea nella versione consolidata (GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002),degli artt. 14 e 16 della direttiva CEE 82/7 6 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] al conseguimento del beneficio dallostesso rivendicato, essendosi quest’ultimo iscritto alla scuola di specializzazionein med icina interna nell’anno accademico 1981/82, e, pertanto,prima della scadenza del termine stabilito per il recepimento, da parte dello Stato italiano, della disciplina comunitaria dedotta in giudizio a fondamento della remunerazione oggetto d’esame, con la conseguenteinsussistenza di alcun inadempimento rilevabile in questa sede, in conformità a quanto sostenuto nella sentenza della Corte di giustiziadell’Unione Europea resa in data 24 gennaio 2018; ilmotivo è infondato; osserva al riguardo il Collegio c ome, secondo quanto affermato nellasentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa in data3 marzo 2022 (nella causa C ‑ 590/20),con riguardo alla questione relativaall’applicabilità della direttiva 82/76 ai periodi di formazione a tempopien o o a tempo ridotto come medico specialista iniziati prima dell’entrata in vigore (il 29 gennaio 1982) della ridetta direttiva e proseguiti dopo la scadenza (il 1 gennaio 1983) del termine di trasposizionedella medesima direttiva, “ occorre ricordare che, secondo unacostante giurisprudenza della Corte, una norma giuridica nuova si applicaa partire dall’entrata in vigore dell’atto che la introduce e, pur Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 6126/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri non applicandosi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della normativ a precedente, essa disciplina gli effettifuturi di queste situazioni, nonché le situazioni giuridiche nuove. Ciò non vale nel caso in cui la norma nuova sia accompagnata da disposizioni specifiche che ne determinino speciali condizioni di applicazionenel tempo, attribuendole un effetto retroattivo (v., in tal senso,sentenza del 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto50 e la giurisprudenza ivi citata) ”; a“questo proposito ”, prosegue la CGUE, “ occorre constatare che l’iscrizionein una scuola di specializzazione prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76, al fine di beneficiare di formazioni in conformità delle condizioni a quel tempo applicabili, ha fatto sorgere una situazione giuridica definitivamente acqu isita anteriormente all’entrata in vigore di detta direttiva ” con la conseguenzache “ una tale iscrizione nonché i periodi di formazione ad essacorrelati non possono, in assenza di specifiche disposizioni in tal sensocontenute nella direttiva 82/76, esse re fatti rientrare nell’ambito diapplicazione di quest’ultima per il periodo anteriore alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva stessa (v., per analogia, sentenzadel 15 gennaio 2019, E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 52e la giurispru denza sopra citata) ”; èdunque “ soltanto alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva82/76, ossia a partire dal 1° gennaio 1983, che tale direttiva ha fatto entrare nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione gli effetti di un’iscriz ione effettuata prima dell’entrata in vigore della direttiva in parola (v., per analogia, sentenza del 15 gennaio 2019, Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 6126/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri E.B., C.258/17, EU:C:2019:17, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata)”; ciò posto, osserva la CGUE, “ per quanto riguarda le formazioni proseguite dopo la scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizionedi detta direttiva, un’iscrizione quale quella di cui sopra ha continuato a produrre i suoi effetti per tutta la durata delle formazionistesse, successivamente alla data summenzi onata ”, con la conseguenzache “ la situazione di un medico che si sia iscritto presso una scuola di specializzazione medica prima del 29 gennaio 1982 costituisce una situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva82/76, ma i cui effetti futu ri sono disciplinati da tale direttiva apartire dalla scadenza, il 1 gennaio 1983, del termine di trasposizione diquest’ultima”; inforza di tali premesse, “ poiché, come risulta dal punto 34 della presente sentenza, qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridottocome medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve, peril periodo che va dal 1 gennaio 1983 fino alla fine della formazione seguita, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 7 5/363 modificata, tale obbligo di remunerazione vale anche, alle stesse condizioni, per le formazioni iniziateprima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76”; “infatti”, rileva la CGUE, “ la Corte ha già statuito che le norme transitorie contenute negli articoli 12 e 14 della direttiva 82/76 non possonoritenersi aver avuto l’effetto di limitare nel tempo l’obbligo di versare una remunerazione adeguata ai medici a titolo della loro formazionea tempo ridotto in medicina specialistic a (v., in tal senso, Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 6126/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sentenza del 24 gennaio 2018, Pantuso e a., C.616/16 e C.617/16, EU:C:2018:32,punti 33 e 35) ”; laCGUE ha dunque conclusivamente dichiarato che “ l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato delladirettiva 75/363 modificata devono essere interpretati nel senso chequalsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, delladirettiva 82/76 e proseguita dopo la s cadenza, il 1 gennaio 1983, deltermine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazionea partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardiuna specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovveroa due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362”; daultimo, le Sezioni Unite di questa Corte, i n accordo con quanto sanzionatodalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, hanno stabilito ilprincipio di diritto ai sensi del quale il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntivadelle diret tive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982 - 1983, ma solo a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si trattidi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE(Sez. U, Sentenza n. 20278 del 23/06/2022, Rv. 664953 Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 6126/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri – 01; cfr. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 25414 del 26/08/20 22, Rv. 665613- 01); nelrecepire integralmente le conclusioni fatte proprie dalla Corte diGiustizia dell’Unione Europea e dalle Sezioni Unite di questa Corte, ritiene questo Collegio di dover riconoscere la radicale infondatezza della censura avanzata in questa sede dalla Presidenza del Consiglio ricorrente, essendosi la sentenza della Corte d’appello di Roma impugnata in questa sede integralmente uniformata ai richiamati principi di diritto, correttamente riconoscendo il diritto del Pinelli, in presenza dei relativi presupposti di carattere sostanziale (in questa sede neppure contestati), al conseguimento di una remunerazione adeguata a partire dal 1 gennaio 83 fino al termine del corso di specializzazionedallo stesso seguito; sulla base di tali premes se, rilevata l’infondatezza della censura esaminata,dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso; sussistono i presupposti, in ragione della particolarità delle questionigiuridiche trattate, per l’integrale compensazione tra le parti dellespese del pre sente giudizio di legittimità; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’amministrazione ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il r icorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ricorso.Adunanzadel 10 maggio 2023 - R.G. n. 6126/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] integralmente compensate tra le parti le spese del presentegiudizio di legittimità. Dichiara la sussistenz