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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 29599/2024

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03D28M0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di «violazione di legge».

Rappresenta che la difesa aveva tempestivamente presentato, a mezzo p.e.c., la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello.

La richiesta, però, era stata dichiarata inammissibile, poiché priva «delle specifiche tecniche» richieste dalla legge: non era contenuta in un allegato in formato pdf (come richiesto dagli artt. 23-bis e 24 decreto-legge n. 137 del 2020 e dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia), ottenuto mediante trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per operazioni di selezione e copia di parti.

Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, sostenendo che, per la violazione delle predette formalità, la legge non prevederebbe l'inammissibilità dell'istanza.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile.

L'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che le udienze di appello si celebrino in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il pubblico ministero espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire».

Questa Corte ha già affermato che, in presenza di una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale avanzata dalla parte, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio, per violazione del contraddittorio (cfr. Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172).

Nel caso in esame, tuttavia, la nullità non risulta tempestivamente eccepita, essendo stata dedotta solo con il ricorso per cassazione, pur avendo la difesa la possibilità di eccepirla con le conclusioni scritte.

Al riguardo, va ricordato che le nullità di ordine generale devono essere rilevate o dedotte entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado.

Va ribadito che, nel caso in esame, la difesa aveva la possibilità di eccepire la nullità con le conclusioni da rassegnare nel giudizio di appello, atteso che la parte era ben a conoscenza del fatto che il giudizio sarebbe stato trattato in forma cartolare, avendo ricevuto (svariati mesi prima della trattazione dell'appello) comunicazione del provvedimento con il quale non era stata accolta l'istanza di trattazione orale.

Deve, dunque, affermarsi che la parte, quando è a conoscenza del provvedimento di rigetto dell'istanza di trattazione orale, ha l'onere di eccepirne l'eventuale nullità nelle conclusioni scritte da rassegnare nel giudizio di appello.

Tale principio non si pone in contrasto con altra pronuncia di questa Corte che ha affermato che, «in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172).

Tale pronuncia, infatti, aveva a oggetto un caso in cui il giudizio di appello era stato trattato in forma "cartolare", senza che l'istanza di trattazione orale venisse presa in considerazione e senza che la parte sapesse che il giudizio sarebbe stato trattato in forma cartolare.

Nei casi come quello oggetto della pronuncia citata, atteso che la parte, non ha la concreta possibilità di eccepire l'eventuale nullità presentando le conclusioni scritte, deve ritenersi tempestiva l'eccezione dedotta con il ricorso per cassazione.

Quando, invece, la parte ha la possibilità di eccepire la nullità con le conclusioni nel giudizio di appello (come nel caso oggetto del presente processo) deve trovare pienamente applicazione la regola fissata dall'art. 180 cod. proc. pen.

La nullità dedotta con l'unico motivo di ricorso, dunque, non risulta tempestivamente eccepita.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03D28M0) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 30 ottobre 2023 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624-bis e 625 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce il vizio di «violazione di legge». Rappresenta che la difesa aveva tempestivamente presentato, a mezzo p.e.c., la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello. La richiesta, però, era stata dichiarata inammissibile, poiché priva «delle specifiche tecniche» richieste dalla legge: non era contenuta in un allegato in formato pdf (come richiesto dagli artt. 23-bis e 24 decreto-legge n. 137 del 2020 e dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia), ottenuto mediante trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per operazioni di selezione e copia di parti. Tanto premesso, il ricorrente contesta la decisione della Corte di appello, sostenendo che, per la violazione delle predette formalità, la legge non prevederebbe l'inammissibilità dell'istanza. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. L'unico motivo di ricorso è inammissibile. L'art. 23-bis decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prevede che le udienze di appello si celebrino in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il pubblico ministero espressamente richiedano la discussione orale ovvero che «l'imputato manifesti la volontà di comparire». Questa Corte ha già affermato che, in presenza di una rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale avanzata dalla parte, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio, per violazione del contraddittorio (cfr. Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). Nel caso in esame, tuttavia, la nullità non risulta tempestivamente eccepita, essendo stata dedotta solo con il ricorso per cassazione, pur avendo la difesa la possibilità di eccepirla con le conclusioni scritte. Al riguardo, va ricordato che le nullità di ordine generale devono essere rilevate o dedotte entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado. Va ribadito che, nel caso in esame, la difesa aveva la possibilità di eccepire la nullità con le conclusioni da rassegnare nel giudizio di appello, atteso che la parte era ben a conoscenza del fatto che il giudizio sarebbe stato trattato in forma cartolare, avendo ricevuto (svariati mesi prima della trattazione dell'appello) comunicazione del provvedimento con il quale non era stata accolta l'istanza di trattazione orale. Deve, dunque, affermarsi che la parte, quando è a conoscenza del provvedimento di rigetto dell'istanza di trattazione orale, ha l'onere di eccepirne l'eventuale nullità nelle conclusioni scritte da rassegnare nel giudizio di appello. Tale principio non si pone in contrasto con altra pronuncia di questa Corte che ha affermato che, «in tema di giudizio d'appello, nel vigore della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio per violazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione» (Sez. 5, n. 44646 del 14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172). Tale pronuncia, infatti, aveva a oggetto un caso in cui il giudizio di appello era stato trattato in forma "cartolare", senza che l'istanza di trattazione orale venisse presa in considerazione e senza che la parte sapesse che il giudizio sarebbe stato trattato in forma cartolare. Nei casi come quello oggetto della pronuncia citata, atteso che la parte, non ha la concreta possibilità di eccepire l'eventuale nullità presentando le conclusioni scritte, deve ritenersi tempestiva l'eccezione dedotta con il ricorso per cassazione. Quando, invece, la parte ha la possibilità di eccepire la nullità con le conclusioni nel giudizio di appello (come nel caso oggetto del presente processo) deve trovare pienamente applicazione la regola fissata dall'art. 180 cod. proc. pen. La nullità dedotta con l'unico motivo di ricorso, dunque, non risulta tempestivamente eccepita. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso,
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