CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 dicembre 2023
Cassazione n. 19182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che l'impugnazione deve ritenersi tardiva perché proposta il 26 febbraio 2024; che infatti la sentenza della corte di appello risulta pronunciata 1'11 dicembre 2023 con termine per il deposito pari a 30 giorni scadente il successivo 10 gennaio 2024; che dal 10 gennaio decorrevano i 45 giorni per l'impugnazione ex art. 585 comma 1 lett. c) cod.proc.pen. la cui scadenza deve essere individuata nel successivo 24 febbraio u.s.; che pertanto il ricorso per cassazione depositato il 26 febbraio deve ritenersi tardivo come risultante anche dall'annotazione di irrevocabilità della pronuncia impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 27 marzo 2024 Il Consigliere estensore Ig azio Pardo m P [OSCURATO:PERSONA] e..r9 [OSCURATO:PERSONA] PENALE15 MAG. 2024 [OSCURATO:PERSONA]