CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46904/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GUP TRIBUNALE PALERMOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di AGRIGENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi la competenza del GUP del Tribunale di Agrigento. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riunire al procedimento in corso - avente ad oggetto una pluralità di reati a carico di numerosi imputati, tra cui la ricettazione di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] accertata in Favara in epoca precedente e prossima al 23 maggio 2017 (capo 3) - quello, indicato come connesso ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen. e di competenza del giudice distrettuale ai sensi dell'art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen., pendente nei confronti dello stesso imputato davanti al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento per il reato di riciclaggio di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], accertato nelle stesse condizioni d tempo e di luogo 2. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, investito della medesima questione, ha, a sua volta, dichiarato la propria incompetenza alla trattazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Dopo avere preso atto della produzione documentale della difesa, consistente tra l'altro nella richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, ha ritenuto astrattamente configurabile il vincolo della continuazione tra uno dei reati contesti a [OSCURATO:PERSONA], la ricettazione di cui al capo 3), e quello sottoposto alla sua cognizione. Entrambe le azioni delittuose, a prescindere dalla loro precisa qualificazione giuridica e dalla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., esclusa dal Tribunale del riesame, sono state comunque commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso come attestato dalle contingenze spazio temporali e dalle modalità esecutive. [OSCURATO:PERSONA] ha nascosto lo stesso giorno le due autovetture, oggetto delle distinte imputazioni, nel suo garage e vi ha applicato targhe appartenenti ad altre autovetture al fine di poterle destinare ad attività illecite nell'ambito del gruppo mafioso di appartenenza. Siccome il reato di cui al capo 3), oltre ad essere connesso ex art. 12, comma 1, lett. b), a quello contestato nel procedimento pendente davanti al G.u.p. del Tribunale di Agrigento, è, a sua volta, connesso con altri reati parimenti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen. è il G.u.p. del Tribunale di Palermo il giudice competente per tutti i reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo fatto loro deferito - la condotta avente ad oggetto l'autovettura [OSCURATO:PERSONA] - dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 cod. proc. pen. Esso, ammissibile in rito, va risolto con la dichiarazione di competenza del Tribunale di Palermo. 2. Ai fini dello spostamento di competenza è necessaria l—astratta configurabilità" del vincolo della continuazione. Ciò significa che il giudice nell'esercitare i poteri di cognizione deve fondarsi sul corredo informativo, normalmente meno ampio, che caratterizza il momento anticipato delle determinazioni sulla competenza, rispetto all'istruzione dibattimentale e al giudizio (tra le molte, Sez. 2, del 28.2.2017, n. 17090, Bilalaj, Rv. 269960; Sez. 1, del 20.12.2012, dep. 2013, n. 5725, Settepani, Rv. 254808; Sez. 1, del 23.9 2008, n. 38170, Con?!. comp. in proc. Schiavone e altri, Rv. 241143). Oltre all'imputazione, paradigma obbligato delle valutazioni in punto di competenza, deve, quindi, prendere in esame i dati, estranei al nucleo essenziale dell'addebito, che sono indici rivelatori della identità di un disegno criminoso e quindi di una componente psicologica del fatto stesso. Occorre, in altri termini, che la decisione in punto di competenza dia conto delle concrete ragioni a sostegno dell'affermazione dell'unicità del disegno criminoso, non potendo la formula della 'astratta configurabilità' essere utilizzata come clausola di esonero dall'obbligo, prima ancora che di adeguata motivazione, di puntuale accertamento delle condizioni che radicano o meno la competenza in ordine a un determinato fatto. (Sez. 3, 15.11.2007, n. 47340, Arbuatti e altro, Rv. 238618) 3. Il G.u.p. del Tribunale di Agrigento, nel declinare la sua competenza in favore del G.u.p del Tribunale di Palermo si è puntualmente attenuto ai ricordati principi. Ha, infatti, affermato l'esistenza del vincolo di continuazione tra il reato di riciclaggio sottoposto alla sua cognizione ed il reato di ricettazione aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., di competenza del Tribunale di Palermo ex art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen.,sulla base non di indici esteriori equivoci bensì di dati fattuali pacificamente risultanti dalle imputazioni e dagli atti allegati dalla difesa. Ha, in particolare, valorizzato, ai fini dell'accertamento dell'unitarietà del disegno criminoso, la contiguità temporale e le identiche modalità esecutive, evidenziando che le due autovetture erano state nascoste dall'imputato lo stesso giorno, il 23 maggio 2017, all'interno di un unico garage dove era state entrambe munite di una targa non propria. Poiché uno dei reati connessi per cui è già stata esercitata l'azione penale, con conseguente stabilizzazione dell'accusa insensibile alle modifiche eventualmente operate in sede di riesame cautelare (cfr. Sez. 6, n. 16202 del 11/03/2021, Voza, Rv. 280900 - 02), ovvero la ricettazione aggravata dal metodo mafioso, è incluso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., non operano gli ordinari criteri di determinazione della competenza per territorio determinata da connessione, ma la competenza territoriale di quest'ultimo esercita una "vis attractiva" anche sull'altro (Sez. 1, n. 16123 del 12/11/2018, dep. 2019, Rv. 276391 - 01). Non è ostativg. allo spostamento della competenza in favore del giudice distrettuale ex art. 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. la contestazione concorsuale del reato di riciclaggio non avendo il concorrente diverso da [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stata separata, alcun interesse alla trattazione unitaria dei fatti in continuazione.4. Il conflitto negativo va dunque risolto a favore del Tribunale di Palermo, al cui Ufficio G.I.P. vanno trasmessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'articolo 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso