Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22886/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto; che, invero, è la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa a sottolineare come, pur essendo configurabile la causa di non punibilità anche nell'ipotesi di pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, siano sempre fatte salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla esclusione della particolare tenuità dell'offesa ovvero al riconoscimento dell'abitualità del comportamento (Sez.

U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); che, a norma dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore del reato abbia commesso, anche successivamente al reato per cui si procede, almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che il comportamento fosse abituale in ragione della commissione, da parte dell'imputato, di nove truffe in sei mesi (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando sul punto; che, invero, è la stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dalla difesa a sottolineare come, pur essendo configurabile la causa di non punibilità anche nell'ipotesi di pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione, siano sempre fatte salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131-bis cod. pen. in relazione alla esclusione della particolare tenuità dell'offesa ovvero al riconoscimento dell'abitualità del comportamento (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); che, a norma dell'art. 131-bis, quarto comma, cod. pen., il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore del reato abbia commesso, anche successivamente al reato per cui si procede, almeno due illeciti della stessa indole, oltre quello preso in esame, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente ritenuto che il comportamento fosse abituale in ragione della commissione, da parte dell'imputato, di nove truffe in sei mesi (si veda, in particolare, pag. 7); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2
Sentenza Cassazione n. 22886/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris