CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 07954/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 22334/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 75S03 F839), rappresentato e difeso,per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: RSS CLD53M29 F839W);- Ricorrente -controAGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legalerappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’AvvocaturaGenerale dello Stato nei cui uffici è elettivamente domiciliata in Roma, allavia dei Portoghesi;-Controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro-tempore,- Intimata –- avverso la sentenza n. 1735/2024 emessa dalla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio in data 12 marzo 2024 e nonnotificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri.Numero registro generale 22334/2024Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 7954/2026Data pubblicazione 31/03/20261. Con sentenza n. 214/2020 del 16.6.2020, la Commissionetributaria provinciale di Latina accoglieva il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] l’estratto di ruolo n. 05720080014847382000 notificato in data31 gennaio 2019 e la cartella di pagamento ivi richiamata, relativaall’anno di imposta 2004. Secondo i primi giudici, il ricorso andava accoltoper maturata prescrizione decennale del credito, non risultandovalidamente notificato alcun atto interruttivo della stessa, dalla asseritanotifica, peraltro neppure confermata dalla raccomandata informativa, indata 18/7/2008, della cartella di pagamento.2. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio accoglieva il gravame, rilevando insintesi: 1) che il contribuente non aveva formulato rituale eccezione diprescrizione del credito; 2) che, dalla documentazione versata in attidall’appellante, era emersa la notificazione di atti successivi e ulterioririspetto alla cartella di pagamento sottesa all’estratto di ruolo,validamente interruttivi della prescrizione e non impugnati dal ricorrente;3) che la cartella esattoriale doveva ritenersi validamente notificata indata 19/7/2008 con la spedizione della raccomandata informativa, avendola Corte Costituzionale, con la sentenza n. 258 del 2012, modificato solodal 2012 l’interpretazione dell’art. 140 c.p.c. nel senso che la notificazionesi perfeziona per il destinatario con il ricevimento della raccomandatainformativa e non più con la spedizione della stessa.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione PapalloGiancarlo sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delleEntrate. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha svolto difese.4. A seguito della proposta di definizione accelerata formulata dalconsigliere all’uopo delegato, il ricorrente ha chiesto decidersi la causa eha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l’inesistenza giuridica e/ola nullità della notificazione della cartella esattoriale, eseguita con leNumero registro generale 22334/2024Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 7954/2026Data pubblicazione 31/03/2026modalità di cui all’art. 140 c.p.c., ma non ritualmente perfezionata amezzo della spedizione della raccomandata informativa, con provadell’avvenuta ricezione, secondo quanto affermato dalla CorteCostituzionale nella sentenza n. 258/2012, riproponendo la medesimacensura formulata innanzi ai giudici di merito e richiamando lagiurisprudenza formatasi sulla relativa questione.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la prescrizionedecennale del credito, eccepita nel corso dell’udienza di discussione nelgiudizio di primo grado, come riconosciuto dalla sentenza dellaCommissione tributaria provinciale di Latina, che ha accolto il ricorso.3. Le censure, congiuntamente esaminabili per ragioni di strettaconnessione, sono destituite di fondamento.I motivi sono innanzitutto privi di enunciazione della rubrica e diindicazione del parametro del sindacato di legittimità sottoposto all’esamedella Corte.Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamentee tassativamente previste dall'articolo 360, primo comma, c.p.c., deveessere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata edinequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dallacitata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formulesacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi(Cass., n. 41790 del 28 dicembre 2021).Nel caso all’attenzione, il ricorrente si è limitato a una merariproposizione delle tesi difensive formulate innanzi alle Corti di merito,senza prendere concreta posizione, articolando specifiche censureesaminabili dal giudice di legittimità, sulle singole conclusioni tratte dalgiudice del merito in relazione alla fattispecie decisa. Invero, il ricorrente -incidentale, come quello principale - ha l’onere di indicare con precisionegli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per lanatura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, ilsingolo motivo assolve alla funzione condizionante il "devolutum" dellasentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame nonNumero registro generale 22334/2024Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 7954/2026Data pubblicazione 31/03/2026può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale oincidentale) sia basato sul mero richiamo delle tesi difensive formulate inprimo grado e in appello, una tale modalità di formulazione del motivorendendo impossibile individuare la critica mossa ad una parte benidentificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, rivelandosidel tutto carente nella specificazione delle deficienze e degli erroriasseritamente individuabili nella decisione. (Cass., n. 1479 del 22 gennaio2018, RV. 646999- 01).Le censure, inoltre, non colgono e criticano la ratio decidendi sottesaalla pronuncia impugnata, la quale si sostanzia nel ritenere che - rilevatala sussistenza di specifici atti impositivi, successivi alla cartella esattorialesottesa all’estratto di ruolo - la dedotta nullità della notificazione dellastessa cartella avrebbe dovuto farsi valere avverso i predetti atti,ritualmente notificati al contribuente come accertato dalla Corte digiustizia tributaria di secondo grado, e dietro tempestiva impugnazionegiudiziale (ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2024, n. 32062; Cass., 5agosto 2024, n. 22108). Invero, anche a voler ritenere nulla lanotificazione della cartella di pagamento (siccome avvenuta ai sensidell’art. 140 c.p.c. con invio di raccomandata al destinatario dell’avvenutodeposito dell’atto presso il Comune, senza provare l’avvenuta ricezionedella raccomandata, come invece prescritto all’esito della pronuncia dellaCorte costituzionale n. 258 del 2012, non essendosi il rapporto ancoraesaurito), il contribuente avrebbe dovuto far valere tale nullitàimpugnando uno degli atti riscossivi successivi.La sentenza rileva, inoltre, l’extrapetizione della pronunzia di primogrado, in ordine all’eccezione di prescrizione, perché formulatatardivamente, all’udienza di discussione del ricorso innanzi allaCommissione tributaria provinciale. Invece, le doglianze del contribuentesi limitano a una mera riproposizione delle tesi difensive formulate nelgiudizio di merito, senza censurare le argomentazioni e gli assunti suiquali è fondata la decisione della Corte di giustizia di secondo grado.4. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce l’illegittima produzione diNumero registro generale 22334/2024Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 7954/2026Data pubblicazione 31/03/2026documenti nel giudizio di primo grado e nel giudizio d’appello da partedell’Agenzia delle Entrate. Il contribuente afferma, in particolare, chel’Ufficio si è limitato a depositare, nel giudizio di primo grado, semplicifotocopie della cartella esattoriale e degli atti successivi e che, solo nelgiudizio d’appello e successivamente alla sua costituzione, l’Agenzia delleEntrate ha prodotto, tardivamente, gli atti in originale.La censura è destituita di fondamento, considerato che nel processotributario, l’art. 58, II comma, del D. Lgs. n. 546/1992, nella formulazionevigente ratione temporis, fa salva in grado d’appello la facoltà delle partidi produrre nuovi documenti (ex plurimis, Cass., 27 gennaio 2025 n.1915; Cass., 7 marzo 2023, n. 6772) ed è consentito alla parte, anche serimasta contumace in primo grado, produrre in grado d’appello l’originaledell’atto impositivo notificato (e di cui era contestata dal contribuentel’avvenuta notifica), costituendo tale produzione una mera difesa, voltaalla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso dellacontroparte, e riguardando il divieto di proporre eccezioni nuove, di cuiall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, unicamente le eccezioni insenso stretto (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 12008 del 31/05/2011; conf.Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 14567 del 26/05/2021).5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso nonmerita di essere accolto.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate come in dispositivo, a favore della sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA], non avendo l’intimata Agenzia delle Entrate riscossionesvolto difese.Considerato che la trattazione del ricorso è stata chiesta ai sensidell'art. 380-bis c.p.c. a seguito di proposta di manifesta infondatezza,avendo la Corte definito il giudizio conformemente alla proposta, deveapplicarsi l'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., come previsto dal citatoart. 380-bis c.p.c. La novità normativa introdotta dall'art. 3, comma 28,lett. g), d.lgs. 149/2022 contiene, nei casi di conformità tra proposta edecisione finale, una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore,Numero registro generale 22334/2024Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 7954/2026Data pubblicazione 31/03/2026della sussistenza dei presupposti per la condanna ad una sommaequitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, terzocomma, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro500,00 e non superiore a euro 5.000,00 a favore della Cassa delleammende (art. 96, quarto comma, c.p.c.). In tal modo, risulta codificatauna ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generaleistituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale.Sulla scorta di quanto esposto, ed in assenza di indici che possano farpropendere per una diversa applicazione della norma, la parte ricorrenteva condannata al pagamento della di euro 3.000,00 in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimitàper euro 12.000,00, oltre spese prenotate a debito, e dell’indennità exart. 96, terzo comma, c.p.c. liquidata in euro 12.000,00.Condanna il ricorrente, ai sensi dell'art. 96, quarto comma, c.p.c., alpagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delleammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data14.01.2026.Il PresidenteDott. Liberato PaolittoNumero registro generale 22334/2024Numero sezionale 298/2026Numero di raccolta generale 7954/2026Data pubblicazione 31/03/2026