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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 20230/2024

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20031-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 21/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Viareggio avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Lucca, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2013 relativo ad immobile in comproprietà della ricorrente; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 27/6/2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune di Viareggio;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’ente locale controricorrente;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.;

1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. 20031-2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 21/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della TOSCANA, depositata il 15/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 2/7/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello del Comune di Viareggio avverso la sentenza n della Commissione tributaria provinciale di Lucca, in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento IMU 2013 relativo ad immobile in comproprietà della ricorrente; il Comune resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 27/6/2023, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a seguito di conciliazione della controversia con il Comune di Viareggio; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’ente locale controricorrente; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese, a norma dell’art. 391, comma 4, c.p.c.; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato, non trovando applicazione, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass., 18 luglio 2018, n. 19071; Cass., 12 novembre 2015, n. 23175). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte di C
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