CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07219/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13271/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantepro-tempore, rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia,n. 10050/2021, depositata il 11 novembre 2021, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1018, emessa il 3 giugno 2008 e depositata il 10luglio 2008, il Tribunale di Siracusa omologava la proposta di concordatoNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026fallimentare disponendo il trasferimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., qualesoggetto assuntore, delle attività del fallimento della Impresa diCostruzioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCortese Carmelina e delle azioni revocatorie in corso.Con decreto del 13 luglio 2011 il Tribunale di Siracusa, rilevato ilcorretto adempimento della proposta di concordato fallimentare, trasferivaall’assuntore i beni costituenti l’attivo fallimentare, composto dai residuiimmobili costruiti dalla impresa Garofalo, prima della dichiarazione difallimento, nell’esercizio della propria attività d’impresa. Contestualmentealla sottoscrizione del decreto di trasferimento, in data 13.07.2011 lacuratela fallimentare emetteva la fattura per la vendita in favoredell’assuntore, delle menzionate unità immobiliari.A seguito di detto decreto di trasferimento, l’Agenzia delle Entrateemetteva l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria ecatastale, recante il n. 2011/001/OR/000001353/0/017, determinandod’ufficio il relativo importo, in mancanza di dichiarazione di valore, ai sensidell’art. 53 del d.P.R. n. 131/1986, moltiplicando le rendite catastali deifabbricati e il reddito dominicale dei terreni per i moltiplicatori (ocoefficienti) vigenti.L’imposta veniva, in particolare, determinata come segue: 1)imposta di registro per il trasferimento dei fabbricati: euro 488.018,00; 2)imposta di registro per il trasferimento dei terreni: euro 789,00; 3)imposta ipotecaria: euro 139.538,00; 4) imposta catastale: euro69.769,00; oltre accessori, per un totale di euro 698.148,13.2. [OSCURATO:SOCIETA]., società assuntrice del concordato, impugnava l’avvisodi liquidazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa,chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione, violazione delprincipio di alternatività sancito dall’art. 40 d.P.R. n. 131/86, insussistenzadella pretesa tributaria per violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 d.P.R.n. 131/86 e palese infondatezza dell’imposizione fiscale. Con successivaNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026memoria la società ricorrente formulava un ulteriore motivo - ribaditoanche nelle difese del giudizio di gravame - riferito alla nullità dell’avvisodi liquidazione per carenza del potere di firma in capo al funzionariodelegante, il cui incarico dirigenziale era illegittimo, come da sentenzadella Corte Costituzione n. 37 del 25 febbraio 2015.3. Con sentenza n. 4008/04/15, la Commissione tributariaprovinciale di Siracusa accoglieva il ricorso rilevando la carenza dimotivazione dell’avviso di liquidazione, e ritenendo applicabile al decretodi trasferimento l’imposta fissa di registrazione.4. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributariaregionale della Sicilia – Sez. distaccata di Siracusa - riformava lasentenza, rilevando la sufficienza della motivazione dell’avviso diliquidazione, la corretta applicazione del principio di cui all’art. 40 deld.P.R. n. 131/86, ed escludendo l’applicabilità dell’imposta di registro inmisura fissa al trasferimento di unità immobiliari di cui al decreto ditrasferimento richiamato.5. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, n. 10050/2021, depositata in data 11 novembre 2021, ricorre lasocietà contribuente formulando sei motivi.6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in rubrica “Nullità dell’avviso di liquidazioneper vizio di motivazione; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 dellaL. 241/1990, dell’art. 7 della L. 212/2000, in relazione agli artt. 43, 51, 52e 53 del TUR 131/86. Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., I comma, n. 3”,la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto sufficientemente motivato l’avviso di liquidazione, affermando chel’Ufficio ha legittimamente applicato la normativa in vigore, in difetto didiverse indicazioni di valore nel provvedimento del giudice delegato alfallimento della società di fatto e che non era tenuto ed evidenziare leNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026modalità di calcolo operate per la determinazione delle imposte avendofatto riferimento, per la ricostruzione degli imponibili, alle norme vigenti.[OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre rilevato che l’Ufficio aveva fornito aiprimi giudici copia del prospetto indicante i moltiplicatori utilizzati, mentrele aliquote di imposta erano normativamente previste, per cui anche ilCollegio ne era venuto a conoscenza. Secondo la ricorrente, l’avviso diliquidazione dell’imposta di registro doveva invece essere inveceautonomamente e congruamente motivato, al fine di consentirel’immediata individuazione della base imponibile, delle aliquote applicate edell’imposta pretesa. Hanno, di conseguenza, errato i giudici d’appello anon verificare se l’avviso contenesse gli elementi di fatto e di diritto su cuisi fondava la liquidazione, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 della leggen. 212/2000 e all’art. 52 del d.P.R. n. 131/1986, in tema di rettifica delvalore.Osserva ancora la società ricorrente che, se è vero che l’attoimpugnato non indicava il valore dei beni oggetto del trasferimento,tuttavia è parimenti certo che la fattura emessa dalla curatela fallimentarerecava l’indicazione del corrispettivo del trasferimento dei singoli beni,valore certamente disatteso dall’avviso di liquidazione impugnato. In talecontesto l’Ufficio era certamente legittimato – in sede di liquidazione dellaimposta di registro – a porre a fondamento della liquidazione un valorediverso dal corrispettivo indicato dalle parti; ma, sulla base dellerichiamate disposizioni, la rettifica doveva incentrarsi sul preteso maggiorvalore venale di ciascun bene, rispetto a quello indicato nell’atto ovvero alcorrispettivo pattuito, e doveva fondarsi su presupposti di fatto e ragionigiuridiche da esplicitare nell’atto impositivo. Osserva infine che non eranoriscontrabili, nell’impugnato avviso di accertamento, i valori imponibili e icriteri di calcolo utilizzati in relazione a ciascuna delle 64 unità immobiliaritrasferite.1.1. La censura è infondata.Numero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026In tema di imposta di registro, come affermato da questa Corte,l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, anche a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, che ha esteso allamateria tributaria i principi di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, deveritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base alquale è stato rilevato il valore al quale applicare l’imposta, con lespecificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuentel'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragionideducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nellaquale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza deipresupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio odi altri parametri. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11560 del 06/06/2016, Rv.640080 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017, Rv. 644166– 01; Sez. Trib., Ordinanza n. 6335 del 10/3/2025, Rv. 674360-01).Questa Corte, inoltre, ha osservato che l'obbligo di motivazione dicui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, impone che sia comunque possibile peril contribuente individuare la base imponibile e l'aliquota tariffariaapplicata dall'Ufficio, sia pure all'esito di una operazione di - mero -calcolo matematico, senza margini d'incertezza (Cass., n. 26340/2021;Cass., n. 11284/2022).Sicché va senz'altro affermata la necessità che l'Ufficio provveda adesplicitare con chiarezza, nell'avviso di liquidazione, i criteri seguiti nelcalcolo dell'imposta, in tutti i casi in cui, per la presenza di profili dicomplessità nella fattispecie oggetto del titolo giudiziario tassato, ilcontribuente sarebbe all’oscuro del criterio di liquidazione in concretoadottato dall'Amministrazione finanziaria e conseguentemente costretto "abasare la propria opposizione all'avviso di liquidazione su ipotesiricostruttive meramente congetturali di applicazione dell'imposta, il che èNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026certamente contrario ai principi di tutela sostanziale ed effettiva." (Cass.n. 26340 del 2021).In tale prospettiva, può considerarsi senz’altro sufficiente agiustificare la determinazione del valore imponibile ai fini della liquidazionedell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il riferimento alla renditacatastale dei fabbricati e al reddito dominicale dei terreni e ai moltiplicatorio coefficienti vigenti, essendo il criterio di liquidazione adottatodall’Amministrazione finanziaria correttamente enunciato e contenendol’avviso di liquidazione tutti gli elementi necessari a consentire alcontribuente l’individuazione della pretesa tributaria ed il suo fondamento.Gli elementi posti a base dell’avviso di liquidazione, relativi alla renditacatastale, al reddito dominicale, ai moltiplicatori o coefficienti vigentiratione temporis, in quanto normativamente previsti, erano inoltreimmediatamente rilevabili e conoscibili dal contribuente, ai fini dell’utile edefficace esercizio del diritto di difesa.Nella specie, quindi, il giudice di appello ha correttamente applicato iprincipi enunciati, valutando che l'avviso di liquidazione fossesufficientemente motivato sulla base della rendita catastale, del redditodominicale e dell’applicazione di coefficienti e moltiplicatori, elementi tuttinormativamente stabiliti.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivoper la controversia, inerente al corrispettivo pattuito dalle parti ai fini delladeterminazione della base imponibile dell’imposta di registro ai sensidell’art. 51 del TUR. Censura la sentenza della Commissione tributariaregionale per non avere tenuto conto che, contestualmente alla emissionedel decreto di trasferimento la Curatela aveva emesso la fattura di venditan. 2/2011, con la quale aveva distinto i beni immobili ceduti indicando perciascun raggruppamento il valore complessivo e l’importo delcorrispettivo. Afferma che la Commissione avrebbe errato a reputareNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026corretta la liquidazione delle imposte avvenuta d’ufficio, giustificandone ladeterminazione sull’assunto della mancata indicazione dei valori nelprovvedimento del giudice delegato. Invero, argomenta la societàricorrente, l’Ufficio impositore avrebbe dovuto considerare, ai fini delladeterminazione della base imponibile, il corrispettivo della cessione,riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto di trasferimento, comerisultante in modo chiaro e analitico dalla fattura di vendita. Taliconsiderazioni sono avvalorate, secondo la prospettazione della ricorrente,dal disposto di cui all’art. 51 del D.p.r. N. 131/1986 ove è previsto, ai finidella liquidazione dell’imposta, il riferimento al valore dei beni o dei diritti,come dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza, o se superiore, ilcorrispettivo pattuito, e dall’art. 43 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], ove alprimo comma è previsto:” ai fini dei precedenti articoli si assume comevalore dei beni o dei diritti ….. quello dichiarato dalle parti nell’atto e, inmancanza, o se superiore, il corrispettivo pattuito.” mentre a tenoredell’art. 43 “la base imponibile …… è costituita ….. per i contratti a titolooneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene ….”. Sullascorta di tali disposizioni, la base imponibile avrebbe dovuto esseredeterminata, in base al valore dichiarato nell’atto o in base al corrispettivopattuito.2.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Premesso che la questione rilevante è quella della tassazione deldecreto di trasferimento e della determinazione della base imponibile aifini dell’imposta di registro, va poi osservato che i profili di censuraprospettati con tale motivo non risultano essere stati espressamente especificamente posti nel giudizio di merito, in primo grado e in appello,quali vizi di legittimità dell’avviso impugnato, distinti dal prospettatodifetto di motivazione. In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio,la società assuntrice si era limitata a dedurre, in modo del tutto generico,la violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 del d.P.R. n. 131/97,Numero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026lamentando che “dall’esame dell’atto oggetto dell’odierna impugnativa nonrisulta che l’ufficio abbia operato nel rispetto delle suddette norme”. Nellememorie successive e nelle controdeduzioni in appello non risultanoespressamente poste, nei termini attualmente prospettati, le questioniriferite al valore dichiarato dalle parti, al corrispettivo pattuito e al relativoriferimento desunto dal contenuto della fattura n. 2/2011.Il giudizio d'appello, per come ricostruito nella impugnata sentenzadella Commissione tributaria regionale, non risulta aver avuto ad oggettole questioni dedotte con il motivo in esame.È noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del “thema decidendum”del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dallerichieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuovequestioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali delgiudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento diquesta Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichiun accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede dilegittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. tra le piùrecenti (Cass. 24/01/2019, n. 2038).3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia l’omesso esamedi un fatto decisivo per la controversia, inerente alla natura strumentale diparte dei beni oggetto del trasferimento, soggetti ad esenzione IVA ex art.Numero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/202610, comma 1, n. 8 ter d.P.R. n. 633/1972. Evidenzia che i beni oggetto dicessione erano assoggettati, in ragione della loro differente natura, aregimi impositivi diversi, secondo quanto peraltro specificamenteenunciato dalla Curatela fallimentare nella fattura n. 2/2011, in cui gliimmobili erano distinti e raggruppati secondo il regime impositivo. Di ciòl’ufficio impositore non ha tenuto conto nel liquidare l’imposta, e lasentenza impugnata ha totalmente omesso di rilevare che una partesignificativa degli immobili oggetto del trasferimento era soggetta ad Iva,benché esente, ai sensi del richiamato art. 10 comma 1, n. 8 ter d.P.R.633/72, trattandosi di immobili “strumentali che per le loro caratteristichenon sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”.Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Commissione tributaria a ritenereche una parte dei beni trasferiti fosse soggetta alle diverse esenzioni di cuiai nn. 8 e 8 bis del citato art. 10, pur a fronte della fattura prodotta.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del principio di alternativitàtra Iva e imposta di registro e dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 inrelazione all’art. 10, primo comma, n. 8 bis e n. 8 ter del d.P.R. n.633/1972. Lamenta che la sentenza impugnata abbia condiviso le difesedell’Agenzia delle Entrate con riguardo all’applicazione del principio dialternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, omettendo di rilevareche la registrazione dell’atto in esame sconti l’imposta in misura fissa,trattandosi, per un numero rilevante di beni, di cessioni esenti ex art. 10comma 1 n. 8 ter, da intendere soggette ad Iva in base all’art. 40 d.P.R.n. 131/1986 nel testo vigente alla data del trasferimento immobiliare.5. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamenteconnesse e sostanzialmente riferite ai medesimi profili di doglianza, sonofondate risultando dal contenuto della sentenza impugnata, l’omessavalutazione della circostanza che parte dei beni avessero natura giuridicadiversa rispetto a quella oggetto di considerazione da parte dellaNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026Commissione, limitatasi a considerare le esenzioni di cui all’art. 10, primocomma, n. 8 e n. 8 bis d.P.R. n. 633/1972, pretermettendo la valutazionedelle esenzioni di cui all’art. 8-ter del medesimo decreto.5.1. La questione, prospettata dalla società contribuente con ilricorso introduttivo e con le controdeduzioni nel giudizio di gravame –come dalla stessa precisato con i dovuti riferimenti ai rispettivi atti – nonrisulta esaminata dalla Commissione di secondo grado, limitatasi adescludere l’alternativa tra l’imposta di registro e l’Iva, in quanto lostesso art. 40 del TUR n. 131/1986, prevede che la norma così dispone“Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggettiall’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa….omissis…..ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10numero 8, 8 bis e 27 quinquies dello stesso decreto d.p.r. n. 633/72” .5.2. Tale omissione comporta altresì la possibile violazione dell’art.40 del d.P.R. n. 131/86, nella parte in cui, nel testo in vigore rationetemporis alla data del trasferimento immobiliare (2011), disponeva cheper gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggettiall’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro dovesse applicarsi inmisura fissa e che a tal fine dovessero intendersi soggette ad IVA anche lecessioni per le quali l’imposta non è dovuta ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n.633/72, e quelle di cui all’art. 21, VI comma, ad eccezione delle operazioniesenti ai sensi dell’art. 10 comma 1 nn. 8 e 8-bis del medesimo decreto.In detta eccezione non erano, pertanto, ricomprese le operazioni esenti dicui all’art. 10 comma 1 n. 8 ter, che riguarda i fabbricati strumentali.Nel caso in esame, la fattura è stata pacificamente emessa dallacuratela del fallimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8, n. 8-bis e8-ter d.P.R. 633 del 1972. Conseguentemente le cessioni ex art. 10,comma primo, n. 8 e 8-bis del d.P.R. 633 del 1972 scontano l’imposta inmaniera proporzionale (al contrario di quelle ex art. 10, primo comma, n.8 ter) come previsto dall’art. 40, d.P.R. 131/1986 e non in misura fissaNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026(vds. Cass. Sez. 5, del 27 novembre 2019 n. 30903; Cass. Sez. Tributaria,n. 18594/2024), come riconosciuto dalla sentenza della Commissionetributaria regionale. La misura fissa sarebbe invece prevista solo per leoperazioni (cessioni) di cui al n. 8-ter della norma.6. Con il quinto motivo, la società ricorrente denunzia, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, laviolazione dell’articolo 112, in relazione agli artt. 43, 44, 51, 43 e 54 deld.P.R. n. 131/1986 e ai criteri di determinazione della base imponibile,censurando l’omessa pronunzia del giudice d’appello in relazione aldedotto profilo d’illegittimità dell’atto e della pretesa impositiva, riferitoalla determinazione della base imponibile con riferimento al valorecatastale degli immobili, benché le richiamate disposizioni imponesseroall’Ufficio di fare riferimento al valore di mercato dei beni oggetto deltrasferimento.6.1. La censura è destituita di fondamento.Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011,Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017). Cass., n. 16703/2022)Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha affermatoche “l’Ufficio è stato legittimamente indotto alla determinazione dei singolivalori unitari degli immobili trasferiti, sulla base della loro specifica renditaNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026catastale, ex art. 53 del TUR n. 131/1986, non avendo il provvedimentodel giudice delegato al fallimento della società di fatto, indicato i relativivalori. Né era obbligato ad evidenziare le modalità di calcolo operate perdeterminare le imposte dovute, atteso che per la ricostruzione degliimponibili soggetti ad imposta, ha fatto riferimento alla normativa vigente,ratione temporis.”. Le richiamate statuizioni rendono evidente che ilcollegio regionale ha ritenuto decisiva la mancata indicazione, nel decretodel giudice delegato, dei valori unitari dei beni ceduti, rigettando quindi,ancorché implicitamente, il profilo di doglianza prospettato dalla societàassuntrice. Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi èstata omessa pronuncia sulla dedotta questione, ma rigetto implicito dellastessa, per cui il motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primocomma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. 23217 del 2022).7. Con il sesto motivo, la società ricorrente denunzia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 43, 51,52 e 53 d.P.R. n. 131/1986, per avere la Commissionetributaria regionale riconosciuto la validità dell’atto impositivo fondato sumeri dati catastali, peraltro neppure espressamente indicati, prescindendototalmente non solo dal corrispettivo fissato dalle parti con la fattura divendita dei beni, ma anche dai criteri di determinazione del valore ditrasferimento previsti dalla legge.6.1. Il motivo è infondato e va disatteso.Innanzitutto, anche rispetto a tale censura va rilevato che lequestioni prospettate non risultano essere state espressamente poste nelgiudizio di merito, in primo grado e in appello, essendosi la societàassuntrice limitata a prospettare, nel ricorso introduttivo, in modo deltutto generico, la violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 del d.P.R. n.131/97, lamentando che “dall’esame dell’atto oggetto dell’odiernaimpugnativa non risulta che l’ufficio abbia operato nel rispetto dellesuddette norme”. Nelle memorie successive e nelle controdeduzioni inNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026appello non risultano espressamente e specificamente poste, nei termini esotto i profili enunciati nella presente sede, le questioni riferite alcorrispettivo pattuito, desumibile dal contenuto della fattura n. 2/2011, eai criteri di determinazione previsti dalla legge.Va in ogni caso rilevato che l’art. 53 del d.P.R. n. 131/86 disponeche se l’atto soggetto a tassazione non contiene la dichiarazione di valorené l’indicazione del corrispettivo, l’Ufficio determina la base imponibile.Nella fattispecie il decreto di trasferimento, assunto dal giudicedelegato in esecuzione del provvedimento di omologazione del concordatofallimentare con terzo assuntore, non recava una determinazionegiudiziale del valore degli immobili. Legittimamente, pertanto, comeritenuto dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, l’Ufficio hadeterminato la base imponibile, ai sensi della richiamata norma, inrelazione ai beni oggetto di cessione, facendo riferimento alla renditacatastale e al reddito dominicale.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenzaimpugnata va cassata, in relazione al terzo e al quarto motivo di ricorso,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, indiversa composizione, perché valuti quali siano le cessioni ex art. 10,primo comma, n. 8 ter d.P.R. 633 del 1972, che scontano l’imposta inmisura diversa e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAComposta da: Oggetto:*REGISTRO INVIMAngelo [OSCURATO:PERSONA] PresidenteACCERTAMENTOValeria [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCMargherita [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] ConsigliereAnnachiara [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 13271/2022 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentantepro-tempore, rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-Controricorrente-avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia,n. 10050/2021, depositata il 11 novembre 2021, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 1018, emessa il 3 giugno 2008 e depositata il 10luglio 2008, il Tribunale di Siracusa omologava la proposta di concordatoNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026fallimentare disponendo il trasferimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., qualesoggetto assuntore, delle attività del fallimento della Impresa diCostruzioni tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eCortese Carmelina e delle azioni revocatorie in corso.Con decreto del 13 luglio 2011 il Tribunale di Siracusa, rilevato ilcorretto adempimento della proposta di concordato fallimentare, trasferivaall’assuntore i beni costituenti l’attivo fallimentare, composto dai residuiimmobili costruiti dalla impresa Garofalo, prima della dichiarazione difallimento, nell’esercizio della propria attività d’impresa. Contestualmentealla sottoscrizione del decreto di trasferimento, in data 13.07.2011 lacuratela fallimentare emetteva la fattura per la vendita in favoredell’assuntore, delle menzionate unità immobiliari.A seguito di detto decreto di trasferimento, l’Agenzia delle Entrateemetteva l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria ecatastale, recante il n. 2011/001/OR/000001353/0/017, determinandod’ufficio il relativo importo, in mancanza di dichiarazione di valore, ai sensidell’art. 53 del d.P.R. n. 131/1986, moltiplicando le rendite catastali deifabbricati e il reddito dominicale dei terreni per i moltiplicatori (ocoefficienti) vigenti.L’imposta veniva, in particolare, determinata come segue: 1)imposta di registro per il trasferimento dei fabbricati: euro 488.018,00; 2)imposta di registro per il trasferimento dei terreni: euro 789,00; 3)imposta ipotecaria: euro 139.538,00; 4) imposta catastale: euro69.769,00; oltre accessori, per un totale di euro 698.148,13.2. [OSCURATO:SOCIETA]., società assuntrice del concordato, impugnava l’avvisodi liquidazione innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa,chiedendone l’annullamento per difetto di motivazione, violazione delprincipio di alternatività sancito dall’art. 40 d.P.R. n. 131/86, insussistenzadella pretesa tributaria per violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 d.P.R.n. 131/86 e palese infondatezza dell’imposizione fiscale. Con successivaNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026memoria la società ricorrente formulava un ulteriore motivo - ribaditoanche nelle difese del giudizio di gravame - riferito alla nullità dell’avvisodi liquidazione per carenza del potere di firma in capo al funzionariodelegante, il cui incarico dirigenziale era illegittimo, come da sentenzadella Corte Costituzione n. 37 del 25 febbraio 2015.3. Con sentenza n. 4008/04/15, la Commissione tributariaprovinciale di Siracusa accoglieva il ricorso rilevando la carenza dimotivazione dell’avviso di liquidazione, e ritenendo applicabile al decretodi trasferimento l’imposta fissa di registrazione.4. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate la Commissione tributariaregionale della Sicilia – Sez. distaccata di Siracusa - riformava lasentenza, rilevando la sufficienza della motivazione dell’avviso diliquidazione, la corretta applicazione del principio di cui all’art. 40 deld.P.R. n. 131/86, ed escludendo l’applicabilità dell’imposta di registro inmisura fissa al trasferimento di unità immobiliari di cui al decreto ditrasferimento richiamato.5. Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, n. 10050/2021, depositata in data 11 novembre 2021, ricorre lasocietà contribuente formulando sei motivi.6. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, in rubrica “Nullità dell’avviso di liquidazioneper vizio di motivazione; Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 dellaL. 241/1990, dell’art. 7 della L. 212/2000, in relazione agli artt. 43, 51, 52e 53 del TUR 131/86. Motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., I comma, n. 3”,la società ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui haritenuto sufficientemente motivato l’avviso di liquidazione, affermando chel’Ufficio ha legittimamente applicato la normativa in vigore, in difetto didiverse indicazioni di valore nel provvedimento del giudice delegato alfallimento della società di fatto e che non era tenuto ed evidenziare leNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026modalità di calcolo operate per la determinazione delle imposte avendofatto riferimento, per la ricostruzione degli imponibili, alle norme vigenti.[OSCURATO:PERSONA] aveva inoltre rilevato che l’Ufficio aveva fornito aiprimi giudici copia del prospetto indicante i moltiplicatori utilizzati, mentrele aliquote di imposta erano normativamente previste, per cui anche ilCollegio ne era venuto a conoscenza. Secondo la ricorrente, l’avviso diliquidazione dell’imposta di registro doveva invece essere inveceautonomamente e congruamente motivato, al fine di consentirel’immediata individuazione della base imponibile, delle aliquote applicate edell’imposta pretesa. Hanno, di conseguenza, errato i giudici d’appello anon verificare se l’avviso contenesse gli elementi di fatto e di diritto su cuisi fondava la liquidazione, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 della leggen. 212/2000 e all’art. 52 del d.P.R. n. 131/1986, in tema di rettifica delvalore.Osserva ancora la società ricorrente che, se è vero che l’attoimpugnato non indicava il valore dei beni oggetto del trasferimento,tuttavia è parimenti certo che la fattura emessa dalla curatela fallimentarerecava l’indicazione del corrispettivo del trasferimento dei singoli beni,valore certamente disatteso dall’avviso di liquidazione impugnato. In talecontesto l’Ufficio era certamente legittimato – in sede di liquidazione dellaimposta di registro – a porre a fondamento della liquidazione un valorediverso dal corrispettivo indicato dalle parti; ma, sulla base dellerichiamate disposizioni, la rettifica doveva incentrarsi sul preteso maggiorvalore venale di ciascun bene, rispetto a quello indicato nell’atto ovvero alcorrispettivo pattuito, e doveva fondarsi su presupposti di fatto e ragionigiuridiche da esplicitare nell’atto impositivo. Osserva infine che non eranoriscontrabili, nell’impugnato avviso di accertamento, i valori imponibili e icriteri di calcolo utilizzati in relazione a ciascuna delle 64 unità immobiliaritrasferite.1.1. La censura è infondata.Numero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026In tema di imposta di registro, come affermato da questa Corte,l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento, anche a seguitodell'entrata in vigore dell'art. 7 della L. n. 212 del 2000, che ha esteso allamateria tributaria i principi di cui all'art. 3 della L. n. 241 del 1990, deveritenersi adempiuto mediante l'enunciazione del criterio astratto in base alquale è stato rilevato il valore al quale applicare l’imposta, con lespecificazioni in concreto necessarie per consentire al contribuentel'esercizio del diritto di difesa e per delimitare l'ambito delle ragionideducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, nellaquale l'Amministrazione ha l'onere di provare l'effettiva sussistenza deipresupposti per l'applicazione del criterio prescelto, ed il contribuente lapossibilità di contrapporre altri elementi sulla base del medesimo criterio odi altri parametri. (Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11560 del 06/06/2016, Rv.640080 - 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11270 del 09/05/2017, Rv. 644166– 01; Sez. Trib., Ordinanza n. 6335 del 10/3/2025, Rv. 674360-01).Questa Corte, inoltre, ha osservato che l'obbligo di motivazione dicui alla L. n. 212 del 2000, art. 7, impone che sia comunque possibile peril contribuente individuare la base imponibile e l'aliquota tariffariaapplicata dall'Ufficio, sia pure all'esito di una operazione di - mero -calcolo matematico, senza margini d'incertezza (Cass., n. 26340/2021;Cass., n. 11284/2022).Sicché va senz'altro affermata la necessità che l'Ufficio provveda adesplicitare con chiarezza, nell'avviso di liquidazione, i criteri seguiti nelcalcolo dell'imposta, in tutti i casi in cui, per la presenza di profili dicomplessità nella fattispecie oggetto del titolo giudiziario tassato, ilcontribuente sarebbe all’oscuro del criterio di liquidazione in concretoadottato dall'Amministrazione finanziaria e conseguentemente costretto "abasare la propria opposizione all'avviso di liquidazione su ipotesiricostruttive meramente congetturali di applicazione dell'imposta, il che èNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026certamente contrario ai principi di tutela sostanziale ed effettiva." (Cass.n. 26340 del 2021).In tale prospettiva, può considerarsi senz’altro sufficiente agiustificare la determinazione del valore imponibile ai fini della liquidazionedell’imposta di registro, ipotecaria e catastale, il riferimento alla renditacatastale dei fabbricati e al reddito dominicale dei terreni e ai moltiplicatorio coefficienti vigenti, essendo il criterio di liquidazione adottatodall’Amministrazione finanziaria correttamente enunciato e contenendol’avviso di liquidazione tutti gli elementi necessari a consentire alcontribuente l’individuazione della pretesa tributaria ed il suo fondamento.Gli elementi posti a base dell’avviso di liquidazione, relativi alla renditacatastale, al reddito dominicale, ai moltiplicatori o coefficienti vigentiratione temporis, in quanto normativamente previsti, erano inoltreimmediatamente rilevabili e conoscibili dal contribuente, ai fini dell’utile edefficace esercizio del diritto di difesa.Nella specie, quindi, il giudice di appello ha correttamente applicato iprincipi enunciati, valutando che l'avviso di liquidazione fossesufficientemente motivato sulla base della rendita catastale, del redditodominicale e dell’applicazione di coefficienti e moltiplicatori, elementi tuttinormativamente stabiliti.2. Con il secondo motivo, la società ricorrente denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivoper la controversia, inerente al corrispettivo pattuito dalle parti ai fini delladeterminazione della base imponibile dell’imposta di registro ai sensidell’art. 51 del TUR. Censura la sentenza della Commissione tributariaregionale per non avere tenuto conto che, contestualmente alla emissionedel decreto di trasferimento la Curatela aveva emesso la fattura di venditan. 2/2011, con la quale aveva distinto i beni immobili ceduti indicando perciascun raggruppamento il valore complessivo e l’importo delcorrispettivo. Afferma che la Commissione avrebbe errato a reputareNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026corretta la liquidazione delle imposte avvenuta d’ufficio, giustificandone ladeterminazione sull’assunto della mancata indicazione dei valori nelprovvedimento del giudice delegato. Invero, argomenta la societàricorrente, l’Ufficio impositore avrebbe dovuto considerare, ai fini delladeterminazione della base imponibile, il corrispettivo della cessione,riferito a ciascuna unità immobiliare oggetto di trasferimento, comerisultante in modo chiaro e analitico dalla fattura di vendita. Taliconsiderazioni sono avvalorate, secondo la prospettazione della ricorrente,dal disposto di cui all’art. 51 del D.p.r. N. 131/1986 ove è previsto, ai finidella liquidazione dell’imposta, il riferimento al valore dei beni o dei diritti,come dichiarato dalle parti nell’atto e, in mancanza, o se superiore, ilcorrispettivo pattuito, e dall’art. 43 del medesimo [OSCURATO:PERSONA], ove alprimo comma è previsto:” ai fini dei precedenti articoli si assume comevalore dei beni o dei diritti ….. quello dichiarato dalle parti nell’atto e, inmancanza, o se superiore, il corrispettivo pattuito.” mentre a tenoredell’art. 43 “la base imponibile …… è costituita ….. per i contratti a titolooneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene ….”. Sullascorta di tali disposizioni, la base imponibile avrebbe dovuto esseredeterminata, in base al valore dichiarato nell’atto o in base al corrispettivopattuito.2.1. La censura è destituita di fondamento e va disattesa.Premesso che la questione rilevante è quella della tassazione deldecreto di trasferimento e della determinazione della base imponibile aifini dell’imposta di registro, va poi osservato che i profili di censuraprospettati con tale motivo non risultano essere stati espressamente especificamente posti nel giudizio di merito, in primo grado e in appello,quali vizi di legittimità dell’avviso impugnato, distinti dal prospettatodifetto di motivazione. In particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio,la società assuntrice si era limitata a dedurre, in modo del tutto generico,la violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 del d.P.R. n. 131/97,Numero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026lamentando che “dall’esame dell’atto oggetto dell’odierna impugnativa nonrisulta che l’ufficio abbia operato nel rispetto delle suddette norme”. Nellememorie successive e nelle controdeduzioni in appello non risultanoespressamente poste, nei termini attualmente prospettati, le questioniriferite al valore dichiarato dalle parti, al corrispettivo pattuito e al relativoriferimento desunto dal contenuto della fattura n. 2/2011.Il giudizio d'appello, per come ricostruito nella impugnata sentenzadella Commissione tributaria regionale, non risulta aver avuto ad oggettole questioni dedotte con il motivo in esame.È noto, invece, che i motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire questioni che abbiano formato oggetto del “thema decidendum”del giudizio di secondo grado, come fissato dalle impugnazioni e dallerichieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuovequestioni di diritto se esse postulano indagini ed accertamenti in fatto noncompiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali delgiudizio di legittimità. Pertanto, secondo il costante insegnamento diquesta Corte, qualora una determinata questione giuridica - che implichiun accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenzaimpugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede dilegittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione dellaquestione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio diautosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto delgiudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllareex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito laquestione stessa: ciò che, nel caso di specie, non è accaduto. tra le piùrecenti (Cass. 24/01/2019, n. 2038).3. Con il terzo motivo, la società ricorrente denuncia l’omesso esamedi un fatto decisivo per la controversia, inerente alla natura strumentale diparte dei beni oggetto del trasferimento, soggetti ad esenzione IVA ex art.Numero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/202610, comma 1, n. 8 ter d.P.R. n. 633/1972. Evidenzia che i beni oggetto dicessione erano assoggettati, in ragione della loro differente natura, aregimi impositivi diversi, secondo quanto peraltro specificamenteenunciato dalla Curatela fallimentare nella fattura n. 2/2011, in cui gliimmobili erano distinti e raggruppati secondo il regime impositivo. Di ciòl’ufficio impositore non ha tenuto conto nel liquidare l’imposta, e lasentenza impugnata ha totalmente omesso di rilevare che una partesignificativa degli immobili oggetto del trasferimento era soggetta ad Iva,benché esente, ai sensi del richiamato art. 10 comma 1, n. 8 ter d.P.R.633/72, trattandosi di immobili “strumentali che per le loro caratteristichenon sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni”.Secondo la ricorrente, avrebbe errato la Commissione tributaria a ritenereche una parte dei beni trasferiti fosse soggetta alle diverse esenzioni di cuiai nn. 8 e 8 bis del citato art. 10, pur a fronte della fattura prodotta.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione del principio di alternativitàtra Iva e imposta di registro e dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 inrelazione all’art. 10, primo comma, n. 8 bis e n. 8 ter del d.P.R. n.633/1972. Lamenta che la sentenza impugnata abbia condiviso le difesedell’Agenzia delle Entrate con riguardo all’applicazione del principio dialternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986, omettendo di rilevareche la registrazione dell’atto in esame sconti l’imposta in misura fissa,trattandosi, per un numero rilevante di beni, di cessioni esenti ex art. 10comma 1 n. 8 ter, da intendere soggette ad Iva in base all’art. 40 d.P.R.n. 131/1986 nel testo vigente alla data del trasferimento immobiliare.5. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto strettamenteconnesse e sostanzialmente riferite ai medesimi profili di doglianza, sonofondate risultando dal contenuto della sentenza impugnata, l’omessavalutazione della circostanza che parte dei beni avessero natura giuridicadiversa rispetto a quella oggetto di considerazione da parte dellaNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026Commissione, limitatasi a considerare le esenzioni di cui all’art. 10, primocomma, n. 8 e n. 8 bis d.P.R. n. 633/1972, pretermettendo la valutazionedelle esenzioni di cui all’art. 8-ter del medesimo decreto.5.1. La questione, prospettata dalla società contribuente con ilricorso introduttivo e con le controdeduzioni nel giudizio di gravame –come dalla stessa precisato con i dovuti riferimenti ai rispettivi atti – nonrisulta esaminata dalla Commissione di secondo grado, limitatasi adescludere l’alternativa tra l’imposta di registro e l’Iva, in quanto lostesso art. 40 del TUR n. 131/1986, prevede che la norma così dispone“Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggettiall’imposta sul valore aggiunto, l’imposta si applica in misura fissa….omissis…..ad eccezione delle operazioni esenti ai sensi dell’art. 10numero 8, 8 bis e 27 quinquies dello stesso decreto d.p.r. n. 633/72” .5.2. Tale omissione comporta altresì la possibile violazione dell’art.40 del d.P.R. n. 131/86, nella parte in cui, nel testo in vigore rationetemporis alla data del trasferimento immobiliare (2011), disponeva cheper gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggettiall’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di registro dovesse applicarsi inmisura fissa e che a tal fine dovessero intendersi soggette ad IVA anche lecessioni per le quali l’imposta non è dovuta ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n.633/72, e quelle di cui all’art. 21, VI comma, ad eccezione delle operazioniesenti ai sensi dell’art. 10 comma 1 nn. 8 e 8-bis del medesimo decreto.In detta eccezione non erano, pertanto, ricomprese le operazioni esenti dicui all’art. 10 comma 1 n. 8 ter, che riguarda i fabbricati strumentali.Nel caso in esame, la fattura è stata pacificamente emessa dallacuratela del fallimento, ai sensi dell’art. 10, primo comma, n. 8, n. 8-bis e8-ter d.P.R. 633 del 1972. Conseguentemente le cessioni ex art. 10,comma primo, n. 8 e 8-bis del d.P.R. 633 del 1972 scontano l’imposta inmaniera proporzionale (al contrario di quelle ex art. 10, primo comma, n.8 ter) come previsto dall’art. 40, d.P.R. 131/1986 e non in misura fissaNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026(vds. Cass. Sez. 5, del 27 novembre 2019 n. 30903; Cass. Sez. Tributaria,n. 18594/2024), come riconosciuto dalla sentenza della Commissionetributaria regionale. La misura fissa sarebbe invece prevista solo per leoperazioni (cessioni) di cui al n. 8-ter della norma.6. Con il quinto motivo, la società ricorrente denunzia, in relazioneall’art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e delprocedimento per omessa corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, laviolazione dell’articolo 112, in relazione agli artt. 43, 44, 51, 43 e 54 deld.P.R. n. 131/1986 e ai criteri di determinazione della base imponibile,censurando l’omessa pronunzia del giudice d’appello in relazione aldedotto profilo d’illegittimità dell’atto e della pretesa impositiva, riferitoalla determinazione della base imponibile con riferimento al valorecatastale degli immobili, benché le richiamate disposizioni imponesseroall’Ufficio di fare riferimento al valore di mercato dei beni oggetto deltrasferimento.6.1. La censura è destituita di fondamento.Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gli estremi delvizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressastatuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamenteomesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione delcaso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti lareiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi inproposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi unastatuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011,Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017). Cass., n. 16703/2022)Nel caso di specie, la Commissione tributaria regionale ha affermatoche “l’Ufficio è stato legittimamente indotto alla determinazione dei singolivalori unitari degli immobili trasferiti, sulla base della loro specifica renditaNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026catastale, ex art. 53 del TUR n. 131/1986, non avendo il provvedimentodel giudice delegato al fallimento della società di fatto, indicato i relativivalori. Né era obbligato ad evidenziare le modalità di calcolo operate perdeterminare le imposte dovute, atteso che per la ricostruzione degliimponibili soggetti ad imposta, ha fatto riferimento alla normativa vigente,ratione temporis.”. Le richiamate statuizioni rendono evidente che ilcollegio regionale ha ritenuto decisiva la mancata indicazione, nel decretodel giudice delegato, dei valori unitari dei beni ceduti, rigettando quindi,ancorché implicitamente, il profilo di doglianza prospettato dalla societàassuntrice. Deve pertanto concludersi che, nel caso di specie, non vi èstata omessa pronuncia sulla dedotta questione, ma rigetto implicito dellastessa, per cui il motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360, primocomma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. 23217 del 2022).7. Con il sesto motivo, la società ricorrente denunzia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 43, 51,52 e 53 d.P.R. n. 131/1986, per avere la Commissionetributaria regionale riconosciuto la validità dell’atto impositivo fondato sumeri dati catastali, peraltro neppure espressamente indicati, prescindendototalmente non solo dal corrispettivo fissato dalle parti con la fattura divendita dei beni, ma anche dai criteri di determinazione del valore ditrasferimento previsti dalla legge.6.1. Il motivo è infondato e va disatteso.Innanzitutto, anche rispetto a tale censura va rilevato che lequestioni prospettate non risultano essere state espressamente poste nelgiudizio di merito, in primo grado e in appello, essendosi la societàassuntrice limitata a prospettare, nel ricorso introduttivo, in modo deltutto generico, la violazione degli artt. 43, 44, 51, 53 e 54 del d.P.R. n.131/97, lamentando che “dall’esame dell’atto oggetto dell’odiernaimpugnativa non risulta che l’ufficio abbia operato nel rispetto dellesuddette norme”. Nelle memorie successive e nelle controdeduzioni inNumero registro generale 13271/2022Numero sezionale 419/2026Numero di raccolta generale 7219/2026Data pubblicazione 25/03/2026appello non risultano espressamente e specificamente poste, nei termini esotto i profili enunciati nella presente sede, le questioni riferite alcorrispettivo pattuito, desumibile dal contenuto della fattura n. 2/2011, eai criteri di determinazione previsti dalla legge.Va in ogni caso rilevato che l’art. 53 del d.P.R. n. 131/86 disponeche se l’atto soggetto a tassazione non contiene la dichiarazione di valorené l’indicazione del corrispettivo, l’Ufficio determina la base imponibile.Nella fattispecie il decreto di trasferimento, assunto dal giudicedelegato in esecuzione del provvedimento di omologazione del concordatofallimentare con terzo assuntore, non recava una determinazionegiudiziale del valore degli immobili. Legittimamente, pertanto, comeritenuto dalla sentenza della Commissione tributaria regionale, l’Ufficio hadeterminato la base imponibile, ai sensi della richiamata norma, inrelazione ai beni oggetto di cessione, facendo riferimento alla renditacatastale e al reddito dominicale.8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenzaimpugnata va cassata, in relazione al terzo e al quarto motivo di ricorso,con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia, indiversa composizione, perché valuti quali siano le cessioni ex art. 10,primo comma, n. 8 ter d.P.R. 633 del 1972, che scontano l’imposta inmisura diversa e decida anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, infondati il primo, ilsecondo, il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].Q.MAccoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, infondati il primo, ilsecondo, il quinto e il sesto; cassa la sentenza impugnata in relazione aimotivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di II grado dellaSicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]