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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024

Cassazione n. 01171/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificati i fatti originariamente contestati).

Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., motivazione carente anche per travisamento del fatto; violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.; violazione di legge e motivazione illogica e apparente in relazione agli artt.81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) sono inammissibili.

I primi due motivi, invero, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.).

Il terzo motivo, oltre ad essere del tutto generico, prospetta enunciati ermeneutici errati, a fronte di una motivazione congrua e corretta in diritto (pp. 3 e 4 sent. app.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side te

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Civitavecchia per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificati i fatti originariamente contestati). Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen., motivazione carente anche per travisamento del fatto; violazione di legge, nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.; violazione di legge e motivazione illogica e apparente in relazione agli artt.81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.) sono inammissibili. I primi due motivi, invero, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dalla Corte territoriale (pp. 2 e 3 sent. app.). Il terzo motivo, oltre ad essere del tutto generico, prospetta enunciati ermeneutici errati, a fronte di una motivazione congrua e corretta in diritto (pp. 3 e 4 sent. app.) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] side te
Sentenza Cassazione n. 01171/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris