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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10611/2024

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la seguente -Presidente - ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12182del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] di pagamento- vizi di notifica - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1042/02/2016, depositata in data24 febbraio 2016; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso affidato a due motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 17843/62/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma con la quale era stato rigettato il ricorso del suddetto contribuente avverso cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione aveva iscritto a ruolo il complessivo importo di euro 105.552,76a titolo di ritenute alla fonte, Irap, Iva, Irpef, addizionali, per gli ann i 2002 e 2003,oltre interessi e sanzioni. 2.In punto di diritto, per quanto di interesse la CTR accoglieva l’eccezione di nullità della cartella impugnata per difetto di notifica eseguita in ipotesi di “irreperibilità relativa”, ai sensi degli artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/73 e 140 c.p.c., senza ottemperare all’adempimento della prescritta affissione dell’avviso di deposito dell’atto (presso la Casa comunale) sulla porta del destinatario;la disposta nullità della cartella per difetto di notifica comportava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata da Equitalia, ai sensi dell’art. 21, comma 1 , del d.lgs. n. 546/92 , assumendo la decorrenza del termine di impugnazione dalla data (5.6.2008) in cui il contribuente avrebbe avuto cognizione del contenuto dell’atto in occasione della presentazione dellaistanza di rateizzazione a seguito di regolare notifica di altra cartella. 3.Resiste con controricorso il contribuente.

4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR omesso di esaminare le difese dell’agente della riscossione, ribadite in grado di appello, relative alla assunta “acquiescenza alla pretesa esattoriale e al riconoscimento dei debiti esattoriali”, avendo il contribuente - dopo avere ricevuto in data 10.11.2008 comunicazione di accoglimento della istanza di rateazione degli importi oggetto anche della cartella impugnata- fornito, nel febbraio del 2009, su richiesta del Concessionario, la documentazione necessaria al fine di completare l’istruttoria, senza formulare alcuna riserva o impugnazione, e richiedendo in seguito ulteriore rateizzazione della medesima cartella.

Tali fatti controversi, non esaminati, dal giudice di appello sarebbero, ad avviso del ricorrente, decisivi per il giudizio, essendo sintomatici del riconoscimento dei debiti esattoriali da parte del contribuente. 1.1.Il motivo si profila inammissibile. 1.2.In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, lo stesso concernel’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053e n. 8054 del 2014; Cass. n.14324 del 2015); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si sia formato in esito all'esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021).L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021).La censura formulata dalla ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito concernenti l’assunta “acquiescenza alla pretesa esattoriale e il riconoscimento dei debiti esattoriali”sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR annullato la cartella per difetto della relativa notifica sebbene il vizio relativo alla notifica della cartella costituisse il presupposto per l’ammissibilità della sua impugnazione non già per l’annullamento dell’atto in mancanzadi denuncia di vizi propri dello stesso. 2.1.Il motivo è fondato. 2.2.Questa Corte, invero (Cass., trib., 27 febbraio 2009 n. 4760 ), specificamente esaminando il "rapporto tra... notificazione e... atto notificando", ha già chiarito (dopo ampia disamina delle conferenti disposizioni) che "la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza" in quanto "gli atti amministrativi d'imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia": il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi(Cass., un., 5 ottobre 2004 n.19854), determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull’esistenza” dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio (Cass. sez. 5, n. Sez.5, Sentenza n. 16370 del 2012).

Orbene, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo,tale nullità "è sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238/2014).

In particolare,questa Corte ha anche chiarito - estendendo gli effetti sananti non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi come quello che qui ci occupa che "la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass. n. 654/2014).

È il raggiungimento dello scopo, infatti, e cioè consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento.

La sanatoria, tuttavia, si è precisato "non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante" (Cass.n. 10445/2011).

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. n. 19854/2004), l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità significa che, "se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento.

A diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni sia intervenuta quando il termine per l'esercizio del potere di accertamento è scaduto.

In tale ipotesi, infatti, il meccanismo della sanatoria deve essere combinato con quello, indefettibile, della decadenza dall'esercizio del potere, per cui la sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza.Vi è da rilevare, infatti, che la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione.

In altri termini, dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza".

La giurisprudenza sopra citata, alla quale in questa sede la Corte ritiene di aderire, fa infatti puntuale e ben motivata applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all'esercizio di poteri amministrativi, stabilendo che, per quanto riguarda i provvedimenti impositivi come quello in esame, la nullità della notificazione può essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell’atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un'adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere.

Si tratta pertanto di una forma di efficacia sanante del vizio di quel procedimento, per così dire, a formazione progressiva o comunque complessa (il procedimento di notifica) che produce effetti sananti, rimuovendo il vizio relativo al procedimento di notifica ma restando esterno, quindi senza operare alcun intervento di emenda, rispetto al potere di accertamento che in quanto previsto sottoposto a termini di decadenza non può che estinguersi se non esercitato correttamente nei termini; giova prender atto,in conclusione, come in analoghi termini si è anche in seguito questa Corte si sia espressa in senso conforme, con ripetute pronunce sul punto (Cass. Sez. 5, sent. 2272/2011; Cass. 6 Sez. 5 n. 10445/2011; Cass. Sez. 5 n. 12007/2011; Cass. Sez. 5, n. 1088/2013; Cass. Sez. 5, n. 654/2014; Cass. Sez. 5 n. 8374/2015; Cass., sez. 5, n. 21071 del 2018).2.3.

N ella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nell’annullare automaticamente la cartella di pagamento per vizio della relativa notifica , considerato che l'intervenuta impugnazione della cartella, pacificamente intervenuta, aveva in questo caso spiegato efficacia sanante dell'asserito vizio di notifica, senza che, peraltro, fosse stata eccepita la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. 3.In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto - e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione; P.Q.

M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determina

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente -Presidente - ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12182del ruolo generale dell’anno 2016, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore,in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 18; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica (PEC) del difensore [OSCURATO:EMAIL]; Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] di pagamento- vizi di notifica - controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio n. 1042/02/2016, depositata in data24 febbraio 2016; Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11 aprile 2024 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso affidato a due motivi per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 17843/62/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Roma con la quale era stato rigettato il ricorso del suddetto contribuente avverso cartella di pagamento con la quale l’Amministrazione aveva iscritto a ruolo il complessivo importo di euro 105.552,76a titolo di ritenute alla fonte, Irap, Iva, Irpef, addizionali, per gli ann i 2002 e 2003,oltre interessi e sanzioni. 2.In punto di diritto, per quanto di interesse la CTR accoglieva l’eccezione di nullità della cartella impugnata per difetto di notifica eseguita in ipotesi di “irreperibilità relativa”, ai sensi degli artt. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602/73 e 140 c.p.c., senza ottemperare all’adempimento della prescritta affissione dell’avviso di deposito dell’atto (presso la Casa comunale) sulla porta del destinatario;la disposta nullità della cartella per difetto di notifica comportava il rigetto dell’eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso sollevata da Equitalia, ai sensi dell’art. 21, comma 1 , del d.lgs. n. 546/92 , assumendo la decorrenza del termine di impugnazione dalla data (5.6.2008) in cui il contribuente avrebbe avuto cognizione del contenuto dell’atto in occasione della presentazione dellaistanza di rateizzazione a seguito di regolare notifica di altra cartella. 3.Resiste con controricorso il contribuente. 4. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio per avere la CTR omesso di esaminare le difese dell’agente della riscossione, ribadite in grado di appello, relative alla assunta “acquiescenza alla pretesa esattoriale e al riconoscimento dei debiti esattoriali”, avendo il contribuente - dopo avere ricevuto in data 10.11.2008 comunicazione di accoglimento della istanza di rateazione degli importi oggetto anche della cartella impugnata- fornito, nel febbraio del 2009, su richiesta del Concessionario, la documentazione necessaria al fine di completare l’istruttoria, senza formulare alcuna riserva o impugnazione, e richiedendo in seguito ulteriore rateizzazione della medesima cartella. Tali fatti controversi, non esaminati, dal giudice di appello sarebbero, ad avviso del ricorrente, decisivi per il giudizio, essendo sintomatici del riconoscimento dei debiti esattoriali da parte del contribuente. 1.1.Il motivo si profila inammissibile. 1.2.In base alla nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., come modificato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, art. 54,conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, lo stesso concernel’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e dell’art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c. il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., sez. un., n. 8053e n. 8054 del 2014; Cass. n.14324 del 2015); rimane peraltro estranea dall’ambito del vizio in questione qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si sia formato in esito all'esame del materiale istruttorio (Cass. 20553/2021).L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 134 del 2012, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; n. 2785 del 2021).La censura formulata dalla ricorrente non riguarda l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte nel giudizio di merito concernenti l’assunta “acquiescenza alla pretesa esattoriale e il riconoscimento dei debiti esattoriali”sicché essa esula dal dedotto vizio di motivazione. 2.Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR annullato la cartella per difetto della relativa notifica sebbene il vizio relativo alla notifica della cartella costituisse il presupposto per l’ammissibilità della sua impugnazione non già per l’annullamento dell’atto in mancanzadi denuncia di vizi propri dello stesso. 2.1.Il motivo è fondato. 2.2.Questa Corte, invero (Cass., trib., 27 febbraio 2009 n. 4760 ), specificamente esaminando il "rapporto tra... notificazione e... atto notificando", ha già chiarito (dopo ampia disamina delle conferenti disposizioni) che "la mancanza della notificazione di un atto amministrativo d'imposizione tributaria non influisce sulla sua esistenza" in quanto "gli atti amministrativi d'imposizione tributaria sono sottoposti ad un regime procedimentale, che, pur nelle sue peculiarità rispetto a quello generale dell'atto amministrativo, lascia ben distinta la fase di decisione, o di perfezione dell'atto, rispetto alla fase integrativa della sua efficacia": il vizio della notificazione di un atto tributario, quindi(Cass., un., 5 ottobre 2004 n.19854), determina solo la preclusione della "efficacia" del provvedimento ma non incide affatto sull’esistenza” dello stesso, la quale non viene per nulla compromessa da quel vizio (Cass. sez. 5, n. Sez.5, Sentenza n. 16370 del 2012). Orbene, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di nullità della notifica dell'atto impositivo,tale nullità "è sanata, a norma dell'art. 156 c.p.c., comma 2, per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato" (Cass. n. 1238/2014). In particolare,questa Corte ha anche chiarito - estendendo gli effetti sananti non solo agli atti processuali, ma anche a quelli amministrativi come quello che qui ci occupa che "la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo" (Cass. n. 654/2014). È il raggiungimento dello scopo, infatti, e cioè consentire al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo, quel che realizza il nucleo forte di tutela dell'esercizio del diritto di difesa cui sono parametrare tutte le garanzie offerte dall'ordinamento perché tale effetto sia davvero conseguito, senza dar rilievo ad aspetti puramente formali che ostacolino la pronuncia sostanziale di giustizia alla quale tende l'ordinamento. La sanatoria, tuttavia, si è precisato "non esplica alcun effetto sui requisiti di validità ed esistenza dell'avviso di accertamento, non potendo, quindi, impedire il decorso del termine di decadenza previsto dalla legge per l'esercizio della potestà impositiva, eventualmente maturato precedentemente al fatto sanante" (Cass.n. 10445/2011). Secondo le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SS.UU. n. 19854/2004), l'applicazione della sanatoria del raggiungimento dello scopo nel caso di impugnazione dell'atto la cui notificazione sia affetta da nullità significa che, "se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa, lo stesso contribuente non potrà, in via di principio, dedurre i vizi relativi alla notificazione a sostegno di una domanda di annullamento. A diverse conclusioni deve, peraltro, pervenirsi se la sanatoria, costituita dalla proposizione del ricorso alle commissioni sia intervenuta quando il termine per l'esercizio del potere di accertamento è scaduto. In tale ipotesi, infatti, il meccanismo della sanatoria deve essere combinato con quello, indefettibile, della decadenza dall'esercizio del potere, per cui la sanatoria può verificarsi solo se avvenuta prima del decorso del termine di decadenza.Vi è da rilevare, infatti, che la notificazione costituisce un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza dell'amministrazione. In altri termini, dall’esercizio del diritto di difesa mediante proposizione del ricorso non può mai derivare una convalida ex tunc di un atto imperfetto, di per sé inidoneo ad evitare la decadenza". La giurisprudenza sopra citata, alla quale in questa sede la Corte ritiene di aderire, fa infatti puntuale e ben motivata applicazione di principi generali, nei casi in cui la legge pone limiti temporali all'esercizio di poteri amministrativi, stabilendo che, per quanto riguarda i provvedimenti impositivi come quello in esame, la nullità della notificazione può essere sanata relativamente al conseguimento della finalità dell’atto di portare a conoscenza del destinatario i termini della pretesa tributaria e consentirgli, così, un'adeguata difesa, ma non mai nel senso di attribuire ex tunc validità a un intempestivo atto di esercizio del potere di accertamento, salvo che il conseguimento dello scopo avvenga entro il termine previsto dalle singole leggi d'imposta per l'esercizio di tale potere. Si tratta pertanto di una forma di efficacia sanante del vizio di quel procedimento, per così dire, a formazione progressiva o comunque complessa (il procedimento di notifica) che produce effetti sananti, rimuovendo il vizio relativo al procedimento di notifica ma restando esterno, quindi senza operare alcun intervento di emenda, rispetto al potere di accertamento che in quanto previsto sottoposto a termini di decadenza non può che estinguersi se non esercitato correttamente nei termini; giova prender atto,in conclusione, come in analoghi termini si è anche in seguito questa Corte si sia espressa in senso conforme, con ripetute pronunce sul punto (Cass. Sez. 5, sent. 2272/2011; Cass. 6 Sez. 5 n. 10445/2011; Cass. Sez. 5 n. 12007/2011; Cass. Sez. 5, n. 1088/2013; Cass. Sez. 5, n. 654/2014; Cass. Sez. 5 n. 8374/2015; Cass., sez. 5, n. 21071 del 2018).2.3. N ella specie, la CTR non si è attenuta ai suddetti principi nell’annullare automaticamente la cartella di pagamento per vizio della relativa notifica , considerato che l'intervenuta impugnazione della cartella, pacificamente intervenuta, aveva in questo caso spiegato efficacia sanante dell'asserito vizio di notifica, senza che, peraltro, fosse stata eccepita la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento. 3.In conclusione, va accolto il secondo motivo, rigettato il primo, con cassazione della sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto - e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione; P.Q. M. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata-in relazione al motivo accolto- e rinvia, anche per la determina
Sentenza Cassazione n. 10611/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris