Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13001/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28588/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 9 SCALIGERA (02573090236), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante per fusione e successore a titolo universale della ULSS 21 di Legnago, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2176/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/08/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso – sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti –e la relativa accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvede re in ordine alle spese, stante l’adesione.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.28588/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 9 SCALIGERA (02573090236), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante per fusione e successore a titolo universale della ULSS 21 di Legnago, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti – avverso la sentenza n. 2176/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 23/08/2021;letto l’atto di rinuncia al ricorso – sottoscritto dal difensore della ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti –e la relativa accettazione dei controricorrenti; ritenuto che la rinuncia e l’adesione presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvede re in ordine alle spese, stante l’adesione. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 13001/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris