Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28332/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

IRITTO

1. In data 13 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri applicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione a fattispecie unica di riciclaggio.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente il difetto di argomentazioni logiche atte a sostenere la decisione concordata.

2. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge, se non nei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen.

L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena.

Da parte sua, il Giudice ha il potere- dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla.

Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall’accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito - dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati.

Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull’esito del processo.

Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio.

3. Il ricorso, che non tiene conto dell’accordo raggiunto con la parte pubblica anche in ordine alla misura della sanzione applicata, deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Tale inammissibilità può essere deliberata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen. 4.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 11 luglio 2025.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IRITTO 1. In data 13 maggio 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri applicava all’imputato -oggi ricorrente- la pena concordata, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., con il Pubblico ministero, in relazione a fattispecie unica di riciclaggio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo genericamente il difetto di argomentazioni logiche atte a sostenere la decisione concordata. 2. Il ricorso proposto è inammissibile, giacché proposto fuori dai casi previsti dalla legge, se non nei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen. L’applicazione della pena su richiesta delle parti è infatti un meccanismo processuale in virtù del quale l’imputato ed il pubblico ministero si accordano sulla qualificazione giuridica della condotta contestata, sulla sussistenza e concorrenza di circostanze, sulla comparazione fra le stesse e sull’entità della pena. Da parte sua, il Giudice ha il potere- dovere di controllare l’esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla. Consegue che - una volta ottenuta l’applicazione di una determinata pena ex art. 444 cod. proc. pen. - l’imputato non può rimettere in discussione profili oggettivi o soggettivi della fattispecie, perché essi sono coperti dall’accordo negoziale di diritto pubblico concluso, non essendo stato manifestato - in sede di merito - dubbio alcuno sulla valenza degli elementi ricostruttivi, né essendo stata proposta una lettura alternativa delle risultanze di fatto ovvero della qualificazione giuridica dei fatti contestati. Dunque, è evidente che la ricostruzione del fatto nel patteggiamento è -in larga misura- non realizzata in senso proprio dal Giudice, bensì affidata alla «non contestazione» delle risultanze delle indagini da parte del soggetto imputato, che si accorda con la parte pubblica sull’esito del processo. Ciò determina la piena ragionevolezza di una motivazione che non si pone certo l'obiettivo di rappresentare expressis verbis la sussistenza dei presupposti fattuali della penale responsabilità, al di là di ogni ragionevole dubbio. 3. Il ricorso, che non tiene conto dell’accordo raggiunto con la parte pubblica anche in ordine alla misura della sanzione applicata, deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Tale inammissibilità può essere deliberata con procedura de plano, secondo quanto disposto dal comma 5-bis dell’art. 610 cod. proc. pen. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 11 luglio 2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 28332/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris