CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 aprile 2023
Cassazione n. 19373/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sulricorso iscritto al n. 4225/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresen- tante della ditta [OSCURATO:SOCIETA].,elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1404 /20 20 del la CORTE D’[OSCURATO:PERSONA]- ZAROdepositata il 16 / 10 /2020 ;Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI;Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza resa in data 16/10/2020, la Corte d’appello di Ca- tanzaro,in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] D i Amato,in proprio e quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., e in riformadella decisione di primo grado, ha condannat o [OSCURATO:PERSONA]- stris al risarcimento, in favore del Mottola D i Amato, dei danni da quest’ultimosubiti a seguito di talune dichiarazioni diffamatorie diffuse dalDe Magistris, via Internet, su un proprio blog . 2.A fondamento della decisione assunta, la co rte territoriale, di- versamente da quanto sostenuto dal giudice di primo grado, ha evi- denziatocome le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non potessero ritenersi inalcun modo coperte dall’immunità di cui lo stesso godeva all’epoca deifatti in qualità di parla mentare europeo, trattandosi di dichiarazioni che,lungi dal porsi in linea di continuità, anche indiretta, con il ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] all’interno del Parlamento europeo (o con quello più specifico di presidente della Commissione bilancio), er ano consistitenella divulgazione di apprezzamenti personali che il [OSCURATO:PERSONA]- gistris aveva maturato nell’esercizio dell’attività, allora esercitata, di pubblicoministero. 3.Sotto altro profilo, secondo la corte territoriale, le dichiarazioni diffuse dal De M agistris si erano poste al di là dei limiti del legittimo eserciziodel proprio diritto di manifestazione del pensiero, trattandosi diopinioni espresse oltre i limiti della verità, anche putativa , dei fatti narratie della dovuta continenza formale. 4.Avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di due motivi d’impugnazione. 5.[OSCURATO:PERSONA] D i Adamo, in proprio e quale legale rappresen- tantedella [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso, cui ha fatto se- guitoil deposito di memoria.Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 6.Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso periscritto, invocando la dichiarazione di inammissibilità o, in subor- dine,il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, il rico rrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del P rotocollo sui privilegie le immunità delle comunità europee (in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che l e dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] sul proprio blog nelle occasioni in esamefossero direttamente collegate all’esercizio delle proprie funzioni di eurodeputato, avuto riguardo al luogo della comunicazione (una piattaformain rete creata allo scopo di c urare le proprie relazioni poli- tiche),nonché ai contenuti della comunicazione, concernente l’anomalo eserciziodella funzione giurisdizionale nel Tribunale di Catanzaro (nella specie,da parte della coniuge del Mottola D i Amato), con particolare riguardoa un processo (c.d. processo Why not ) nel quale il [OSCURATO:PERSONA] avevasvolto le funzioni di pubblico ministero per il perseguimento di reaticonnessi alla distrazione o all’indebita percezione di fondi prove- nientiproprio dalle istituzioni europee: una vic enda giudiziaria financo condotta all’esame del parlamento italiano e, pertanto, significativa- menteconnotata da indiscutibili aspetti di carattere politico. 2.Il motivo è infondato. 3.Osserva il Collegio come, secondo l’art. 8 de l Protocollo sui pri- vilegi e sulle immunità dell'Unione europea (allegato al Trattato sull’Unioneeuropea) “ I membri del Parlamento europeo non possono esserericercati, detenuti o perseguiti a motivo delle opin ioni o dei voti espressinell'esercizio delle loro funzioni ”. 4.A sua volta, l’art. 9 del medesimo Protocollo dispone che “Per la duratadelle sessioni del Parlamento europeo, i membri di esso:Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri a)beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunit à̀ riconosciute aimembri del Parlamento del loro Stato, b)non possono, sul territorio di ogni altro Stato membro, essere detenutiń essere oggetto di procedimenti giudiziari. L'immunità̀li copre anche quando essi si recano al luogo di riunione delParlamento europeo o ne ritornano. L'immunità̀non può essere invocata nel caso di flagrante delitto e nonpuò̀ inoltre pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di togliere l'immunità̀ad uno dei suoi membri ”. 5. Con riguardo all’interpretazione di dette disposizioni, la Corte costituzionaleitaliana h a significativamente rilevato c ome “ s econdo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità di un nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia da un parla- mentaree l’espletamento delle sue funzioni di membro del Parlamento –al quale è subordinata la prerogativa dell’insindacabilità, di cui all’art. 68,primo comma, Cost. – è necessario che tali dichiarazioni possano rappresentarel’espressione dell’esercizio di attività parlamentare (tra le molte, sentenze n. 98 del 2011, n. 301 del 2010, n. 420 e n. 410 del2008)” (cfr. Corte cost., sentenza n. 333 del 16 dicembre 2011) . 6.In particolare, a i fin i del riscontro di tale nesso, occorre che sia ravvisabile “il requisito della sostanziale identità di contenuti, al di là delleformule letterali usate, tra le opinioni espresse nell’esercizio delle funzionie le dichiarazioni esterne: requisito che, per consolidata giuri- sprudenzadi questa Corte, condiziona la riconoscibilità del nesso fun- zionale,non potendo ritenersi sufficiente, a tal fine, né una mera co- munanzadi ar gomenti, né un mero «contesto politico» cui entrambe possanoriferirsi ( ex plurimis , sentenze n. 81 del 2011, n. 420 e n. 410 del2008, n. 152 del 2007 e n. 258 del 2006) ” (cfr. Corte cost., sen- tenzan. 333 del 16 dicembre 2011 , cit. ; conf. Corte cost., sentenza n. 334del 16 dicembre 2011 ) .Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 7.In termini più specifici, la Corte costituzionale ha ribadito c ome , aifini del riscontro del ridetto nesso, sia “ necessario il concorso di due requisiti:a) un legame di ordine temporale fra l’attività parl amentare el’attività esterna […], tale che questa venga ad assumere una finalità divulgativadella prima; b) una sostanziale corrispondenza di significato trale opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni e gli atti esterni, al dilà delle formule le tterali usate […], non essendo sufficiente né una semplicecomunanza di argomenti, né un mero ‘ contesto politico ’ entro cui le dichiarazioni extra moenia possano collocarsi […], né il riferi- mentoalla generica attività parlamentare o l’inerenza a temi di r ilievo generale,seppur dibattuti in Parlamento […], né, infine, un generico collegamento tematico o una corrispondenza contenutistica parziale (sentenza n. 305 del 2013) ” (Corte cost., sentenza n. 55 del 25 feb- braio2014); e ciò sulla base del presupposto per cui “ l ’esigenza di sal- vaguardiadella autonomia e libertà delle assemblee parlamentari dalle possibili interferenze di altri poteri […] deve, infatti, bilanciarsi con l’esigenza,di pari rilievo costituzionale, di garanzia del diritto dei s ingoli alla tutela della loro dignità di persone, prescritta dall’art. 2 Cost. . E l’individuazionedel punto di equilibrio, tra i corrispondenti contrapposti valori,porta, appunto, ad escludere che l’insindacabilità copra la com- plessivaattività politica posta in essere dal membro del Parlamento − poichéciò trasformerebbe la prerogativa dell’immunità funzionale in un privilegiopersonale (sentenze n. 313 del 2013, n. 329 del 1999, e n. 289del 1998) – ed a delimitare l’area di operatività della immunità i n correlazioneall’ambito di esercizio delle funzioni parlamentari . Dal che la conclusione che il discrimine tra i giudizi e le critiche che anche il parlamentaremanifesta nel più esteso ambito dell’attività politica, per le quali non vale l’immunità, e l e opinioni coperte da tale garanzia, è Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri costituitodalla inerenza delle opinioni all’esercizio delle funzioni parla- mentari”(Corte cost., sentenza n. 221 del 18 luglio 2014 ; cfr. altresì Cortecostituzionale, sentenza n. 265 del 26 novembre 2014 ) . 8.Con ri guardo ai parametri dell’ indagine relativa all’ inerenza delle opinioniespresse extra moenia all’esercizio delle funzioni parlamentari , laCorte costituzionale ha precisato come “ il «contesto politico» o co- munquel’inerenza a temi di rilievo generale, anche dibattuti in Parla- mento,entro cui le dichiarazioni esterne si possano collocare, non vale insé a connotarle come espressive della funzione, ove esse, non costi- tuendola sostanziale riproduzione delle specifiche opinioni manifestate dalparlamentare nell’esercizio delle proprie attribuzioni, siano non già ilriflesso del particolare contributo che ciascun deputato e ciascun se- natoreapporta alla vita parlamentare mediante le proprie opinioni e i proprivoti (come tale coperto dall’insindaca bilità, a garanzia delle pre- rogative della Camera, e non di un privilegio personale conseguente allamera qualità di parlamentare), bensì una ulteriore e diversa arti- colazionedi siffatto contributo, elaborata ed offerta alla pubblica opi- nionenell’esercizio della libera manifestazione del pensiero assicurata a tutti dall’art. 21 Cost. ” (Corte cost., sentenza n. 144 del 9 luglio 2015). 9.Ciò posto, la Consulta ribadisce l’inaccoglibilità della tesi secondo cui “ il perimetro dell’insindacabilità parlamentare per le opinioni espresseextra moenia andrebbe rimodulato in senso estensivo, in con- siderazione del mutato atteggiarsi del mandato parlamentare, fino a ricomprendervitutte quelle occasioni in cui il parlament are raggiunga ilcittadino, illustrando opinioni imputabili o riconducibili alla carica ri- copertae non riferibili alla propria sfera privata di interessi. Tale tesi appare,«proprio per la eccessiva vaghezza dei termini e dei concetti impiegati, non compa tibile con il disegno costituzionale: da un lato, Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri infatti,essa si concentra su un’attività (quella ‘ politica ’ ) non necessa- riamentecoincidente con la funzione parlamentare, posto che, tra l’al- tro,questa si esprime, di regola, attraverso atti tipizzati (n on è un caso che l’art. 68 Cost. circoscriva l’irresponsabilità dei membri del Parla- mento alle ‘ opinioni espresse ’ ed ai ‘ voti dati ’ ‘ nell’esercizio delle loro funzioni’);dall’altro, la tesi in questione non mette in collegamento di- rettoopinioni espresse e atti della funzione, ma semplicemente attri- buisceallo stesso parlamentare la selezione dei temi ‘ politici ’ da divul- gare;al punto da rendere, in definitiva, lo stesso parlamentare arbitro dei confini entro i quali far operare la garanzia della insindac abilità» (sentenzen. 115 del 2014 e n. 313 del 2013) ” (Corte cost., sentenza n.144 del 9 luglio 2015 , cit. ). 10.La prerogativa dell’immunità riconosciuta al parlamentare, con- clusivamente,“non può essere estesa «sino a ricomprendere gli insulti –di cui è comunque discutibile la qualificazione come opinioni – solo perchécollegati con le ‘ battaglie ’ condotte da esponenti parlamentari» (sentenzan. 137 del 2001; analogamente sentenza n. 257 d el 2002) ” (Cortecost. sentenza n. 59 del 23 marzo 2018) . 11.In totale coerenza col quadro dei principi così rassegnati dalla Cortecostituzionale italiana, la Corte di giustizia dell’Unione Europea haaffermato che “ l’art. 8 del Protocollo – vista la sua finalità di prote- zionedella libertà di espressione e dell’indipendenza dei deputati eu- ropei,e considerato il suo tenore letterale, che fa espresso riferimento, oltreche alle opinioni, anche ai voti espressi dai deputati europei – è essenzialmentedestinato ad applicarsi alle dichiarazioni effettuate da questiultimi nelle aule stesse del Parlamento europeo. Tuttavia, non si puòescludere che una dichiarazione effettuata da un deputato europeo fuori da tali aule possa costituire un’opinione espressa nell ’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 8 del Protocollo, atteso che l’esi- Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri stenzadi un’opinione siffatta dipende non dal luogo in cui la dichiara- zioneè stata effettuata, bensì dalla natura e dal contenuto di quest’ul- tima.Riferendosi alle opinion i espresse dai deputati europei, l’art. 8 del Protocolloè strettamente connesso alla libertà di espressione. Orbene, la libertà di espressione, in quanto fondamento essenziale di una so- cietàdemocratica e pluralista, rispecchiante i valori sui quali l’Uni one si fonda ai sensi dell’art. 2 TUE, costituisce un diritto fondamentale garantitodall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione eu- ropea,la quale, in forza dell’art. 6, n. 1, TUE, ha lo stesso valore giu- ridico dei Trattati. La libertà su ddetta è inoltre garantita dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950. Per- tanto,occorre dichiarare che la nozione di ‘ opinione ’ ai sensi dell’art. 8 delProtocollo deve essere intesa in senso ampio, includente cioè i di- scorsi o le dichiarazioni che, per il loro contenuto, corrispondono ad asserzionicostituenti valutazioni soggettive. Risulta inoltre dal tenore letteraledell’art. 8 del Protocollo che, per poter beneficiare dell’immu- nità,un’opinione deve essere stata espressa da un deputato europeo «nell’esercizio delle [sue] funzioni», ciò che presuppone necessaria- mentel’esistenza di un nesso tra l’opinione formulata e le funzioni par- lamentari.[…] L ’immunità prevista dall’art. 8 del Protocollo è idonea a precluderedefinitivamente alle autorità giudiziarie e ai giudici nazionali l’eserciziodelle loro rispettive competenze in materia di azione penale edi punizione degli illeciti penal i al fine di garantire il rispetto dell’or- dinepubblico nel loro territorio, ed è dunque idonea, in modo correlato, aprivare totalmente i soggetti lesi da tali dichiarazioni dell’accesso alla giustizia,compresa un’eventuale azione per ottenere dinanzi ai giudici civiliil risarcimento del danno subìto . Tenuto conto di tali conseguenze, occorre ammettere che il nesso tra l’opinione espressa e le funzioni parlamentarideve essere diretto e deve imporsi con evidenza ” . Da ciò Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri la conclusione secondo cui “ l’art . 8 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA, deveessere interpretato nel senso che una dichiarazione effettuata da undeputato europeo al di fuori del Parlamento europeo, la quale abbia datoluogo ad azioni penali nello Stato membro di origine dell’interes- satoper il reato di calunnia, costituisce un’opinione espressa nell’eser- cizio delle funzioni parlamentari beneficiante dell’immunità prevista dalla citata disposizione soltanto nel caso in cu i essa corrisponda ad una valutazione soggettiva presentante un nesso diretto ed evidente conl’esercizio di funzioni siffatte . Spetta al giudice del rinvio stabilire setali presupposti risultino soddisfatti nella causa princip ale” (Corte di Giustiziadell’Unione europea, Grande Sezione, sentenza 6 settembre 2011,Patriciello). 12.In conformità a tali premesse, la giurisprudenza di questa Corte haosservato che l e dichiarazioni rese extra moenia da un parlamentare europeo - il quale abbia attivato, con esito positivo, la procedura a ‘difesa dei privilegi e delle immunità ’ prevista dall'art. 7 del Regola- mentodel Parlamento europeo - sono insindacabili da parte del giudice nazionale,sempre che no n si sostanzino in mere opinioni personali, pur sea valenza politica e/o di critica politica, allorché l ’ autorità giudiziaria accertil’esistenza di un nesso funzionale con le attività proprie del par- lamentare,la cui ricorrenza non esige, però, che tali dichiarazioni siano estrinsecazione,con identità di tempi e di contenuti, di una concreta iniziativao di atti parlamentari tipici, risultando sufficiente che esse si pongano in linea di continuità con il ruolo rivestito dall'interessato all'internodel P arlamento europeo, o di sue articolazioni, divulgandone l’attivitàe le finalità politiche perseguite (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 5959 del25/03/2016, Rv. 639342 - 01) .Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 13.Ferme tali premesse, varrà osserva re come , con riguardo al casodi specie, la Corte d’appello di Catanzaro si sia correttamente at- tenutaal rispetto dei principi così complessivamente riassunti , eviden- ziandocome dal le espressioni contenute nei testi del [OSCURATO:PERSONA] , in questasede denunciat i dal Mottola D i Amato , non emerge sse “ af fatto inmodo evidente e diretto che le opinioni espresse dal D e Magistris sul mododi esercizio delle funzioni giurisdizionali da parte del giudice Mel- lacenell’ambito del processo Why not e sulla diverse vicende giudizia- riedel di lei marito s iano stat e rese nell’esercizio delle funzioni di eu- rodeputato,apparendo piuttosto il frutto di considerazioni del tutto per- sonalimaturate nella veste di ex pubblico ministero di quel processo penale. L ’inerenza degli articoli al tema generale dell’utilizzo di fon di comunitari[…] rientrante nella sfera di competenza del D e Magistris , qualepresidente della C ommissione bilancio ( n eppure espressamente evocato) o al tema ancora più generale dello Stato della giustizia in Italiarientrante, secondo la difesa dell’appe llato, nella sfera di compe- tenzadi ogni eurodeputato , non vale a integrare quel nesso diretto ed evidenteche solo legittima l’applicabilità dell’immunità parlamentare”, sì che “le dichiarazioni delle eurodeputato non si pongono, neppure indirettamente,in linea di continuità con il ruolo rivestito all’interno del parlamentoeuropeo o con quello specifico di presidente della commis- sionebilancio ma, come si ripete, sono strettamente connesse a ruolo diex pubblico ministero del processo Why not ” (cfr. fl. 7 - 8 della sen- tenzaimpugnata). 14.La valutazione così espressa dal giudice d’appello deve ritenersi correttamente emessa nel rispetto dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte costituzionale italiana (nel relativoruolo di ausilio interpretativo de lle norme di derivazione euro- peaconcernenti i limiti delle immunità funzionale richiamate in questa sededel ricorrente) , essendosi tale giudice, nell’esercizio del potere di Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri discrezionale valutazione dell’effettiva e concreta sussistenza di un nessodiretto ed evidente ( o comunque di continuità ) tra le dichiara- zioniemesse extra moenia d a l parlamentare europeo e l’esercizio delle relativefunzioni, legittimamente attenuto ai limiti delle proprie attribu- zioni,consistenti nel mero riscontro in fatto del ri detto nesso funzio- nale,in quanto tale non sindacabile in questa sede . 15. La censura in esame, pertanto, nella misura in cui si duole dell’erroneitàdel mancato riconoscimento, ad opera del giudice a quo , diun supposto nesso di funzionalità tra le dichiarazioni contestate in questasede e le proprie funzioni di europarlamentare, deve ritenersi , conseguentemente,del tutto priva di fondamento. 16.Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impu- gnataper violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p. e 21 Cost. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erro- neamenteescluso che le dichiarazioni nell’occasione rese dal [OSCURATO:PERSONA]- strisfossero integralmente coperte dalla scriminante (prevista dall’art.51c.p.) connessa all’esercizio del diritto relativo alla libera manifesta- zionedel proprio pensiero, con particolare ri guardo al preteso mancato rispetto dei requisiti di continenza formale e di verità in ordine alle specifiche vicende poste a oggetto delle proprie dichiarazioni, non avendoil [OSCURATO:PERSONA] mai utilizzato termini scorretti o insulti, né tra- valicatoi limiti della personale interpretazione dei fatti in relazione ai qualiaveva espresso le proprie considerazioni critiche. 17.Il motivo è inammissibile. 18.Osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento dellagiurisprudenza di questa Corte, i n tema di azione di risarcimento deidanni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione sto- ricadei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l ’ apprezzamento inconcreto delle espressioni usate come lesive dell ’ altrui reputazione e la valu tazione dell ’ esistenza o meno dell ’ esimente dell ’ esercizio dei Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto,riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità sesorretti da argomentata motivazione , co n la conseguenza che il con- trolloaffidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell ’ avve- nutoesame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei re- quisitidella continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell ’ interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della con- gruitàdella motivazione, secondo la previsione dell'art. 360, comma 1, n.5, c.p.c., applicabile ratione temporis , restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capa cità diffamatoria delle espressioni in contestazione (cfr. Sez. 1 , Ordinanza n. 2605 del 27/01/2023;Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022 , Rv. 665016 –01; Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 , Rv. 652997 - 01) . 19.Con specifico riferimento al requisito della ‘ continenza ’ , la giu- risprudenza di questa C orte ha peraltro sottolineato come lo stesso debba ritenersi esclus o allorquando vengano usati toni allusivi, insi- nuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, a gli accostamenti suggestionanti,al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all’artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni (v. Sez. 3, Sentenza n. 27592 del 29/10/2019,Rv. 655572 - 01) . 20.Nel caso di specie, la corte territoriale , dopo aver sottolineato ilcarattere incontestato dell’interesse pubblico a sostegno della divul- gazionedei testi in questa sede contestati a carico del [OSCURATO:PERSONA], ha tuttaviasottolineato il carattere solo parziale della verità dei fatti nar- ratida qu est’ultimo, avendo il [OSCURATO:PERSONA] , nel delineare la posizione criticadel [OSCURATO:PERSONA] nel quadro del procedimento penale Why not,sottaciuto fatti decisivi e sicuramente rilevanti in relazione alle cir- costanze narrate (di cui il D e Magistris doveva ritenersi presumibil- mente a conoscenza, in ragione della relativa posizione qualificata di Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri pubblicoministero rivestita nel ridetto proce dimento) : fatti totalmente favorevolialla posizione del [OSCURATO:PERSONA] e concretamente suscet- tibilidi articolare secondo una diversa sfumatura le aspre critiche ma- nifestatedal [OSCURATO:PERSONA]. 21.Sotto altro profilo, la corte territoriale ha sottolineat o come, nel descriverei rapporti di amicizia tra il [OSCURATO:PERSONA], la sua coniuge e il diverso magistrato che ebbe a occuparsi della fase dell e indagini preliminari relative a lla vicenda processuale in esame , il [OSCURATO:PERSONA] ebbea ricorrere a “ toni al lusivi e insinuanti ” , ingenerando “ nel lettore ilsospetto che il Mottola, proprio per via dei suoi legami di parentela e diamicizia con i magistrati del Tribunale di Catanzaro, potesse aver beneficiato di un trattamento di favore e più specificatamente d i ‘ag- giustamentiprocessuali’; circostanza questa che, allo stato degli atti, va valutata alla stregua di una mera opinione personale del tutto in- fondata,non avendo avuto alcun seguito, per quanto consti […] sulla basedelle evidenze probatorie disponibil i, né sul piano disciplinare né suquello giudiziario ” . Con la conseguenza che, “pur non potendosi sot- tacere” che le dichiarazioni dirette al Mottola si inserissero “in un di- scorsodi più ampio respiro con il quale l’autore critica con toni polemici easpri il modo in cui si amministrava la giustizia negli uffici giudiziari diCatanzaro all’epoca dei fatti con specifico riferimento alla gestione delprocesso Why not e che il riferimento” alla vicenda personale del Mottola“fosse funzione funzionale ad avvalorare” l’ opinione del D e Ma- gistrissull’incompatibilità del la coniuge del Mottola , “ resta il fatto che l’allusione alla vicinanza del Mottola D i Amato all’apparato giudiziario catanzareseforiera di vantaggi personali espress a in termini sprezzanti epolemici oltre che fortemente suggestivi, provenendo da soggetti al- tamentequalificato, eccede il limite della continenza”. 22.Dall’esame dei passaggi richiamati emerge con evidenza come lacorte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i Udienzadel 17 aprile 2023 - R.G. n. 4225/2021 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri requisitidell’interesse pubblico della notizia, della verità, anche puta- tiva, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate dall’odierno ricorrente, pervenendo, nell’esercizio dei propri poteri di valutazionediscrezionale dei fatti di causa, ad escludere l’effettiva con- testualecompresenza di tali requisiti nel contesto degli articoli pubbli- catidal [OSCURATO:PERSONA], conseguentemente escludendo che odierno ricor- rentepotesse legittimamente avvalersi del richiamo all’esercizio del di- rittodi cronaca e di critica nei confronti della controparte. 23.Si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalità valutativa ad esso spettante, nel pienorispetto dei canoni di correttezza giuridica dell ’interpretazione e dicongruità dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giu- ridicae, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sedeillustrate da l ricorrent e . 24.Sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infon da- tezzadelle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ri- corso,con la condanna del ricorrente al rimborso, di favore delle parti controricorrenti,delle spese del giudizio di legittimità, secondo la liqui- dazionedi cui al dispositivo. 25.Dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti pro- cessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002; P.Q.M. Rigettail ric