CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 37276/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 66 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da: - (primo motivo) doglianze manifestamente infondate (quanto alla nullità della sentenza di primo grado per motivazione carente, cfr. Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, Rv. 24411); - (secondo motivo) censure volte a contestare, anche in modo aspecifico rispetto al ragionamento della Corte di appello, la motivazione della sentenza impugnata, sebbene i profili di censura sollevati con l'appello siano stati tutti adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 6-8, sulla ritenuta responsabilità per il contestato reato ex art., 378 cod. pen., sugli elementi di prova e sulle questioni in questa sede meramente riproposte); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci