CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16031/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo, secondo e terzo motivo in ordine alla mancata rinnovazione istruttoria, alla sussistenza del dolo del reato ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che: 1) ha spiegato le ragioni dell'inutilità della escussione quale teste del dottore presso il quale affermava di essersi recato e che lo aveva in cura, tenuto conto del rientro in casa alle ore 23,00; 2) ha evocato la condotta del ricorrente che aveva fatto riferire - tramite centrale operativa - di essere in casa e di rimanere in attesa per il tempo necessario ad aprire, salvo poi tentare di rientrare dal retro, ciò a riprova dell'elemento soggettivo; 3) si è espressa in ordine all'insussistenza dell'attenuante richiamando conforme e pacifica giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato la necessità che l'evaso si presenti in carcere o ad autorità che ne esegua l'accompagnamento, ipotesi smentita proprio dalla condotta in concreto realizzata; rilevato che indeducibile risulta la questione afferente alla mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in quanto mai sottoposta al vaglio della Corte di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso