CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35275/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PESCARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con il quale si censura la disposta confisca della somma di denaro all'esito della applicazione della pena concordata tra le parti in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90 è palesemente generico attaccando del tutto intempestivamente l'originario provvedimento di sequestro e non confrontandosi con la motivazione della disposta confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. in ordine alla sproporzione tra la somma ed il reddito della imputata; Che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/07/2