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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16492/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la nota dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della costituita parte civileCARMIGNANI GIULIANO, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di rappresentanza e difesasostenute nel presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenzain data 10/07/2025 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data08/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per truffaaggravata.

Deduce:1.1.Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente eillogica sulla decisività della perizia genetica e dell’accesso al reperto (FOB) nonché pertravisamento della prova su verbali/sentenza di primo grado circa l’uso del tampone sullapersona offesa - Violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, e 606, lett. e), cod. proc. pen., inrelazione al diniego di rinnovazione istruttoria e di perizia genetica su prova decisiva.Il ricorrente premette che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di disporreperizia genetica sul tampone FOB sequestrato e di consentire l'accesso al reperto alconsulente tecnico di parte per il contraddittorio tecnico, ritenendo non decisivo accertare seil tampone fosse stato effettivamente utilizzato sulla persona offesa Carmignani.

Secondo la difesa tale statuizione si pone però in contrasto con le risultanze dellasentenza di primo grado, la quale aveva assunto come fatto acquisito l'uso del tampone sulCarmignani e aveva fondato su tale presupposto la ricostruzione della responsabilità.Si evidenzia che la Corte distrettuale, nel respingere la richiesta, ha al contemposostenuto — contraddittoriamente — che il tampone fecale in sequestro sarebbe stato usatoproprio sul Carmignani, come attestato dal verbale di perquisizione e dalle annotazioni dipolizia giudiziaria, così introducendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria chenon si confronta con i motivi specifici di appello.Si sostiene che l'accertamento genetico sul reperto, scientificamente idoneo aconfermare o escludere l'uso del tampone sulla persona offesa, riveste natura di provadecisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., e il suo diniego non può essere liquidato comesuperfluo senza specifica motivazione.

Il rinvio della questione alla Corte di cassazione, allafase esecutiva o a un eventuale giudizio di revisione integra ulteriore profilo di illogicitàmanifesta.2.

Vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. — per motivazionemancante, apparente, intrinsecamente contraddittoria e affetta da travisamento della prova— nonché violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. per erroneaapplicazione dell'art. 640 cod. pen. in punto di artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno,con errata qualificazione di elementi costitutivi del reato come meri criteri di dosimetria dellapena o profili rimessi alla sede civile.Il ricorrente premette che la sentenza impugnata ha ribadito l’affermazione diresponsabilità dell’imputato per truffa in relazione a due visite domiciliari rese nel marzo2020, in piena emergenza pandemica, retribuite complessivamente con euro 200,ravvisando artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno anche con riguardo alla voce dieuro 50 indicata come "tampone non eseguito".La difesa osserva che le due visite furono effettivamente eseguite, con monitoraggioclinico e contatti con il pronto soccorso, e che il paziente non riportò danni alla salute néritardi nelle cure, essendo risultato positivo al Covid-19 solo alcuni giorni dopo la prima visitadomiciliare del 14 marzo 2020 e guarendo rapidamente dopo il ricovero.Si evidenzia che la sentenza afferma la sussistenza di profitto ingiusto e altrui dannopur riconoscendo l'effettività delle prestazioni rese e l'esiguità del corrispettivo, senzaesplicitare il percorso logico-giuridico che colleghi tali premesse fattuali all'evento di dannopatrimoniale, degradando la motivazione a mera apparenza.

In particolare, la sentenzaconfrontarsi con l'evidenza difensiva della sua ricomprensione nella fattura unitaria di euro200 e con l'effettività delle prestazioni svolte; qualifica la condotta clinica come decettivasenza individuare specifici artifizi o raggiri causalmente orientati all'errore e all'atto didisposizione patrimoniale dannoso; applica la fattispecie dell'art. 640 cod. pen. in terminimeramente ipotetici, omettendo di verificare se il corrispettivo percepito, rapportato alleprestazioni effettivamente rese, integri un effettivo e non compensato decrementopatrimoniale della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perchépropone questioni non consentite in sede di legittimità.1.1.

La manifesta infondatezza attiene al primo motivo d’impugnazione, con il qualeil ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma nonconsidera i limiti a tale riguardo previsti quando il giudizio sia celebrato con rito abbreviato.Questa Corte, infatti, ha spiegato che nel giudizio di appello successivo al ritoabbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio diufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall'art. 603, comma3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, P.G. in proc.

DiSalvo e altri, Rv. 266145-01; Sez. 1, n. 44234 del 18.4.2013, P.G. e P.C. in proc.

Stasi, Rv.258320-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249161; Sez.

U, n. 930 del13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427).A tale proposito è stato osservato che «la intervenuta adozione del rito abbreviato inprimo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descrittodall'art. 190 cod. proc. pen.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto delfascicolo del Pubblico ministero) o correlati all'avvenuto accoglimento di una richiesta diabbreviato espressamente condizionata alla loro raccolta (art. 438 comma 5, cod. proc.pen., con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell'incremento, maanche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall'esercizio del poteredimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificaticome necessari ai fini della decisione.

È evidente, dunque che, pena la perdita di coerenzadel sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo, non può in secondo grado riconoscersi aduna delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampirispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado.

Dunque, sudecisione emessa con rito abbreviato, allo stato attuale della disciplina, resta applicabilesolo la regola fissata dall'articolo 603, comma 3, del codice di rito, norma che assegna ilpotere di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio (con apprezzamento del parametrodella assoluta necessità) e ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di elementi di prova"sopravvenuti" o "scoperti" dopo il giudizio di primo grado.

Il parametro normativo allastregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza epertinenza, dovendo, viceversa, esso individuarsi in quello della assoluta necessità (insecondo grado).

Nella valutazione dell'operato del giudice di merito, la Corte di legittimitàpuò esclusivamente rilevare la congruità e consistenza logica della motivazione espressa alfine di accogliere o respingere la richiesta della parte, e non può sovrapporre proprieconsiderazioni, in realtà spettanti al predetto giudice» (così, in motivazione, Sez. 1 n. 27005del 35846 del 08/03/2022, non massimata).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto non assolutamente necessaria ilconferimento di una perizia, rilevando come l'effettivo utilizzo del campione sulla personaoffesa non avesse avuto portata decisiva nella struttura argomentativa del primo giudice,osservando che il G.u.p. aveva «puntualmente esplicitato le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA], inogni caso e a prescindere dall’effettiva ostensione del tampone, non avesse comunqueeseguito sulla persona di Carmignani un tampone volto ad acclarare il contagio da Covid-19(pag. 7 della sentenza impugnata), approfondite altresì esaminando il secondo motivo digravame».

Tale motivazione, unitamente a quelle spese per confermare l’affermazione diresponsabilità (cfr. pagg. 5 e seguenti della sentenza impugnata) -dalle quali si evince laportata marginale dell’effettivo utilizzo del tampone sulla persona di Carmignani- risultapuntuale, logica, non contraddittoria, conforme ai principi di diritto sopra richiamati e, inquanto tale, incensurabile in questa sede.Da qui l’inammissibilità del motivo in esame.2.

A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondomotivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenzadegli elementi costitutivi della truffa.In realtà la corte di appello ha ritenuto che l’imputato avesse raggirato l’anzianopaziente facendogli credere di essere stato sottoposto a un vero tampone per la rilevazionedel Covid-19, nonostante fosse ben consapevole dell’impossibilità di conseguire un validorisultato con lo strumento utilizzato, e dunque, con la piena volontà di indurre in errore ilpaziente circa l’esecuzione del tampone per il quale, inoltre, aveva ricevuto la somma dieuro 50,00, così configurandosi, al contempo, l’ingiusto profitto con altrui danno.La corte d’appello, inoltre, ha spiegato le ragioni per cui non poteva trovareaccoglimento la tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbe comprato due tamponi percoronavirus su un sito internet medico scientifico per complessivi 100 euro, dalla societàAlpha [OSCURATO:PERSONA] di Bitonto, uno dei quali utilizzato per effettuare il tampone.

A taleproposito ha osservato che non è era emersa alcuna traccia documentale o su internet ingrado di avvalorare la versione dell’imputato e sono emerse circostanze che contraddiconotale prospettiva, in quanto il prodotto venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] era comunque diverso,anche nel costo, da quanto indicato.

I giudici hanno altresì osservato che le modalità narratecirca l’esecuzione del tampone nasale erano risultate in contrasto con quanto riferito dallaparte civile e dalla figlia che hanno parlato di un tampone usato solo nella cavità orale.

La Corte territoriale ha dunque concluso in modo del tutto congruo e nonsindacabile in questa sede che l’imputato aveva somministrato un test inidoneo allo scopo(tanto che dopo il test apparentemente negativo dell’imputato, il test effettuato due giornidopo dai medici del 118 era risultato positivo).3.

A fronte di un apparato argomentativo che non può dirsi mancante, le doglianzearticolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanzeargomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare unimproponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censuregià sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare eadeguata motivazione, logica e non contraddittoria, strettamente ancorata a una completa eapprofondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti inmateria.Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità.

3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 – 01).Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti isingoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quantotende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenzeprocessuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.3.2.

A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fonda-to sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi consi-derare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti-pica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710 – 01).3.3.

Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente eludono ilconfronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsirisultano anche aspecifici.Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità,ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare leesplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, amente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4,n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01).4.

Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favoredella Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.5.

Va disattesa, infine, la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione dellespese di patrocinio nel giudizio di Cassazione.

A tal proposito va rimarcato che la parte civileha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamenteesplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi dinatura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.Tale attività non si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazionenon può avere alcun seguito.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Rigetta larichiesta delle spese della parte civile.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRAFFAELE GARGIULO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;letta la nota dell’Avvocata [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della costituita parte civileCARMIGNANI GIULIANO, ha concluso per l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso, concondanna del ricorrente al pagamento delle spese e competenze di rappresentanza e difesasostenute nel presente grado di giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna la sentenzain data 10/07/2025 della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza in data08/03/2022 del G.u.p. del Tribunale di Firenze, che lo aveva condannato per truffaaggravata. Deduce:1.1.Violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per motivazione apparente eillogica sulla decisività della perizia genetica e dell’accesso al reperto (FOB) nonché pertravisamento della prova su verbali/sentenza di primo grado circa l’uso del tampone sullapersona offesa - Violazione degli artt. 603, commi 1 e 3, e 606, lett. e), cod. proc. pen., inrelazione al diniego di rinnovazione istruttoria e di perizia genetica su prova decisiva.Il ricorrente premette che la Corte d'appello ha rigettato la richiesta di disporreperizia genetica sul tampone FOB sequestrato e di consentire l'accesso al reperto alconsulente tecnico di parte per il contraddittorio tecnico, ritenendo non decisivo accertare seil tampone fosse stato effettivamente utilizzato sulla persona offesa Carmignani. Secondo la difesa tale statuizione si pone però in contrasto con le risultanze dellasentenza di primo grado, la quale aveva assunto come fatto acquisito l'uso del tampone sulCarmignani e aveva fondato su tale presupposto la ricostruzione della responsabilità.Si evidenzia che la Corte distrettuale, nel respingere la richiesta, ha al contemposostenuto — contraddittoriamente — che il tampone fecale in sequestro sarebbe stato usatoproprio sul Carmignani, come attestato dal verbale di perquisizione e dalle annotazioni dipolizia giudiziaria, così introducendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria chenon si confronta con i motivi specifici di appello.Si sostiene che l'accertamento genetico sul reperto, scientificamente idoneo aconfermare o escludere l'uso del tampone sulla persona offesa, riveste natura di provadecisiva ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen., e il suo diniego non può essere liquidato comesuperfluo senza specifica motivazione. Il rinvio della questione alla Corte di cassazione, allafase esecutiva o a un eventuale giudizio di revisione integra ulteriore profilo di illogicitàmanifesta.2. Vizio di motivazione ex art. 606, co. 1, lett. e), cod. proc. pen. — per motivazionemancante, apparente, intrinsecamente contraddittoria e affetta da travisamento della prova— nonché violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. per erroneaapplicazione dell'art. 640 cod. pen. in punto di artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno,con errata qualificazione di elementi costitutivi del reato come meri criteri di dosimetria dellapena o profili rimessi alla sede civile.Il ricorrente premette che la sentenza impugnata ha ribadito l’affermazione diresponsabilità dell’imputato per truffa in relazione a due visite domiciliari rese nel marzo2020, in piena emergenza pandemica, retribuite complessivamente con euro 200,ravvisando artifizi e raggiri, profitto ingiusto e altrui danno anche con riguardo alla voce dieuro 50 indicata come "tampone non eseguito".La difesa osserva che le due visite furono effettivamente eseguite, con monitoraggioclinico e contatti con il pronto soccorso, e che il paziente non riportò danni alla salute néritardi nelle cure, essendo risultato positivo al Covid-19 solo alcuni giorni dopo la prima visitadomiciliare del 14 marzo 2020 e guarendo rapidamente dopo il ricovero.Si evidenzia che la sentenza afferma la sussistenza di profitto ingiusto e altrui dannopur riconoscendo l'effettività delle prestazioni rese e l'esiguità del corrispettivo, senzaesplicitare il percorso logico-giuridico che colleghi tali premesse fattuali all'evento di dannopatrimoniale, degradando la motivazione a mera apparenza. In particolare, la sentenzaconfrontarsi con l'evidenza difensiva della sua ricomprensione nella fattura unitaria di euro200 e con l'effettività delle prestazioni svolte; qualifica la condotta clinica come decettivasenza individuare specifici artifizi o raggiri causalmente orientati all'errore e all'atto didisposizione patrimoniale dannoso; applica la fattispecie dell'art. 640 cod. pen. in terminimeramente ipotetici, omettendo di verificare se il corrispettivo percepito, rapportato alleprestazioni effettivamente rese, integri un effettivo e non compensato decrementopatrimoniale della persona offesa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perchépropone questioni non consentite in sede di legittimità.1.1. La manifesta infondatezza attiene al primo motivo d’impugnazione, con il qualeil ricorrente si duole della mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, ma nonconsidera i limiti a tale riguardo previsti quando il giudizio sia celebrato con rito abbreviato.Questa Corte, infatti, ha spiegato che nel giudizio di appello successivo al ritoabbreviato le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere istruttorio diufficio, sottoposto al limite funzionale della assoluta necessità descritto dall'art. 603, comma3, cod. proc. pen. (in tal senso, tra le altre, Sez. 1, n. 8316 del 14/1/2016, P.G. in proc. DiSalvo e altri, Rv. 266145-01; Sez. 1, n. 44234 del 18.4.2013, P.G. e P.C. in proc. Stasi, Rv.258320-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone e altri, Rv. 249161; Sez. U, n. 930 del13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427).A tale proposito è stato osservato che «la intervenuta adozione del rito abbreviato inprimo grado determina una evidente soppressione del diritto alla prova (nel senso descrittodall'art. 190 cod. proc. pen.), essendo gli incrementi dimostrativi (rispetto al contenuto delfascicolo del Pubblico ministero) o correlati all'avvenuto accoglimento di una richiesta diabbreviato espressamente condizionata alla loro raccolta (art. 438 comma 5, cod. proc.pen., con sindacato giurisdizionale esteso non soltanto alla necessità dell'incremento, maanche alla compatibilità con le caratteristiche del rito) o derivanti dall'esercizio del poteredimostrativo caratterizzato da profili di non decidibilità, con raccolta di elementi qualificaticome necessari ai fini della decisione. È evidente, dunque che, pena la perdita di coerenzadel sistema dei riti alternativi di tipo collaborativo, non può in secondo grado riconoscersi aduna delle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampirispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado. Dunque, sudecisione emessa con rito abbreviato, allo stato attuale della disciplina, resta applicabilesolo la regola fissata dall'articolo 603, comma 3, del codice di rito, norma che assegna ilpotere di ampliamento del quadro dimostrativo ex officio (con apprezzamento del parametrodella assoluta necessità) e ciò anche nell'ipotesi in cui si tratti di elementi di prova"sopravvenuti" o "scoperti" dopo il giudizio di primo grado. Il parametro normativo allastregua del quale la prova può essere ammessa non è quello della semplice rilevanza epertinenza, dovendo, viceversa, esso individuarsi in quello della assoluta necessità (insecondo grado). Nella valutazione dell'operato del giudice di merito, la Corte di legittimitàpuò esclusivamente rilevare la congruità e consistenza logica della motivazione espressa alfine di accogliere o respingere la richiesta della parte, e non può sovrapporre proprieconsiderazioni, in realtà spettanti al predetto giudice» (così, in motivazione, Sez. 1 n. 27005del 35846 del 08/03/2022, non massimata).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto non assolutamente necessaria ilconferimento di una perizia, rilevando come l'effettivo utilizzo del campione sulla personaoffesa non avesse avuto portata decisiva nella struttura argomentativa del primo giudice,osservando che il G.u.p. aveva «puntualmente esplicitato le ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA], inogni caso e a prescindere dall’effettiva ostensione del tampone, non avesse comunqueeseguito sulla persona di Carmignani un tampone volto ad acclarare il contagio da Covid-19(pag. 7 della sentenza impugnata), approfondite altresì esaminando il secondo motivo digravame». Tale motivazione, unitamente a quelle spese per confermare l’affermazione diresponsabilità (cfr. pagg. 5 e seguenti della sentenza impugnata) -dalle quali si evince laportata marginale dell’effettivo utilizzo del tampone sulla persona di Carmignani- risultapuntuale, logica, non contraddittoria, conforme ai principi di diritto sopra richiamati e, inquanto tale, incensurabile in questa sede.Da qui l’inammissibilità del motivo in esame.2. A eguale conclusione d’inammissibilità si perviene anche in relazione al secondomotivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in relazione alla sussistenzadegli elementi costitutivi della truffa.In realtà la corte di appello ha ritenuto che l’imputato avesse raggirato l’anzianopaziente facendogli credere di essere stato sottoposto a un vero tampone per la rilevazionedel Covid-19, nonostante fosse ben consapevole dell’impossibilità di conseguire un validorisultato con lo strumento utilizzato, e dunque, con la piena volontà di indurre in errore ilpaziente circa l’esecuzione del tampone per il quale, inoltre, aveva ricevuto la somma dieuro 50,00, così configurandosi, al contempo, l’ingiusto profitto con altrui danno.La corte d’appello, inoltre, ha spiegato le ragioni per cui non poteva trovareaccoglimento la tesi difensiva secondo cui l’imputato avrebbe comprato due tamponi percoronavirus su un sito internet medico scientifico per complessivi 100 euro, dalla societàAlpha [OSCURATO:PERSONA] di Bitonto, uno dei quali utilizzato per effettuare il tampone. A taleproposito ha osservato che non è era emersa alcuna traccia documentale o su internet ingrado di avvalorare la versione dell’imputato e sono emerse circostanze che contraddiconotale prospettiva, in quanto il prodotto venduto dalla [OSCURATO:PERSONA] era comunque diverso,anche nel costo, da quanto indicato. I giudici hanno altresì osservato che le modalità narratecirca l’esecuzione del tampone nasale erano risultate in contrasto con quanto riferito dallaparte civile e dalla figlia che hanno parlato di un tampone usato solo nella cavità orale. La Corte territoriale ha dunque concluso in modo del tutto congruo e nonsindacabile in questa sede che l’imputato aveva somministrato un test inidoneo allo scopo(tanto che dopo il test apparentemente negativo dell’imputato, il test effettuato due giornidopo dai medici del 118 era risultato positivo).3. A fronte di un apparato argomentativo che non può dirsi mancante, le doglianzearticolate nel ricorso non sono volte a evidenziare violazioni di legge o mancanzeargomentative e manifeste illogicità della sentenza impugnata, ma mirano a sollecitare unimproponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, reiterando le censuregià sollevate dinanzi a quel Giudice, che le ha ritenute infondate sulla base di una lineare eadeguata motivazione, logica e non contraddittoria, strettamente ancorata a una completa eapprofondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto dei principi di diritto vigenti inmateria.Dal che discendono plurime ragioni d’inammissibilità. 3.1. Vale ricordare che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sonodeducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignoratoquando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversaconclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" lapersuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicitàquando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione deisignificati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungerea conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore dellavalenza probatoria del singolo elemento», (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv.280747 – 01).Vale la pena sottolineare che anche la censura di non aver preso in esame tutti isingoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quantotende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenzeprocessuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri.3.2. A ciò si aggiunga che «è inammissibile il ricorso per cassazione fonda-to sumotivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello epuntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi consi-derare non specificima soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti-pica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019,Boutartour, Rv. 277710 – 01).3.3. Va, infine, osservato che i motivi d’impugnazione sostanzialmente eludono ilconfronto con l’apparato argomentativo della sentenza impugnata, così che entrambi i ricorsirisultano anche aspecifici.Tale vizio, invero, si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità,ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisioneimpugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare leesplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, amente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014,Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634-01; Sez. 4,n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01).4. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosiprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favoredella Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata inragione dei motivi dedotti.5. Va disattesa, infine, la richiesta avanzata dalla parte civile, di liquidazione dellespese di patrocinio nel giudizio di Cassazione. A tal proposito va rimarcato che la parte civileha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali quando abbia effettivamenteesplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi dinatura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.Tale attività non si rinviene nel caso in esame, così che la richiesta di liquidazionenon può avere alcun seguito. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta larichiesta delle spese della parte civile.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16492/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris