CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2024
Cassazione n. 40422/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 156/ RG. 17679 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe che lo ha condannato per il delitto di cessione continuata di cocaina nell'arco di cinque anni; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché generico in quanto la doglianza è costituita dalla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e dall'eccessività della pena profili che, al contrario, sono stati adeguatamente vagliati, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito. Infatti, la sanzione è stata assai contenuta a fronte di condotte protratte per anni e le circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell'imputato e vanno applicate quando vi siano elementi positivi, sono state negate con una sufficiente e non illogica motivazione cioè sui due precedenti penali gravanti sull'imputato e sulla condotta contestata; dato atto che il ricorso non si confronta in alcun modo con gli argomenti della sentenza; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]