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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2024

Cassazione n. 45873/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2024 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di danneggiamento continuato.

2. Ha proposto ricorso personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza per "avvenuta prescrizione del reato".

3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Agostini. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2024 la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione per il reato di danneggiamento continuato. 2. Ha proposto ricorso personalmente l'imputato chiedendo l'annullamento della sentenza per "avvenuta prescrizione del reato". 3. Il ricorso presentato è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall'art. 613, comma 1, del codice di rito, come modificato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha escluso la facoltà per la parte di presentare ricorso personalmente. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che «il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione» (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 45873/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris