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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04126/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al fatto di cui al 22 ottobre del 2016, ribadisce ragioni di contestazione già affrontate e superate in termini conformi dalle due sentenza di merito alla luce dell'inequivoco portato della testimonianza della teste Lorè ( che ha confermato la presenza del ricorrente fuori dal luogo di restrizione domiciliare e in ambiti di orario, quelli pomeridiani, e per ragioni , non certamente afferenti alle sue necessità personali, all'evidenza incompatibili con il provvedimento del magistrato di sorveglianza che lo autorizzava ad allontanarsene, per le riferite causali, solo dalle 10 alle 12) senza che peraltro la differenza di orario (tra quella di esecuzione della violazione contestata e quella riportata nell'imputazione) sia mai stata dedotta espressamente quale profilo di nullità per la diversità tra fatto contestato e fatto giudicato; perché in relazione ai fatti del 26 ottobre 2016 replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti puntuali, lineari e corretti dal punto di vista giuridico (si veda la pagina 4 e quella 5 sino al secondo capoverso) che pongono le relative conclusioni al riparo da vzi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( TUNISIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con riguardo al fatto di cui al 22 ottobre del 2016, ribadisce ragioni di contestazione già affrontate e superate in termini conformi dalle due sentenza di merito alla luce dell'inequivoco portato della testimonianza della teste Lorè ( che ha confermato la presenza del ricorrente fuori dal luogo di restrizione domiciliare e in ambiti di orario, quelli pomeridiani, e per ragioni , non certamente afferenti alle sue necessità personali, all'evidenza incompatibili con il provvedimento del magistrato di sorveglianza che lo autorizzava ad allontanarsene, per le riferite causali, solo dalle 10 alle 12) senza che peraltro la differenza di orario (tra quella di esecuzione della violazione contestata e quella riportata nell'imputazione) sia mai stata dedotta espressamente quale profilo di nullità per la diversità tra fatto contestato e fatto giudicato; perché in relazione ai fatti del 26 ottobre 2016 replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti puntuali, lineari e corretti dal punto di vista giuridico (si veda la pagina 4 e quella 5 sino al secondo capoverso) che pongono le relative conclusioni al riparo da vzi prospettabili in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio
Sentenza Cassazione n. 04126/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris