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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 00804/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11380/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; -resistenti – avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1430/2023, pubblicata il 6 novembre 2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che le [OSCURATO:PERSONA] intimate si sono limitate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr. Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023).

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Roma, 9 gennaio 2025 Il Consigliere del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11380/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. [OSCURATO:PERSONA], in persona del Prefetto p.t.; -resistenti – avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1430/2023, pubblicata il 6 novembre 2023; vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che il ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che le [OSCURATO:PERSONA] intimate si sono limitate, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, soltanto a depositare un mero atto di costituzione ai fini della sola partecipazione all’eventuale udienza di discussione, senza, perciò, svolgere alcuna concreta attività difensiva, ragion per cui non spetta alcun compenso in loro favore (cfr. Cass. n. 16921/2017 e Cass. n. 28074/2023). P.Q.M. Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Roma, 9 gennaio 2025 Il Consigliere del
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