CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 aprile 2026
Cassazione n. 10609/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI,rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-controricorrente-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 3663/2023depositata il 29/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9112/2024Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 10609/2026Data pubblicazione 21/04/2026Il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] ha dato in appalto alla [OSCURATO:PERSONA] la ristrutturazione di un immobile demaniale sito in Messina ed hapreteso che la società appaltatrice prestasse garanzia per l'adempimentodelle prestazioni; garanzia che è stata offerta dalla società HDI assicurazionis.p.a., che a quel tempo si chiamava [OSCURATO:PERSONA] spa.A causa di una serie di ritardi ed inadempienze nell'adempimento dellaprestazione, il Ministero ha risolto il contratto di appalto ed ha chiesto alfideiussore il pagamento della garanzia prestata, ma, non avendo ottenutoriscontro, ha convenuto in giudizio la società garante, pretendendo da costeiil pagamento nella somma di euro 100.315,55.La società convenuta si è costituita ed ha chiesto ed ottenuto la chiamatain causa, in funzione di manleva, sia della società debitrice principale, ossiala società che aveva ottenuto l'appalto e la cui prestazione era oggetto digaranzia, nel frattempo però fallita, sia dei due coobbligati di polizza, signoriLeonida Cimmino e [OSCURATO:PERSONA].Dei tre chiamati in giudizio solo quest'ultimo si è costituito, ed ha chiesto alpari della società convenuta il rigetto della domanda.Riassunta la causa avanti al Tribunale di Milano all’esito della declaratoriadi incompetenza per territorio da parte dell’adito Tribunale di Messina. IlTribunale di Milano ha parzialmente accolto la domanda nel senso che haritenuto il diritto del Ministero a vedersi corrisposta la somma dal garante,con la sola decurtazione però del valore delle opere già realizzate,equivalenti a circa il 10% del valore dell'intero appalto.Il Tribunale ha poi disatteso l'eccezione di decadenza fatta dalla convenutasul rilievo che il Ministero non aveva azionato il proprio credito nei confrontidel debitore garantito ai sensi dell'articolo 1957 c.c.La Corte d'Appello di Milano ha confermato, con diversa motivazione, ladecisione di primo grado.Numero registro generale 9112/2024Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 10609/2026Data pubblicazione 21/04/2026Avverso la pronunzia della corte di merito la società HDI propone ora ricorsoper cassazione, affidato a due motivi.Resiste con controricorso il Ministero delle infrastrutture.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Va pregiudizialmente rigettata l’eccezione di nullità della notifica delricorso per cassazione per essere stata effettuata presso l'Avvocaturadistrettuale di Milano anziché presso l'Avvocatura generale dello Stato.L’eccezione è infondata.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, qualora il ricorsoper cassazione sia notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anzichéall'Avvocatura Generale dello Stato, il vizio della notifica è sanato, conefficacia "ex tunc", dalla costituzione in giudizio del destinatario del ricorso,da cui si può desumere che l'atto abbia raggiunto il suo scopo; tuttavia,poiché la sanatoria è contestuale alla costituzione del resistente, deveritenersi tempestiva la notifica del controricorso ancorché intervenuta oltreil termine di cui all'art. 370 c. p. c., non avendo tale termine iniziato il suodecorso in ragione dell'inefficacia della notifica dell'atto introduttivo (Cass. 4977/ 2015; Cass. 12410/ 2020; Cass. 14914/ 2024).2.- Una seconda eccezione svolta dal Ministero è di tardività del ricorso.Lamenta che la sentenza impugnata è stata notificata ad uno dei duedifensori in data 8.1.2024, ed al secondo in data 6.2.2024; e che,decorrendo il termine breve per l’impugnazione dalla notifica al primo deidue, esso era già spirato al momento della notifica del ricorso (4.4.2024).L’eccezione è fondata e va accolta nei termini di seguito indicati.Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare,in caso come nella specie di pluralità dei difensori ai fini della decorrenzadel termine per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c. è sufficiente lanotifica via PEC della sentenza ad uno solo dei procuratori costituiti (Cass. sez. Un. 34260/ 2022), cosi come è sufficiente la sola comunicazionead uno dei due procuratori costituiti (Cass. sez. un 12924/ 2014).Numero registro generale 9112/2024Numero sezionale 295/2026Numero di raccolta generale 10609/2026Data pubblicazione 21/04/2026Orbene, come eccepito dal Ministero controricorrente nella specie lasentenza della Corte d’Appello di Milano n. 3662/2023 è stata ritualmentenotificata a mezzo posta elettronica certificata a uno dei difensori ( avv. [OSCURATO:PERSONA] effettuata in favore dell’altro difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ),sicché da tale data è iniziato a decorrere il termine breve per l’impugnazionedella medesima, laddove il ricorso per cassazione risulta dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. notificato il 4/4/2024, allorquando il medesimo era giàdecorso.Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, in quanto tardivamenteproposto in violazione del termine ex art. 325 c.p.c.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredel Ministero controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivieuro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre a spese generali eaccessori di legge, in favore della controricorrente.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/1/2026Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]