CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2024
Cassazione n. 29512/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le doglianze del ricorrente sulle modalità del controllo operato dagli agenti che non fornirebbero la prova certa dell'assenza dell'imputato, in considerazione della circostanza che l'abitazione non disponeva di citofono, investono in modo inammissibile la valutazione del compendio probatorio; ritenuto che il motivo reitera, in modo del tutto generico, la stessa questione già affrontata e risolta dalla Corte di appello di Torino con motivazione immune dai vizi denunciati, senza considerare il riferimento a tutte le accortezze adottate dagli agenti, che rende non illogica la valutazione operata nel giudizio di merito; ritenuto che la medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle attenunati generiche in rapporto alle valutazioni espresse nel giudizio di merito in ragione delle modalità del fatto in assenza di giustificazioni, per l'insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate e per la inammissibilità delle doglianze che solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 luglio 2024 Il Consigliere esten