CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 09638/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 28176-2019 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 29 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Oggetto R.G.N.28176/2019 Cron. Rep. Ud.15/02/2024 CC avverso la sentenza n. 917/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 31/07/2019 R.G.N. 1989/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 28176/19 Rilevato che: Con sentenza del giorno 31.7.2019 n. 917, la Corte d’appello di Catanzaro accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Crotone che aveva respinto la domanda proposta da questi ultimi avverso il Ministero dell’Interno, volta a chiedere, in quanto eredi della vittima della criminalità organizzata [OSCURATO:PERSONA], il ripristino dell’assegno vitalizio non reversibile di cui all’art. 2 comma 1 della legge n. 407/98, di cui avevanopresentato istanza di riliquidazione, ai sensi delle leggi n. 222/07 e 224/07, perché l’importo del beneficio fosse aumentato ad € 1.033,00, e che era stato prima sospeso dell’Amministrazione competente e successivamente revocato perché la vittima risultava stabilmente inserita in ambienti delinquenziali. Il tribunale aveva rigettato i ricorsi riuniti in quanto, premesso che nelle more era stato introdotto l’art. 2 quinquies del DL n. 151/08, il provvedimento di sospensione del beneficio era legittimo perché basato sul fatto che dalle sentenze del tribunale di Crotone del 24.4.94 e della Corte di Assise di Catanzaro del 13.11.95 era emerso che [OSCURATO:PERSONA], cognato di [OSCURATO:PERSONA], nonché fratello della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era stabilmente inserito nella cosca Iona di Crotone e tale circostanza integrava una condizione ostativa di cui all’art. 2 quinquies del DL n. 151/08. La Corte d’appello, per quanto ancora d’interesse, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame degli originari ricorrenti, ha accertato l’estraneità della vittima ad ambienti malavitosi. Avverso la sentenza della Corte d’appello, il Ministero dell’Interno ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, mentre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio. Considerato che: Con il motivo di ricorso, l’amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 quinquies comma 1 lett. b) del DL n. 151/08 (ratione temporis applicabile), perché erroneamente la Corte d’appello aveva ritenuto non sussistente la condizione ostativa all’erogazione del beneficio, di cui alla norma indicata in rubrica, che sancisce la necessità della esistenza della condizione soggettiva dell’estraneità del beneficiario dell’erogazione, ad ambienti e rapporti delinquenziali. Il motivo è inammissibile. La Corte d’appello ha tratto dalla lettura dei provvedimenti amministrativi adottati e delle sentenze penali citate la mancanza di condizioni ostative al godimento del beneficio in discussione. Si tratta di una valutazione in fatto, argomentata mediante preciso riferimento a elementi istruttori, riservata al giudice del merito e non censurabile in sede di legittimità. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoin favore delle due distinte parti controricorrenti, con distrazione a favore dei procurator i che si sono dichiarat i antistatari. L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato. Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), “Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno per l'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l. n. 206 del 2004)”. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEDichiara il ricorso inammissibile. Condanna il Ministero dell’Interno a pagare le spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna delle due distinte parti controricorrenti, con distrazione a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv.