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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12493/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affer- mazione di penale responsabilità, in ragione della inutilizzabilità dei riscontri tera- peutici concernenti lo stato di ebbrezza, per assenza di un consenso informato e della prova della guida in stato di ebbrezza oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento al reato di cui all'art.186 comma 2, 2 bis e 2 sexies C.d.S.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Bologna, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, ove argomenta in ordine al consenso prestato dal ricorrente al prelievo, alla ricorrenza di un incidente stra- dale nella prospettiva di quanto indicato dall'art.186 comma 2 bis C.d.S. e al fatto che il BIANCHI fosse il conducente del mezzo.

I giudici del gravame hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, con motivazione logica e non contraddittoria.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 21 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affer- mazione di penale responsabilità, in ragione della inutilizzabilità dei riscontri tera- peutici concernenti lo stato di ebbrezza, per assenza di un consenso informato e della prova della guida in stato di ebbrezza oltre ogni ragionevole dubbio, con riferimento al reato di cui all'art.186 comma 2, 2 bis e 2 sexies C.d.S. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello di Bologna, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità, ove argomenta in ordine al consenso prestato dal ricorrente al prelievo, alla ricorrenza di un incidente stra- dale nella prospettiva di quanto indicato dall'art.186 comma 2 bis C.d.S. e al fatto che il BIANCHI fosse il conducente del mezzo. I giudici del gravame hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, con motivazione logica e non contraddittoria. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 21 febbraio
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