CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2025
Cassazione n. 05027/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui 01a7lqn) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di Genova vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 18 giugno 2025 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha disposto la revoca - ex tunc - della misura alternativa dell’affidamento terapeutico nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La misura alternativa – con percorso residenziale - era in atto dal 20 giugno 2014. In motivazione si evidenzia che secondo le evidenze raccolte già dall’inizio della sottoposizione [OSCURATO:PERSONA] ha avuto un comportamento marcatamente oppositivo; inoltre si è riscontrata la ricaduta nell’uso di sostanze stupefacenti e la violazione delle regole di condotta interne alla Comunità. Si compie anche riferimento a condotte scarsamente collaborative tenute dall’affidato nei confronti del personale UEPE. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla dimensione temporale della revoca. Secondo la difesa non vi è adeguata giustificazione circa la proiezione ex tunc della revoca. La stessa relazione della struttura di ricovero faceva riferimento ad una iniziale forma di collaborazione, poi decaduta nel tempo. La stessa ricaduta nel consumo delle sostanze è collocabile nel maggio del 2025. Non vi sarebbero, dunque, condotte così gravi da comportare la revoca ex tunc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico e teso a sollecitare una rivalutazione di aspetti in fatto, congruamente apprezzati in sede di merito. 2. Con specifico riferimento alla proiezione temporale del provvedimento impugnato, è stato più volte chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987 n. 343, che il Tribunale di Sorveglianza può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo (v. Sez. 1 n. 23943 del 13/06/2001, Modaffari, Rv. 219477). Nel caso in esame,in armonia con i principi sopra enunciati, il Tribunale di Sorveglianza ha ritenuto, con motivazione esaustiva e lineare, che la condotta dell’affidato – globalmente valutata - sia sintomatica del fallimento ab initio della finalità della misura alternativa, e ciò in ragione di plurimi e congrui indicatori fattuali. Il ricorso, dunque, non supera il vaglio di ammissibilità in quanto, oltre ad essere costituito da doglianze in punto di fatto e riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliate dal giudice di merito, è volto a sollecitare una rivalutazione delle argomentazioni poste alla base del provvedimento impugnato, non consentita in sede di legittimità. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c