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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2022

Cassazione n. 08404/2022

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; "0 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 09/02/2022.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo l'esecuzione della pena, attestato dalle prospettive lavorative addotte a sostegno dell'istanza.

Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 58-ter Ord. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di Caruso sull'erroneo assunto che non era stato richiesto l'accertamento della collaborazione, che doveva ritenersi irrilevante alla luce dell'istanza di scissione del cumulo delle pene formulata dal condannato.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01).

Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione.

Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a Caruso, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01).

Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] risulta scarcerato per espiazione della pena 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che risulta connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all'impugnazione.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso il 09/02/2022.

Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1)[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; "0 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], per la pena detentiva che doveva scontare, la cui scadenza veniva individuata nella data del 09/02/2022. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto del processo rieducativo intrapreso dal ricorrente dopo l'esecuzione della pena, attestato dalle prospettive lavorative addotte a sostegno dell'istanza. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all'art. 58-ter Ord. pen., conseguente al fatto che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro aveva respinto l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale di Caruso sull'erroneo assunto che non era stato richiesto l'accertamento della collaborazione, che doveva ritenersi irrilevante alla luce dell'istanza di scissione del cumulo delle pene formulata dal condannato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Osserva il Collegio che, nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare, richiesta dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione dell'impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, deve essere individuata in una prospettiva utilitaristica, costituita da una finalità negativa, consistente nell'obiettivo di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, nonché da una finalità positiva, consistente nel conseguimento di un'utilità ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto dell'impugnazione, a condizione che la stessa sia logicamente coerente con il sistema processuale (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251693-01). Ne discende che il requisito dell'interesse a impugnare deve configurarsi in termini di concretezza e attualità, oltre che sussistere sia nel momento della proposizione del gravame sia in quello della sua decisione, perché questa possa avere un'effettiva incidenza sulla situazione giuridica devoluta alla verifica del giudice dell'impugnazione. Tale requisito, quindi, presuppone una valutazione della persistenza, al momento della decisione adottata, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità, in capo a Caruso, doveva ritenersi sussistente all'atto della proposizione del ricorso per cassazione e non doveva essere venuta meno per la mutata situazione di fatto o di diritto eventualmente intervenuta con riferimento alla posizione detentiva del ricorrente (Sez. 1, n. 8763 del 25/11/2016, dep. 2017, Attanasio, Rv. 269199-01). Ricostruita in questi termini la nozione di interesse a impugnare, deve rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] risulta scarcerato per espiazione della pena 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prima della celebrazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con la conseguente, sopravvenuta, carenza di interesse dell'impugnazione proposta davanti a questa Corte, che risulta connotata dal venire meno delle esigenze di attualità e di concreta utilità sottese all'impugnazione. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso il 09/02/2022. Il Consigliere e
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