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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08300/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19974/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via

V. Rotellini, 88 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 144, depositata il 10 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 10 febbraio 2016, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato gli imponibili dichiarati dalla società per l'anno 2009 e recuperato le maggiori imposte non versate (i.re.s., i.v.a. e i.r.a.p.); - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo era stata contestata alla contribuente l'indebita qualificazione di società cooperativa, asseritamente utilizzata al solo fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tale categoria di enti; - il giudice di appello ha accolto il gravame della società evidenziando che quest'ultima era in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del regime fiscale proprio delle cooperative; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente con riferimento al mancato rispetto del termine decadenziale semestrale di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c.; - l'eccezione è fondata: - la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 10 febbraio 2016, per cui trova applicazione il termine cd. lungo per l'impugnazione di durata semestrale; - il procedimento notificatorio del ricorso in esame risulta avviato dall'ufficiale giudiziario mediante spedizione dell'atto, attraverso il servizio postale, effettuata il 2 settembre 2016; - orbene, nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; - al termine così individuato devono aggiungersi trentuno giorni, per effetto della sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1, primo comma, I.n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e il 31 agosto di ciascun anno; - l'applicazione del riferito criterio al caso in esame conduce a ritenere che il termine ultimo per la proposizione del ricorso per cassazione debba individuarsi nel 10 settembre 2016, per cui, in difetto di ulteriori cause di differimento di tale termine, la notifica del ricorso, intervenuta, come rilevato in precedenza il successivo 2 settembre, deve ritenersi tardiva; - deve, al riguardo, osservarsi che la dicitura «UNEP chiuso» rinvenientesi in calce al documento di accettazione da parte dell'U.N.E.P. istituito presso la Corte di appello di Roma degli atti da notificarsi su istanza della ricorrente, da quest'ultima prodotto, non può assumere rilevanza al fine di ritenere la parte assolta dall'onere di rispettare il termine di legge, avuto riguardo all'assenza di attestazioni fidefacienti in ordine alla veridicità del fatto annotato e, in ogni caso, alla necessità che un eventuale impossibilità di esercitare il potere di impugnazione del termine previsto dalla legge avrebbe dovuto essere oggetto di un'istanza di rimessione in termini, in applicazione della regola generale espressa dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15°h, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19974/2016 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, via V. Rotellini, 88 - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 144, depositata il 10 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 10 febbraio 2016, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha annullato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato gli imponibili dichiarati dalla società per l'anno 2009 e recuperato le maggiori imposte non versate (i.re.s., i.v.a. e i.r.a.p.); - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo era stata contestata alla contribuente l'indebita qualificazione di società cooperativa, asseritamente utilizzata al solo fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tale categoria di enti; - il giudice di appello ha accolto il gravame della società evidenziando che quest'ultima era in possesso dei requisiti previsti per l'applicazione del regime fiscale proprio delle cooperative; - il ricorso è affidato a due motivi; - resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: - occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla controricorrente con riferimento al mancato rispetto del termine decadenziale semestrale di cui all'art. 327, primo comma, c.p.c.; - l'eccezione è fondata: - la sentenza impugnata, non notificata, è stata pubblicata in data 10 febbraio 2016, per cui trova applicazione il termine cd. lungo per l'impugnazione di durata semestrale; - il procedimento notificatorio del ricorso in esame risulta avviato dall'ufficiale giudiziario mediante spedizione dell'atto, attraverso il servizio postale, effettuata il 2 settembre 2016; - orbene, nel computo dei termini processuali mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 c.p.c., trova applicazione, a norma degli artt. 155, comma 2, c.p.c., e 2963, comma 4, c.c., il sistema della computazione civile, non ex numero bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale; - al termine così individuato devono aggiungersi trentuno giorni, per effetto della sospensione feriale dei termini, ai sensi dell'art. 1, primo comma, I.n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo e il 31 agosto di ciascun anno; - l'applicazione del riferito criterio al caso in esame conduce a ritenere che il termine ultimo per la proposizione del ricorso per cassazione debba individuarsi nel 10 settembre 2016, per cui, in difetto di ulteriori cause di differimento di tale termine, la notifica del ricorso, intervenuta, come rilevato in precedenza il successivo 2 settembre, deve ritenersi tardiva; - deve, al riguardo, osservarsi che la dicitura «UNEP chiuso» rinvenientesi in calce al documento di accettazione da parte dell'U.N.E.P. istituito presso la Corte di appello di Roma degli atti da notificarsi su istanza della ricorrente, da quest'ultima prodotto, non può assumere rilevanza al fine di ritenere la parte assolta dall'onere di rispettare il termine di legge, avuto riguardo all'assenza di attestazioni fidefacienti in ordine alla veridicità del fatto annotato e, in ogni caso, alla necessità che un eventuale impossibilità di esercitare il potere di impugnazione del termine previsto dalla legge avrebbe dovuto essere oggetto di un'istanza di rimessione in termini, in applicazione della regola generale espressa dall'art. 153, secondo comma, c.p.c.; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 5.600,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15°h, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 26 gennaio 2
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