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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 22489/2023

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e ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti n n . 126 /20 2 2 e 2046/2022 r.g. , propost i , il primo, da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore ; rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - controricorrent e - e [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 19 maggio 2021, prorogò il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni.

Giustificò la riconosciuta proroga «alla luce della richiesta di identificazione inoltrata dalla P.A. il 27/04/2021 alla Rapp.za Diplomatica del Marocco e tenuto conto che l’emergenza Covid 19 è in evoluzione e potrebbe cessare in ogni momento».

1.1. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Maarif, affidato ad un motivo illustrato anche da memoria exart. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di Torino è rimasto solo intimato, mentre si è costituito, con controricorso, il Ministero dell’Interno, pure destinatario della notificazione del ricorso del primo.

Il relativo procedimento è stato iscritto al n. 126 del 2022 del registro generale.

2. Lo stesso Giudice di Pace, poi, con successivo decreto del 18 giugno 2021, prorogò ulteriormente il periodo di trattenimento del Maarif presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri suddetto per altri trenta giorni, ritenendo «fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno».

2.1. Per la cassazione anche di detto provvedimento ha proposto altro ricorso il Maarif, affidato a tre motivi, parimenti corredati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione di detto ricorso, sono rimasti solo intimati.

Il relativo procedimento è stato iscritto al n. 2046 del 2022 del registro generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] rileva, pregiudizialmente, che i ricorsi del Maarif introduttivi dei procedimenti n.r.g. 126/22 e n.r.g. 2046/22, promossi, rispettivamente, contro il decreto del Giudice di Pace di Torino del 19 maggio 2021 e contro il decreto del medesimo Giudice di Pace del 18 giugno 2021, possono essere riuniti vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare.

Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (cfr., in termini, Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521del 2013.

In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 2123 del 2022; Cass. n. 11817 del2021; Cass. n. 17603 del 2019; Cass. n. 9192 del 2017; Cass. n. 9377 del 2001).

2. Fermo quanto precede, l’unico formulato motivo del ricorso n.r.g. 126/2022, - rubricato, « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, par. 4, della Direttiva 2008/115/CE - illegittimità della convalida del tr attenimento per assenza dei presupposti normativi - mancanza di qualunque prospettiva ragionevole di esecuzione del rimpatrio» - assume che: i ) « La normativa euro-unitaria e quella nazionale consentono la misura del trattenimento soltanto in presenza di una ragionevole e concreta prospettiva di rimpatrio, la cui esistenza deve essere accertata nel momento in cui l’autorità è chiamata a pronunciarsi sulla convalida o sulla proroga della misura.

Preso atto della chiusura delle frontiere del Marocco, circostanza documentale in alcun modo contestata dalla controparte o dal Giudice di Pace, quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare la concreta impossibilità di esecuzione del rimpatrio, procedendo al rifiuto della proroga della misura restrittiva.

Infatti, a nulla rileva l’eventualità di una futura modifica di tali condizioni, trattandosi di una circostanza del tutto ipotetica, meramente speculativa e priva di qualunque verificabilità, che recide il nesso di stretta funzionalità tra la misura del trattenimento e l’esecuzione del rimpatrio»; ii) «[OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino non ha indicato alcun elemento obiettivo sulla base del quale l’ipotizzata “cessazione in ogni momento” della pandemia avrebbe costituito evento probabile, o quantomeno possibile: l’argomento si risolve nella negazione dell’idea stessa di ragionevole prospettiva di rimpatrio, che sarebbe così sempre superabile da una qualunque modifica, anche solo in termini di pura congettura, della situazione esistente.

È del tutto evidente che una tale interpretazione della norma ne comporta la totale vanificazione, con indebito sacrificio del bene essenziale della libertà personale e del più rigoroso controllo di legalità del trattenimento»; iii) «L’anomalia motivazionale e la palese erroneità denunciate sono pertanto di tale portata da escludere i requisiti minimi di logicità, congruità e non contraddittorietà della decisione impugnata».

2.1. Tale doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.2.Secondo il ricorrente, poiché, nella specie, la documentata chiusura dei confini del Marocco fino al 10 giugno 2021, disposta dalle competenti Autorità di quello Stato per contrastare la diffusione del Covd-19, avrebbe reso impossibile il proprio rimpatrio, la proroga di trenta giorni del suo trattenimento, convalidata dal Giudice di Pace il 19 maggio del 2021, non poteva essere concessa.

2.2.1. Sennonché, rileva il Collegio che il termine di quella proroga sarebbe andato a scadere il 21 giugno 2021, ben oltre, dunque, la data -10 giungo 2021 -all’epoca indicata, e rappresentata al Giudice di Pace, come di chiusura dei confini marocchini.

Da un lato, dunque, la motivazione di quel giudice («l’emergenza Covid 19 è in evoluzione e potrebbe cessare in ogni momento») non confliggeva con tale concreta situazione; dall’altro, l’asserita impossibilità di rimpatrio quanto meno nel periodo ricompreso tra l’11 ed il 21 giugno 2021 (rientrante chiaramente nella proroga de qua) era tutt’altro che sicura, né il relativo accertamento, evidentemente di natura fattuale (investendo l’avvenuta riapertura, o meno, delle frontiere di quello Stato nel periodo suddetto), può essere effettuato in sede di legittimità.

3. Venendo, allora, al successivo ricorso n.r.g. 2046 del 2022, il suo primo motivo denuncia«Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p.c, 14, commi 4, 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 5744/17, 33144/18, 15647/21, 31536/21)».

Si sostiene che, nel caso di specie, a fronte delle difese svolte in sede di udienza di proroga, il decreto impugnato reca unicamente l’affermazione «Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierno», senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa.

3.1. Tale doglianza si rivela fondata sotto l’assorbente profilo del dedotto vizio motivazionale. 3.2.Invero, g iova premettere che il decreto del Giudice di Pace di Torino del 18 giugno 2021 risulta essere del seguente tenore letterale: «[OSCURATO:PERSONA] di pace, vista la richiesta, formulata dal Questore di Torino ai sensi dell’art.14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. n. 94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero [OSCURATO:PERSONA] […] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; P.Q.M.

Visto il provvedimento emesso dal Questore di Bergamo il 20.04.2021 relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 23.04.2021; Visto l’ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 19.05.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierna.

Letto l’art. 14, comma 5, T.U. n. 286/98 e successive modifiche, PROROGA, di ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il C.P.R.

“Brunelleschi” di Torino».

3.3. Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo giurisprudenziale di legittimità, poi, quello secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 7633 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). 3.3.1.Orbene, l’odierna, descritta censura motivazionale del ricorrente si rivela fondata, posto chela motivazione del riportato decreto del Giudice di Pace, pur integrata dal rinvio alle motivazioni della questura, non si dà carico minimamente delle precise eccezioni sollevate dalla difesa del Maarif all’udienzadel 18 giugno 2021, il cui verbale di udienza è stato riprodotto in ricorso.

4. Il secondo ed il terzo motivo di questo ricorso - recant i, rispettivamente,«Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE - illegittimità della proroga del trattenimento per assenza dei presupposti normativi - mancanza di qualunque prospettiva ragionevole di esecuzione del rimpatrio»e « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 - illegittimità della richiesta di proroga per mancanza di delega del Questore al [OSCURATO:PERSONA] - incompetenza funzionale del [OSCURATO:PERSONA] » - possono considerarsi assorbiti.

5. In definitiva,il ricorso n.r.g. 126 /2022 deve essere respinto, mentre quello, successivo,n.r.g. n. 2046/2022 va accolto limitatamente al suo primo motivo, assorbiti gli altri, ed il decreto ivi impugnato, reso dal Giudice di Pace di Torino il 18 giugno 2021, va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati.

5.1. La sostanziale reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione delle spese giudizialidel primo dei menzionati procedimenti di legittimitàe dell’intero giudizio riguardante il secondo, altresì dandosi atto, con riferimento al ricorso n.r.g.126/2022, che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte,riunito al ricorso n.r.g. 126 del 2002 quello, successivo, n.r.g. del 2022, entrambi promossi da [OSCURATO:PERSONA]: a) rigettail ricorso n.r.g. 126 del 2022; b) accoglie il primo motivo del ricorso n. r.g. 2046 del 2022, assorbiti gli altri, e cassa, senza rinvio, il decreto di ulteriore proroga di trattenimento emesso, nei confronti del medesimo odierno ricorrente, dal Giudice di Pace di Torino, il 18 giungo2021.

Compensa interamente le spesedel primo dei menzionati procedimenti di legittimitàe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ha pronunciato la seguente ORDINANZA suiricorsi riuniti n n . 126 /20 2 2 e 2046/2022 r.g. , propost i , il primo, da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - r icorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore ; rappresentato e difeso, ope legis, dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - controricorrent e - e [OSCURATO:PERSONA]. - intimato - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ed il secondo da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difes o , giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia in Roma, alla Via del [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrent e - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore; [OSCURATO:PERSONA]. - intimati - avverso il decreto emesso d a l [OSCURATO:PERSONA] il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/04/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] di Pace di Torino, con decreto del 19 maggio 2021, prorogò il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino per ulteriori trenta giorni. Giustificò la riconosciuta proroga «alla luce della richiesta di identificazione inoltrata dalla P.A. il 27/04/2021 alla Rapp.za Diplomatica del Marocco e tenuto conto che l’emergenza Covid 19 è in evoluzione e potrebbe cessare in ogni momento». 1.1. Per la cassazione di detto provvedimento ha proposto ricorso il Maarif, affidato ad un motivo illustrato anche da memoria exart. 380 - bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di Torino è rimasto solo intimato, mentre si è costituito, con controricorso, il Ministero dell’Interno, pure destinatario della notificazione del ricorso del primo. Il relativo procedimento è stato iscritto al n. 126 del 2022 del registro generale. 2. Lo stesso Giudice di Pace, poi, con successivo decreto del 18 giugno 2021, prorogò ulteriormente il periodo di trattenimento del Maarif presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri suddetto per altri trenta giorni, ritenendo «fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno». 2.1. Per la cassazione anche di detto provvedimento ha proposto altro ricorso il Maarif, affidato a tre motivi, parimenti corredati da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] di Torino ed il Ministero dell’Interno, entrambi destinatari della notificazione di detto ricorso, sono rimasti solo intimati. Il relativo procedimento è stato iscritto al n. 2046 del 2022 del registro generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] rileva, pregiudizialmente, che i ricorsi del Maarif introduttivi dei procedimenti n.r.g. 126/22 e n.r.g. 2046/22, promossi, rispettivamente, contro il decreto del Giudice di Pace di Torino del 19 maggio 2021 e contro il decreto del medesimo Giudice di Pace del 18 giugno 2021, possono essere riuniti vertendo le cause tra le stesse parti ed essendo indiscutibile la connessione oggettiva delle questioni da affrontare. Invero, «la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ., ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie» (cfr., in termini, Cass. n. 27550 del 2018; Cass., SU, n. 1521del 2013. In senso sostanzialmente conforme si vedano anche Cass. n. 2123 del 2022; Cass. n. 11817 del2021; Cass. n. 17603 del 2019; Cass. n. 9192 del 2017; Cass. n. 9377 del 2001). 2. Fermo quanto precede, l’unico formulato motivo del ricorso n.r.g. 126/2022, - rubricato, « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, par. 4, della Direttiva 2008/115/CE - illegittimità della convalida del tr attenimento per assenza dei presupposti normativi - mancanza di qualunque prospettiva ragionevole di esecuzione del rimpatrio» - assume che: i ) « La normativa euro-unitaria e quella nazionale consentono la misura del trattenimento soltanto in presenza di una ragionevole e concreta prospettiva di rimpatrio, la cui esistenza deve essere accertata nel momento in cui l’autorità è chiamata a pronunciarsi sulla convalida o sulla proroga della misura. Preso atto della chiusura delle frontiere del Marocco, circostanza documentale in alcun modo contestata dalla controparte o dal Giudice di Pace, quest’ultimo avrebbe dovuto rilevare la concreta impossibilità di esecuzione del rimpatrio, procedendo al rifiuto della proroga della misura restrittiva. Infatti, a nulla rileva l’eventualità di una futura modifica di tali condizioni, trattandosi di una circostanza del tutto ipotetica, meramente speculativa e priva di qualunque verificabilità, che recide il nesso di stretta funzionalità tra la misura del trattenimento e l’esecuzione del rimpatrio»; ii) «[OSCURATO:PERSONA] di pace di Torino non ha indicato alcun elemento obiettivo sulla base del quale l’ipotizzata “cessazione in ogni momento” della pandemia avrebbe costituito evento probabile, o quantomeno possibile: l’argomento si risolve nella negazione dell’idea stessa di ragionevole prospettiva di rimpatrio, che sarebbe così sempre superabile da una qualunque modifica, anche solo in termini di pura congettura, della situazione esistente. È del tutto evidente che una tale interpretazione della norma ne comporta la totale vanificazione, con indebito sacrificio del bene essenziale della libertà personale e del più rigoroso controllo di legalità del trattenimento»; iii) «L’anomalia motivazionale e la palese erroneità denunciate sono pertanto di tale portata da escludere i requisiti minimi di logicità, congruità e non contraddittorietà della decisione impugnata». 2.1. Tale doglianza si rivela insuscettibile di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 2.2.Secondo il ricorrente, poiché, nella specie, la documentata chiusura dei confini del Marocco fino al 10 giugno 2021, disposta dalle competenti Autorità di quello Stato per contrastare la diffusione del Covd-19, avrebbe reso impossibile il proprio rimpatrio, la proroga di trenta giorni del suo trattenimento, convalidata dal Giudice di Pace il 19 maggio del 2021, non poteva essere concessa. 2.2.1. Sennonché, rileva il Collegio che il termine di quella proroga sarebbe andato a scadere il 21 giugno 2021, ben oltre, dunque, la data -10 giungo 2021 -all’epoca indicata, e rappresentata al Giudice di Pace, come di chiusura dei confini marocchini. Da un lato, dunque, la motivazione di quel giudice («l’emergenza Covid 19 è in evoluzione e potrebbe cessare in ogni momento») non confliggeva con tale concreta situazione; dall’altro, l’asserita impossibilità di rimpatrio quanto meno nel periodo ricompreso tra l’11 ed il 21 giugno 2021 (rientrante chiaramente nella proroga de qua) era tutt’altro che sicura, né il relativo accertamento, evidentemente di natura fattuale (investendo l’avvenuta riapertura, o meno, delle frontiere di quello Stato nel periodo suddetto), può essere effettuato in sede di legittimità. 3. Venendo, allora, al successivo ricorso n.r.g. 2046 del 2022, il suo primo motivo denuncia«Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 112, c.p.c, 14, commi 4, 5 e 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, art. 111, c. 6, Cost. -motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di proroga del trattenimento (Cass., nn. 5744/17, 33144/18, 15647/21, 31536/21)». Si sostiene che, nel caso di specie, a fronte delle difese svolte in sede di udienza di proroga, il decreto impugnato reca unicamente l’affermazione «Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierno», senza alcuna specifica motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14 del d.lgs. n. 286/98, né alcuna confutazione delle argomentazioni della difesa. 3.1. Tale doglianza si rivela fondata sotto l’assorbente profilo del dedotto vizio motivazionale. 3.2.Invero, g iova premettere che il decreto del Giudice di Pace di Torino del 18 giugno 2021 risulta essere del seguente tenore letterale: «[OSCURATO:PERSONA] di pace, vista la richiesta, formulata dal Questore di Torino ai sensi dell’art.14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 come modificato dalla L. n. 94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero [OSCURATO:PERSONA] […] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; P.Q.M. Visto il provvedimento emesso dal Questore di Bergamo il 20.04.2021 relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 23.04.2021; Visto l’ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 19.05.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierna. Letto l’art. 14, comma 5, T.U. n. 286/98 e successive modifiche, PROROGA, di ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso il C.P.R. “Brunelleschi” di Torino». 3.3. Costituisce consolidato, e qui condiviso, indirizzo giurisprudenziale di legittimità, poi, quello secondo cui il vizio di omessa o apparente motivazione della decisione sussiste qualora il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (cfr. Cass. n. 7633 del 2023; Cass. n. 33961 del 2022; Cass. n. 27501 del 2022; Cass. n. 26199 del 2021; Cass. n. 1522 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 23684 del 2020; Cass. n. 20042 del 2020; Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 9113 del 2012). 3.3.1.Orbene, l’odierna, descritta censura motivazionale del ricorrente si rivela fondata, posto chela motivazione del riportato decreto del Giudice di Pace, pur integrata dal rinvio alle motivazioni della questura, non si dà carico minimamente delle precise eccezioni sollevate dalla difesa del Maarif all’udienzadel 18 giugno 2021, il cui verbale di udienza è stato riprodotto in ricorso. 4. Il secondo ed il terzo motivo di questo ricorso - recant i, rispettivamente,«Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. in relazione all'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/98, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/CE - illegittimità della proroga del trattenimento per assenza dei presupposti normativi - mancanza di qualunque prospettiva ragionevole di esecuzione del rimpatrio»e « Violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in relazione all'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 286/98 - illegittimità della richiesta di proroga per mancanza di delega del Questore al [OSCURATO:PERSONA] - incompetenza funzionale del [OSCURATO:PERSONA] » - possono considerarsi assorbiti. 5. In definitiva,il ricorso n.r.g. 126 /2022 deve essere respinto, mentre quello, successivo,n.r.g. n. 2046/2022 va accolto limitatamente al suo primo motivo, assorbiti gli altri, ed il decreto ivi impugnato, reso dal Giudice di Pace di Torino il 18 giugno 2021, va cassato senza rinvio, difettando i termini per la celebrazione di un nuovo giudizio di convalida, ormai spirati. 5.1. La sostanziale reciproca soccombenza legittima la integrale compensazione delle spese giudizialidel primo dei menzionati procedimenti di legittimitàe dell’intero giudizio riguardante il secondo, altresì dandosi atto, con riferimento al ricorso n.r.g.126/2022, che, trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato. [OSCURATO:PERSONA] La Corte,riunito al ricorso n.r.g. 126 del 2002 quello, successivo, n.r.g. del 2022, entrambi promossi da [OSCURATO:PERSONA]: a) rigettail ricorso n.r.g. 126 del 2022; b) accoglie il primo motivo del ricorso n. r.g. 2046 del 2022, assorbiti gli altri, e cassa, senza rinvio, il decreto di ulteriore proroga di trattenimento emesso, nei confronti del medesimo odierno ricorrente, dal Giudice di Pace di Torino, il 18 giungo2021. Compensa interamente le spesedel primo dei menzionati procedimenti di legittimitàe