CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 dicembre 2021
Cassazione n. 28698/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. [OSCURATO:PERSONA] di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 20 dicembre 2021 dal Tribunale del riesame di Potenza, che ha respinto l'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ex agente della polizia penitenziaria in pensione, sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti addebiti: - reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. per la partecipazione al clan "Martorano-Stefanutti" (capo 1); - tentata estorsione aggravata anche ex art. 416bis.1 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 23); - partecipazione ad associazione per delinquere deputata al traffico di stupefacenti aggravata anche ex art. 416bis.1 cod. pen. (capo 30); - estorsione aggravata anche ex art. 416bis.1 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo 41); - detenzione e cessione di stupefacenti aggravate anche ex art. 416bis.1 cod. pen. (capi 40 e 74). 2. Contro l'anzidetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda il reato di cui al capo 1) — lamenta violazione dell'art. 416-bis cod. pen. e inesistenza e contraddittorietà della motivazione. La motivazione riguardante la posizione di [OSCURATO:PERSONA] — si sostiene nel ricorso sarebbe contraddittoria rispetto all'assunto della sua partecipazione associativa, perché l'indagato viene definito in affari non già con il clan, ma con il solo [OSCURATO:PERSONA]. In ordine al ruolo di messaggero tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] — secondo l'ordinanza impugnata svolto da [OSCURATO:PERSONA] quando quest'ultimo era in servizio presso la Casa circondariale di Cuneo, dove il primo era detenuto in regime di cui all'art. 41-bis o.p. — tale addebito fonda sulle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che però è stato smentito dalla circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai fatto parte del gruppo operativo mobile destinato alla custodia dei detenuti in regime di carcere duro. Mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva reputato solo possibile che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] avesse potuto avere contatti con Martorano durante i trasferimenti del detenuto verso la sala colloqui, la sala videoconferenze e il magazzino, tale ragionamento possibilistico si era addirittura trasformato in certezza nell'ordinanza impugnata. Stante la mancanza di riscontri al narrato di Stefanutti sul punto, sono stati valorizzati dei contatti telefonici con altri presunti sodali avvenuti nel 2015. Il Tribunale del riesame — continua il ricorrente — avrebbe illogicamente affermato che il ruolo di messaggero era confermato e, nello stesso tempo, che esso era escluso. Un altro elemento rimasto nell'ombra sarebbe la data di affiliazione di [OSCURATO:PERSONA], non si comprende se anteriore o successiva rispetto al suo collocamento a riposo del 2018. Una sola volta, prima del 2018 (nel 2017), [OSCURATO:PERSONA] aveva accompagnato [OSCURATO:PERSONA], mentre tutti gli Eiccompagnamenti si collocano nel 2020, da giugno e non da prima, come erroneamente affermato dal Collegio della cautela e, comunque, non hanno mai visto partecipare il ricorrente agli incontri a cui [OSCURATO:PERSONA] prendeva parte. La motivazione circa il ruolo di guardaspalle di [OSCURATO:PERSONA] — che spiegherebbe il suo collocarsi discosto da [OSCURATO:PERSONA] agli incontri ai quali lo accompagnava in auto — è tautolcigica e apparente e fondata sulle intuizioni della p.g. operante. 2.2. Il secondo motivo di ricorso riguarda la tentata estorsione di cui al capo 23) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Premette il ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari non aveva concesso l'autorizzazione alle intercettazioni perché aveva ritenuto si trattasse di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone; prosegue, quindi, con l'affermare che, sia nell'ordinanza genetica che nel provvedimento impugnato, non era stata effettuata una valutazione sulla credibilità oggettiva della persona offesa Capoluongo, benché quest'ultimo, nella stessa ordinanza del Collegio della cautela, sia stato definito contiguo al clan Martorano-Stefanutti e lui stesso avesse riferito che, per il denaro preteso nell'interesse di Gallicano, era in corso un procedimento penale nel quale era anche stato tratto in arresto. Mancherebbe, inoltre, l'elemenl:o psicologico, come attestato da plurime circostanze: Capoluongo aveva deliberatamente scelto di incontrarsi con i presunti estorsori, non aveva contattato le forze dell'ordine (pur avendone la possibilità), aveva seguito [OSCURATO:PERSONA] utilizzando la propria autovettura, non era stato forzato dal ricorrente a recarsi al cospetto di [OSCURATO:PERSONA], l'incontro era avvenuto in un esercizio pubblico, alla presenza del barista, e, infine, Capoluongo aveva affermato di non avere nulla da restituire a Gallicano ed aveva poi immediatamente denunziato il fatto. [OSCURATO:PERSONA] aveva affermato di non essersi sentito intimorito e di non avere seguito [OSCURATO:PERSONA] per paura. 2.3. Il terzo motivo di ricorso riguarda il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 (capo 30) e lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. La contestuale appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] ad entrambi i sodalizi — quello mafioso e quello dedito al narcotraffico — sarebbe stata affermata sulla base di criteri non ben individuabili, sostiene il ricorrente. La contestazione della circostanza aggravante mafiosa rispetto al reato in discorso presuppone che il sodalizio mafioso abbia comportato una situazione di pieno dominio nella sfera territoriale di competenza per quanto riguarda il traffico di stupefacenti. Tale conclusione è smentita dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], che aveva affermato che il mercato della droga era in mano ai pignolesi, il che inficia la tesi del supposto predominio territoriale che è elemento indefettibile per la contemporanea operatività delle due diverse compagini. L'organigramma delle due associazioni sarebbe evanescente e confusionario. [OSCURATO:PERSONA] non aveva avuto contatti diretti con i vertici del sodalizio e sarebbero incomprensibili le ragioni per cui le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente in cui si parla di denaro debbano riguardare la consorteria mafiosa e non il traffico di stupefacenti. Conclude il ricorrente affermando che non sono state compiutamente evidenziate le ragioni per cui non potesse ritenersi l'ipotesi di cui all'art. 74, connrna 6, d.P.R. 309 del 1990. 2.4. Il quarto motivo di ricorso riguarda i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 629 cod. pen. di cui ai capi 40) e 41) e denunzia violazione di legge e vizio di motivazione. Dato lo scarso ammontare di quantitativi e cifre, poteva astrattamente configurarsi l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990. Quanto all'estorsione, a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] non è addebitato alcun apporto concorsuale concreto, mentre si è impropriamente valorizzata solo l'appartenenza associativa del ricorrente. 2.5. Il quinto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari. Le condotte concretamente addebitate al ricorrente, laddove di rilevanza penale, vanno al più dal febbraio all'ottobre 2020 e la misura cautelare è stata applicata ad oltre un anno dall'ultimo fatto contestato. Mentre sarebbe stato necessario un approfondito vaglio delle esigenze cautelari, al contrario era stato valorizzato, quale indicatore del pericolo di recidiva, che il ricorrente si era prestato a fare da autista ad altri sforniti della patente di guida perché colpiti da misura di prevenzione, attività perfettamente lecita. La ritenuta "allarmante inclinazione delinquenziale del [OSCURATO:PERSONA]" non poteva essersi manifestata nel giro di otto mesi, a fronte di una vita improntata alla legalità e, al più, si trattava di condotte, se illecite, di limitatissima caratura e di frasi ascrivibili a vanterie da bar. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va, pertanto, respinto. 1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen. — è da rigettare, pur essendovi diversi aspetti che collocano l'impugnativa sul crinale dell'inammissibilità. 1.1. Prima di illustrare le ragioni per cui le doglianze confluite nel presente motivo di ricorso vanno respinte, il Collegio deve, tuttavia, precisare che, effettivamente, come sostenuto nel ricorso e come, in definitiva, affermato anche dal Collegio della cautela, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] circa il ruolo di messaggero di [OSCURATO:PERSONA] tra il detenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono riscontrate. Non costituisce riscontro, infatti, la mera circostanza che il ricorrente prestasse servizio in quel carcere, a fortiori laddove egli non si occupava dei detenuti al regime di cui all'art. 41-bis o.p.; così come non confortano le accuse del collaboratore circa il ruolo di vettore di [OSCURATO:PERSONA] i contatti telefonici con altri accoliti della cosca, in quanto si tratta di un elemento vagamente evocato e privo di una specifica portata confermativa. 1.2. Ciò nonostante, l'ordinanza impugnata — pur espungendo dal materiale indiziario il dato di cui sopra, su cui peraltro neanche il Tribunale del riesame ha fatto granché leva — resiste alle critiche del ricorrente, laddove ha ricostruito — con motivazione completa ed immune da profili di manifesta illogicità — un ruolo ben definito di [OSCURATO:PERSONA] quale fido accompagnatore di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo organizzatore del sodalizio, e ne ha disegnato il compito come quello di un guardaspalle. Appare, infatti, una ricostruzione razionale quella dell'ordinanza impugnata, secondo la quale lo svolgimento della mansione di stabile accompagnatore, ad incontri di matrice illecita, svolta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, il suo compito di "coprirgli le spalle", siano sintomatici di un ruolo attivo non solo per il coindagato, ma anche per il sodalizio nel suo complesso; tale ruolo era, infatti, funzionale agli spostamenti di un suo componente di vertice e allo svolgimento, con la partecipazione di questi in condizioni di sicurezza, dei summit tra i membri della compagine, momenti essenziali per la vita di quest'ultima. Se a questo si aggiungono tutti gli altri indicatori che il Tribunale ha enucleato quanto all'esistenza di un'a ffectio societatis dell'indagato rispetto alla cosca, attribuendogli anche un ruolo che prescindeva dai suoi rapporti con il solo [OSCURATO:PERSONA], allora il ricorso mostra tutta la sua infondatezza. Il Tribunale del riesame ha, infatti, logicamente valorizzato, come sintomo di una compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] con la compagine, una serie di elementi, che sono indicativi della circostanza che il ruolo del ricorrente non si limitava al compito di autista di [OSCURATO:PERSONA], ma che ponevano in luce come egli interagisse direttamente anche con altri membri del gruppo 'nclranghetista ovvero comparisse anche in specifiche vicende, che lo accreditavano come un partecipe del sodalizio. Ci si riferisce: alla restituzione, da parte del ricorrente, a [OSCURATO:PERSONA], attraverso [OSCURATO:PERSONA], di 1500 euro che il primo aveva prestato a [OSCURATO:PERSONA] per pagare i compensi degli avvocati; alle numerose conversazioni di [OSCURATO:PERSONA] con altri membri del sodalizio, tra cui quelle con [OSCURATO:PERSONA], nelle quali i due si confermavano l'invio di messaggi audio che sono sfuggiti alle intercettazioni e concordavano incontri de visu (pag. 89);- al sopralluogo sul piazzale di [OSCURATO:PERSONA], un soggetto cui avevano rubato mezzi e che chiedeva l'intervento della cosca per recuperarli (pag. 130); all'uso che egli faceva delle auto della Poticars, che il proprietario — [OSCURATO:PERSONA] — sapeva essere in uso a componenti del clan; alla partecipazione all'estorsione ai danni di [OSCURATO:PERSONA], attuata con modalità mafiose, ed al successivo avvicinamento della vittima per indurla a ritirare la denunzia. Ebbene, il complesso di questi elementi, come anticipato, comprova l'esistenza di un quadro di gravità indiziaria circa la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio 'ndrangetista, intesa — come recentemente precisato da Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01 (cfr. motivazione) -- quale «prestazione di un contributo di qualsivoglia genere, purché non occasionale e, in ogni caso, apprezzabile sotto il profilo della rilevanza causale, con riferimento all'esistenza o al rafforzamento dell'associazione». Va ricordato, infatti, che la recente pronunzia della Sezioni Unite, ribadendo gli insegnamenti di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, [OSCURATO:PERSONA]. 231670 - 01, ha sostenuto che «va considerato partecipe dell'organizzazione criminale l'affiliato che "prende parte" attiva al fenomeno associativo» intesa quale «un'attivazione fattiva a favore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità alla condotta che si sostanzia nel "prendere parte"» fornendo un «contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dal partecipe alla vita dell'organizzazione criminosa: tale contributo, che può assumere carattere sia materiale che morale, ben potrà essere ricostruito anche In via indiziarla» valutando «un qualsivoglia "apporto concreto", sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto il dato dell'inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza oggettiva». [OSCURATO:PERSONA], infatti, come si legge nel provvedimento impugnato, oltre che svolgere il ruolo che era indubbiamente quello principale — vale a dire l'accompagnamento e la scorta a [OSCURATO:PERSONA] — ha tenuto anche una serie di altri comportamenti, che sono stati non illogicamente valutati come indicativi di una sua compenetrazione nell'associazione per delinquere e che fanno il pari con il ruolo svolto per il coimputato, anch'esso„ come sopra osservato, comunque funzionale all'attività ed all'organizzazione della compagine 'ndranghetista. 1.3. Due ulteriori osservazioni si impongono per rispondere ad altrettante osservazioni difensive, l'una relativa alla durata temporale dell'accertata partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla cosca, l'altra quanto all'esistenza di un suo rapporto esclusivo con [OSCURATO:PERSONA].1.3.1. Quanto al primo versante, la censura non coglie nel segno laddove non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte — che il Collegio intende oggi ribadire — secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo (Sez. 1, n. 5445 del 07/11/2019, dep. 2020, Ermini, Rv. 278471; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015, Buondonno e altri, Rv. 263698, in cui si trattava di una partecipazione di soli due mesi; Rv. 278471; Sez. 1, n. 31845 del 18/03/2011, D. e altri, Rv. 25C771). Il principio va precisato sostenendo che, in linea con i ripetuti approdi della giurisprudenza di questa Corte sul concetto di partecipazione associativa, in quel lasso temporale deve essere emerso in maniera netta un coinvolgimento attivo del singolo nel sodalizio, secondo i dettami sopra precisati, coinvolgimento che, nel caso di specie, è stato adeguatamente ricostruito dal Collegio della cautela, come già osservato. 1.3.2. In ordine al secondo versante, l'esistenza del rapporto preferenziale di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] e i rapporti più circoscritti dell'indagato con altri membri del sodalizio non smentiscono la conclusione circa la gravità indiziaria della sua appartenenza associativa. A questo proposito, va prestata adesione all'esegesi di questa Corte regolatrice secondo la quale la condotta di partecipazione all'associazione per delinquere di cui all'art. 416-bis cod. peri, può realizzarsi in forme e contenuti diversi, indipendenti da uno stretto contatto con gli altri sodali, sicché il partecipe può anche non avere la conoscenza dei capi o degli altri affiliati, essendo sufficiente che, anche in modo non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene perseguito con l'utilizzazione di metodi mafiosi (Sez. 2, n. 55141 del 16/07/2018, Galati, Rv. 274250). 2. Il secondo motivo di ricorso — che riguarda la tentata estorsione di cui al capo 23) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] --- è inammissibile in quanto fonda su una ricostruzione alternativa del fatto, secondo cui si sarebbe trattato di un avvenimento privo di portata coartante nei confronti della vittima; al contrario, le dichiarazioni della persona offesa riportate nell'ordinanza impugnata e valutate criticamente dal Collegio della cautela lasciano ritenere che sia stata razionalmente tratta la conclusione secondo la quale il ricorrente attuò un prelievo forzoso della vittima (preceduto da due insistenti telefonate alle quali Capoluongo aveva tentato di non rispondere), nella sostanza costretta a seguire [OSCURATO:PERSONA] nella sua autovettura; prelievo finalizzato a condurre Capoluongo al cospetto di [OSCURATO:PERSONA] e ad imporgli il pagamento di una somma di denaro a favore di un terzo. Quanto alla configurabilità del reato di ragion fattasi piuttosto che di estorsione — peraltro non oggetto di una vera e propria richiesta di riqualificazione — il ricorso è generico nel prospettare quale sarebbe la situazione fattuale che dovrebbe far propendere per il reato di cui all'art. 393 cod. pen., limitandosi solo ad accennare alla vicenda del debito che Capoluongo avrebbe avuto con il terzo [OSCURATO:PERSONA] e su cui la condotta dell'indagato e dei suoi complici mirava ad intervenire. Peraltro, ad escludere ulteriormente che si possa trattare di esercizio arbitrario della proprie ragioni con minaccia alla persona, vi è la constatazione che Capoluongo aveva chiarito che [OSCURATO:PERSONA], sempre alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], pretendeva anche, per se stesso e per [OSCURATO:PERSONA], un "risarcimento" per il danno che la persona offesa aveva procurato loro coinvolgendoli in quella situazione. La pretesa di qualcosa per sé colloca senz'altro il fatto al di fuori dei confini della figura di reato di cui all'art. 393 cod. pen., dal momento che Sez. U n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 ha precisate che il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui questi si limiti ad offrire un contributo alla pretesa del creditore, senza perseguire alcuna diversa ed ulteriore finalità. 3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 (capo 30) — è inammissibile innanzitutto in quanto frutto di un collage di argomentazioni teoriche, prive di confronto con il concreto della motivazione su [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'impugnativa non affronta il robusto costrutto del Tribunale del riesame, che si rinviene alle pagg. 201 e segg. del provvedimento impugnato, circa il suo coinvolgimento della compagine dedita al traffico di stupefacenti, coinvolgimento sostanziatosi sia nel ruolo di supporto alle attività di [OSCURATO:PERSONA] analogo a quello valorizzato anche per quanto concerne il sodalizio mafioso e nella condivisione, con [OSCURATO:PERSONA], di molteplici riflessioni circa la spartizione dei guadagni dell'attività illecita; sia nella massiccia partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle attività organizzative della compagine ex art. 74 cit., in particolare nei rapporti con gli spacciatori, di cui vi è ampia traccia nelle intercettazioni riportate nell'ordinanza. In questa prospettiva, la censura del ricorrente secondo cui sarebbero incomprensibili le ragioni per cui le conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente in cui si parla di denaro debbano riguardare la consorteria mafiosa e non il traffico di stupefacenti è scarsamente intellegibile. Essa peraltro sconta due difetti di fondo: da una parte, quello di prescindere totalmente da un confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato svolte a commento delle captazioni; dall'altra di operare una generica critica all'interpretazione delle intercettazioni, trascurando di considerare che la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata a ritenere che «In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità»(Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; in termini, ex multis, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregori, Rv. 282337; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389), Il ricorso è altresì inammissibile quando agita, cpale smentita alla sussistenza della circostanza aggravante mafiosa, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sul predominio dei pignolesi nel traffico di stupefacenti, perché deduce una situazione di fatto e comunque ignora che il collaboratore di giustizia ha menzionato [OSCURATO:PERSONA] come coinvolto nell'associazione dedita al narcotraffico, frutto della gemmazione da quella mafiosa. Quando, infine, la doglianza si rivolge alla mancata qualificazione dei fatti come violativi dell'art. 74, comma 6 d.P.R.. 309 del 1990, essa è, ancora una volta, del tutto generica, non indicando re ragioni per le quali, rispetto alla quantità ed alla natura delle attività di traffico di stupefacenti accertate, dovrebbe ritenersi che si tratti di un complesso di condotte di lieve entità, riconducibili alla fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. cit. 4. Il quarto motivo di ricorso — che riguarda i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 629 cod. pen. di cui ai capi 40) e 41) — è inammissibile. 4.1. In primo luogo, come osservato dal Collegio della cautela, l'entità delle cifre di cui si parla nelle intercettazioni fa escludere che si tratti dell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309 del 1990, rimandando ad una fornitura consistente e continuativa di stupefacente al Tor:orelli, tanto che il medesimo aveva maturato un debito non irrilevante con il sodalizio, che [OSCURATO:PERSONA], insieme a [OSCURATO:PERSONA], aveva provveduto ad esigere. 4.2. Quanto all'estorsione sub capo 4:1), il senso delle intercettazioni è di una minaccia corale alla persona offesa e la presenza di [OSCURATO:PERSONA] — ancorché silente — ha certamente rafforzato il proposito criminoso dei correi. A questo proposito va ricordato che, per la configurabilità del concorso di persone nel reato, è necessario che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, n. 43569 del 21/06/2019, P., Rv. 276990; Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Rv. 268972; Sez. 6, n. 7621 del 30/10/2014, dep. 2015, Pappalardo, Rv. 262492). Ebbene, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione di questi principi nel momento in cui ha ritenuto la sussistenza dell'apporto concorsuale, giacché la presenza simultanea di più soggetti, tra cui [OSCURATO:PERSONA], nella fase in cui la minaccia era concretamente portata in primo luogo da [OSCURATO:PERSONA], ha contribuito all'efficacia intimidatoria dell'azione, facendola apparire come un'iniziativa corale proveniente da più individui, peraltro tutti riferibili al sodalizio, e, quindi, maggiormente insidiosa sotto il profilo della coartazione della volontà altrui. 5. Il motivo di ricorso che verte sulle esigenze cautelari è infondato. 5.1. Lo è quando contesta la riconosciuta sussisterza delle esigenze cautelari ritornando sul tema del ruolo di autista di [OSCURATO:PERSONA], attuando una minimizzazione del suo contributo che è già stata sopra smentita in risposta agii altri motivi di ricorso, cui si rinvia. A ciò si aggiunga che, se è vero che l'attività di autista che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto per [OSCURATO:PERSONA] è formalmente lecita, nel concreto essa era funzionale — come sopra più volte osservato — a consentire gli incontri del medesimo con gli altri accoliti, finendo — ed è questo il senso che traspare dal passaggio argomentativo che si legge a pag. 234 dell'ordinanza impugnata, su cui si appunta la censura del ricorrente — per costituire, tra l'altro, una forma di elusione dei limiti segnati dalla sottoposizione di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto socialmente pericoloso, alla misura di prevenzione. 5.2. Sotto il profilo dell'attualità delle esigenze cautelari, trattandosi di soggetto che risponde di reati che prevedono le presunzioni di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (tra cui il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.), si impone un inciso, funzionale all'illustrazione dell'attuale assetto della giurisprudenza di legittimità sui rapporti tra il requisito dell'attualità di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) e le presunzioni predette e sul riverbero di detto rapporto sul versante motivazionale dei provvedimenti cautelari, rispetto al quale si registrano due orientamenti oltre una terza direzione ermeneutica di carattere "intermedio", espressa, in tempi più recenti, da Sez. 5, n. 36891 del 23/10/2020, Quaceci, Rv. 280471, che costituisce altresì un'efficace guida per l'illustrazione delle diverse posizioni giurisprudenziali.Secondo una prima opzione, la presunzione relativa di pericolosità sociale per il partecipe ad associazione mafiosa può essere superata solo quando, dagli elementi a disposizione del Giudice (presenti agli atti o addotti dalla parte interessata), emerga che l'associato abbia stabilmente rescisso i suoi legami con l'organizzazione criminosa, sicché, in assenza di elementi a favore, sul Giudice della cautela non grava un onere di argomentare in positivo circa la sussistenza o la permanenza delle esigenze cautelari (Sez. 5, n. 26371 del 24/7/2020, Carparelli, Rv. 279470; Sez. 6, n. 19787 del 26/3/2019, Bonforte, Rv. 275681; Sez. 2, n. 7260 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. Trombacca, Rv. 278569; Sez. 5, n. 40206 del 2/7/2018, Lombardo, n. m.; Sez. 5, n. 45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180; Sez. 5, n. 35847 del 11/06/2018, C., Rv. 274174; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Trifiro', Rv. 273631; Sez. 2, n. 19283 del 0:3/02/2017, Cocciolo, Rv. 270062; Sez. 5, n. 47401 del 14/09/2017, Iannazzo, Rv. 271855; Sez. 5, n. 52303 del 14/07/2016, Gerbino, Rv. 268726; Sez. 5, n. 44644 del 28/06/2016, Leonardi, Rv. 268197; Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 2016, Calandrino, Rv. 265986; Sez. 5, n. 38119 del 22/07/2015, Ascone, Rv. 264727; nonché Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626, che opera un distinguo tra mafie storiche e non). Una specifica declinazione interna dell'orientamento suddetto (Sez. 2, n. 26904 del 21/04/2017, Politi, Rv. 270626; Sez. 5, n. 36389 del 15/7/2019, Forgetti, Rv. 276905) ha proposto, talvolta, una distinzione tra "mafie storiche" e quelle che tali non sono, legando unicamente alle prime la presunzione relativa di pericolosità cautelare alla quale non è necessaria la verifica in punto di attualità del pericolo, potendo essere vinta la presunzione solo dalla prova del distacco dal contesto mafioso. Un diverso orientamento ritiene sussistente un onere motivazionale, incentrato sulla valutazione del requisito dell'attualità, allorché si registri una consistente distanza temporale tra i fatti ed il provvedimento cautelare (Sez. 1, n. 28991 del 25/9/2020, Felice, Rv. 279728; Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 1, n. Sez. 1, rL 42714 del 19/7/2019, Terminio, Rv. 277231; Sez. 3, n. 6284 del 16/01/2019, Pianta, Rv. 274861 - 01; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino e altri, Rv. 270738; Sez. 6, n. 20304 del 30/03/2017, Sinesi, Rv. 269957; Sez. 5, n. 36569 del 19/07/2016, Cosentino, Rv. 267995; Sez. 5, n. 52628 del 23/09/2016, Gallo e altri, Rv. 268727). Esiste, poi, una terza opzione esegetica - che è quella a cui aderisce la sentenza Quaceci e che è stata definita "intermedia" nella relazione di contrasto n. 94 del 2020 a cura dell'Ufficio del Massimario della Corte di cassazione - che muove dal rilievo che l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di pericolosità sociale; sicché non vi è un obbligo positivo di motivare circa la ricorrenza dei pericula libertatis, ma occorre soltanto apprezzarne le ragioni di esclusione evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti; con la precisazione che, tra le ragioni di esclusione suddette, rientra anche il fattore "tempo trascorso dai fatti", che deve essere pararnetrato alla gravità della condotta, a differenza della rescissione dei legami con il sodalizio di appartenenza, che ha invece valore determinante nel senso dell'insussistenza delle esigenze cautelari. E' cosi che, mentre la dimostrazione del recesso dal sodalizio e della definitiva interruzione dei rapporti dell'interessato con la cosca di appartenenza ha un'incidenza tranchant rispetto al venir meno dell'attualità delle esigenze cautelari, il tempo trascorso — naturalmente in assenza di ulteriori manifestazioni di appartenenza al sodalizio — va valutato in ragione della sua effettiva estensione e del significato che esso può assumere in termini di allontanamento dal contesto delinquenziale rispetto alla gravità degli addebiti — recte, del substrato fattale alla base dei medesimi — che sono mossi all'indagato. Ebbene, il Collegio ritiene di aderire a questo terzo orientamento, siccome in grado di comporre i vari indicatori normativi e di operare una valutazione bilanciata che, da una parte, tenga conto della presunzione -- ancorché relativa — di sussistenza delle esigenze cautelari e, dall'altra, non paralizzi la valutazione giudiziaria rispetto alla singola vicenda cautelare, quando sia trascorso un considerevole lasso di tempo dai fatti e il detenuto non abbia fatto registrare ulteriori comportamenti indicativi della sua appartenenza alla compagine malavitosa. D'altra parte, a riprova della peculiarità della valutazione a farsi, giova ricordare che le caratteristiche di persistenza del vincolo associativo ex art. 416- bis cod. pen. e la necessità di tenerne conto a fini cautelari sono state nuovamente riconosciute dalla Corte Costituzionale, sia pure al fine di respingere, per manifesta infondatezza, una censura di illegittimità della presunzione non già di sussistenza delle esigenze cautelari, ma di adeguatezza della sola custodia in carcere. Nell'ordinanza n. 136 del 2017, infatti, la Consulta ha ricordato la «specificità del vincolo, che„ sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall'altro, una diffusività dei risultati illeciti, a sua volta produttiva di accrescimento della forza intimidatrice del sodalizio criminoso». Nell'occasione, la Corte, nel richiamare un proprio precedente (sentenza n. 265 del 2010), ha ricordato che le caratteristiche del vincolo associativo lo rendono capace di permanere inalterato nonostante le vicende personali dell'associato e di mantenerne viva la pericolosità, il che costituisce una traccia esegetica di grande rilievo a conforto dell'interpretazione seguita nella questione sub iudice. Ebbene, fatta questa premessa teorica, il Collegio osserva che, nel caso di specie, il fattore tempo — che è uno dei parametri su cui deve vertere la valutazione a farsi — è assolutamente limitato, essendosi estesa la condotta accertata almeno fino all'ottobre 2020 ed essendo l'ordinanza cautelare stata emessa il 26 novembre 2021, a poco più di un anno dai fatti. Per non parlare del ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA], di continuativo supporto all'attività di una delle posizioni di vertice di entrambi i sodalizi i e dei carichi pendenti da cui il ricorrente è gravato, pure valorizzati dal Collegio della cautela, con argomentazioni ignorate dall'impugnativa di legittimità. 6. Il ricorso va, dunque, rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7. Giacché dal p