CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2021 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIOREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 22 novembre 2021 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, il ricorrente chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sostenendo che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di secondo grado. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe viziata da «illogicità o da palesi carenze». 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. Va premesso che «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen.>> (Sez. U, Sentenza n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819). Ebbene, nel caso in esame, il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere con la consumazione del reato il 2 giugno 2012 e sospeso per complessivi 521 giorni, risulta decorso il 6 maggio 2021 e, dunque, prima del 22 novembre 2021, data in cui è stata pronunciata la sentenza di appello. 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Esso, invero, oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, risulta del tutto generico, non essendo scandito da una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. 5. La sentenza, essendo fondato il primo motivo di ricorso, ai soli effetti penali, deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. Vanno, però, mantenute ferme, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., le statuizioni della sentenza sugli interessi civili. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, agli effetti penali, perché il reato è estinto per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso agli effetti civili. Così decis