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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 29717/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11406-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 805/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 11406 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -2- RILEVATOCHE

1. con sentenza 22 ottobre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11732/2018 – di annullamento in parte quadella sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 febbraio 2016 (che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non decorso il termine decennale di prescrizione del credito contributivo intimato in pagamento dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a cui era subentrata l’Agenzia delle Entrate Riscossione), in accoglimento del ricorso del contribuente, relativo al termine di prescrizione quinquennale e non decennale del credito posto in riscossione con la cartella esattoriale opposta – lo ha dichiarato prescritto, provvedendo alla compensazione delle spese dei soli giudizio di legittimità e di rinvio e senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e di appello;

2. a motivo della compensazione, la Corte di rinvio ha indicato la controvertibilità della questione giuridica relativa alla durata del termine di prescrizione dei crediti contributivi, essendo stato risolto il contrasto giurisprudenziale soltanto nel corso del giudizio (con sentenza delle Sezioni unite n. 23397/2016), dando altresì atto della concorde sollecitazione delle parti alla definizione del giudizio di rinvio in conformità al principio di diritto posto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29177/2017;

3. con atto notificato il 22 aprile 2021, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; l’Agenzia delle Entrate Riscossione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11406 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -3-

1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., per erronea compensazione delle spese processuali, comprensive delle spese dei precedenti gradi di merito,in assenza di alcun contrasto nella giurisprudenza di legittimità (bensì soltanto di una disarmonia) risolto dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, intervenuta nelle more del giudizio ed essendo la ricorrente risultata totalmente vittoriosa nei giudizi di legittimità e di rinvio (unico motivo); 2.esso è infondato;

3. la Corte territoriale ha giustificato la compensazione delle spese giudiziali (sempre possibile purché esplicitamente motivata, essendo il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito diretto solamente ad evitare la violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa: Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 26 novembre 2020, n. 26912), con argomentazione congrua (al p.to 4 di pg. 4 della sentenza), sul presupposto di “gravi edeccezionali ragioni”;

3.1. essa è locuzione normativa elastica, alla stregua di clausola generale prevista dal legislatore per adeguamento a un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito: in particolare, la suddetta nozione si configura anche per l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra (Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. 11 marzo 2022, n. 7992);

4. nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni ricorrono nella ravvisata esigenza (al di là di una nominalistica distinzione tra “contrasto” e “disarmonia”) di un intervento chiarificatore delle Sezioni unite di questa Corte, avvenuto nel corso del giudizio (Cass. s.u. 17 novembre 2016, n. 23397), in ordine, non tanto alla durata del termine di prescrizione del credito contributivo, indiscutibilmente quinquennale, Ric. 2021 n. 11406 sez.

ML -ud. 12-07-2022 -4- quanto piuttosto agli effetti della scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, a norma dell'art. 24, quinto comma d.lgs. 46/1999: se soltanto sostanziale di irretrattabilità del credito contributivo ovvero anche di “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3,nono e decimo comma l. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., in quanto disposizione applicabile nelle sole ipotesi di titolo giudiziale divenuto definitivo e non anche alla cartella di pagamento, atto di natura amministrativa privo di attitudine al giudicato; su tale questione essendovi stata un’indubbia oscillazione della giurisprudenza di legittimità, ritenuta meritevole di una pronuncia delle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, secondo comma c.p.c.;

5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11406-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE; -intimata - avverso la sentenza n. 805/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 11406 sez. ML -ud. 12-07-2022 -2- RILEVATOCHE 1. con sentenza 22 ottobre 2020, la Corte d’appello di Catanzaro, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 11732/2018 – di annullamento in parte quadella sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] dell’8 febbraio 2016 (che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva rigettato le domande di [OSCURATO:PERSONA], ritenendo non decorso il termine decennale di prescrizione del credito contributivo intimato in pagamento dalla concessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a cui era subentrata l’Agenzia delle Entrate Riscossione), in accoglimento del ricorso del contribuente, relativo al termine di prescrizione quinquennale e non decennale del credito posto in riscossione con la cartella esattoriale opposta – lo ha dichiarato prescritto, provvedendo alla compensazione delle spese dei soli giudizio di legittimità e di rinvio e senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di primo grado e di appello; 2. a motivo della compensazione, la Corte di rinvio ha indicato la controvertibilità della questione giuridica relativa alla durata del termine di prescrizione dei crediti contributivi, essendo stato risolto il contrasto giurisprudenziale soltanto nel corso del giudizio (con sentenza delle Sezioni unite n. 23397/2016), dando altresì atto della concorde sollecitazione delle parti alla definizione del giudizio di rinvio in conformità al principio di diritto posto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29177/2017; 3. con atto notificato il 22 aprile 2021, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; l’Agenzia delle Entrate Riscossione intimata non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 11406 sez. ML -ud. 12-07-2022 -3- 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., per erronea compensazione delle spese processuali, comprensive delle spese dei precedenti gradi di merito,in assenza di alcun contrasto nella giurisprudenza di legittimità (bensì soltanto di una disarmonia) risolto dalla richiamata sentenza delle Sezioni unite, intervenuta nelle more del giudizio ed essendo la ricorrente risultata totalmente vittoriosa nei giudizi di legittimità e di rinvio (unico motivo); 2.esso è infondato; 3. la Corte territoriale ha giustificato la compensazione delle spese giudiziali (sempre possibile purché esplicitamente motivata, essendo il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito diretto solamente ad evitare la violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa: Cass. 24 giugno 2003, n. 10009; Cass. 26 novembre 2020, n. 26912), con argomentazione congrua (al p.to 4 di pg. 4 della sentenza), sul presupposto di “gravi edeccezionali ragioni”; 3.1. essa è locuzione normativa elastica, alla stregua di clausola generale prevista dal legislatore per adeguamento a un dato contesto storico- sociale o a speciali situazioni, da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito: in particolare, la suddetta nozione si configura anche per l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra (Cass. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. 11 marzo 2022, n. 7992); 4. nel caso di specie, gravi ed eccezionali ragioni ricorrono nella ravvisata esigenza (al di là di una nominalistica distinzione tra “contrasto” e “disarmonia”) di un intervento chiarificatore delle Sezioni unite di questa Corte, avvenuto nel corso del giudizio (Cass. s.u. 17 novembre 2016, n. 23397), in ordine, non tanto alla durata del termine di prescrizione del credito contributivo, indiscutibilmente quinquennale, Ric. 2021 n. 11406 sez. ML -ud. 12-07-2022 -4- quanto piuttosto agli effetti della scadenza del termine perentorio per proporre opposizione a cartella di pagamento, a norma dell'art. 24, quinto comma d.lgs. 46/1999: se soltanto sostanziale di irretrattabilità del credito contributivo ovvero anche di “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3,nono e decimo comma l. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c., in quanto disposizione applicabile nelle sole ipotesi di titolo giudiziale divenuto definitivo e non anche alla cartella di pagamento, atto di natura amministrativa privo di attitudine al giudicato; su tale questione essendovi stata un’indubbia oscillazione della giurisprudenza di legittimità, ritenuta meritevole di una pronuncia delle Sezioni unite, ai sensi dell’art. 374, secondo comma c.p.c.; 5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento sulle spese, non avendo la parte vittoriosa svolto difese e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
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