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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 15685/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall' Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del suo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 23 in Ragusa; o(0 (11)7t•-- 19,-t t-i-Or3lCCírrente - avverso la sentenza n. 4889, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.11.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa

1. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore dipendente, proponeva all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della trattenuta operata sulle sue retribuzioni dal datore di lavoro, sostituto d'imposta ai fini Irpef, nella misura del 90% dei tributi versati per suo conto in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto all'epoca residente in Sicilia, in zona colpita dal sisma del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002.

L'Amministrazione finanziaria non forniva risposta.

2. Compiuti i tempi di legge, il contribuente impugnava il silenzio-diniego dell'Ente impositore, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa.

L'Amministrazione finanziaria si costituiva e resisteva.

La CTP riteneva parzialmente fondata l'istanza di rimborso proposta dal contribuente, e l'accoglieva in relazione agli anni 1990 e 1991, mentre rigettava il ricorso in ordine al rimborso richiesto per il 1992, reputando che il contribuente non avesse compiutamente provato l'effettivo versamento delle imposte di cui era domandato il rimborso, in riferimento a quell'anno.

3. In relazione alla parte della decisione in cui era rimasto soccombente, il contribuente spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania.

L'Amministrazione finanziaria si costituiva e proponeva appello incidentale, chiedendo l'integrale rigetto dell'originario ricorso proposto dal contribuente.

La CTR reputava interamente fondato l'originario ricorso proposto dal contribuente, anche in relazione all'anno 1992, perché l'Ente impositore non aveva mai contestato l'ammontare delle somme trattenute a titolo d'imposta di cui il Distefano aveva domandato il rimborso, neppure in relazione all'anno 1992.

In conseguenza condannava l'Amministrazione finanziaria a rimborsare il 90% delle imposte versate dal sostituto per conto del contribuente, ai fini Irpef, negli anni dal 1990 al 1992.

4. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in grado di appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi d'impugnazione.

Il contribuente resiste mediante controricorso Il difensore del contribuente ha pure depositato istanza di sollecita trattazione dell'udienza, domandando il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, dichiarandosi antistatario.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, per avere il giudice dell'appello ritenuto che, a seguito del sisma siciliano del 1990, la domanda di rimborso del 90% dell'imposta Irpef versata possa essere presentata dal lavoratore piuttosto che dal datore di lavoro, sostituto d'imposta.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, ancora per avere la CTR ritenuto che la domanda di rimborso del 90% dell'imposta Irpef versata possa essere proposta dal lavoratore piuttosto che dal sostituto d'imposta, il datore di lavoro.

3. Mediante i suoi due motivi di ricorso, invocando la violazione di due diverse disposizioni legislative, l'Agenzia delle Entrate propone un'unitaria questione di diritto: se il rimborso dell'imposta versata a titolo di Irpef, ai sensi della legislazione speciale conseguente al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, possa essere richiesto dal lavoratore, e non dal datore di lavoro, che ha agito quale sostituto d'imposta.

I due strumenti di impugnazione presentano evidenti ragioni di connessione, e possono quindi essere trattati congiuntamente.

3.1. Può preliminarmente rilevarsi che l'Amministrazione finanziaria non propone in questa sede contestazioni specifiche in ordine alle imposte relative all'anno 1992, con riferimento alle quali la domanda di rimborso del contribuente era stata respinta dalla CTP, ed è stata invece anch'essa accolta dalla CTR.

3.1.1. Pare quindi opportuno ricordare che l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dispone: "17.

I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992.

La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10".

3.1.2. A sua volta, il comma 665 della legge n. 190 del 2014, detta: "665.

I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ...

Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi ..." (evidenza aggiunta).

3.2. Tanto premesso, questa Corte di legittimità è già stata chiamata ripetutamente a pronunciarsi circa il diritto del lavoratore dipendente di conseguire il rimborso per cui è causa, ed ha raggiunto un orientamento condivisibile ed ormai consolidato, al quale si intende pertanto assicurare continuità.

Si è infatti statuito che "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della

I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd.

"sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente", Cass. sez.

VI-V, 14.7.2016, n. 14406, essendo stato anche chiarito che "in materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della

I. n 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta; la legittimazione del sostituito trova peraltro conferma anche nell'art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla

I. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite", Cass. sez.

VI-V, 5.12.2017, n. 29039.

4. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto.

4.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa.

4.2. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalli Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del costituito contribuente, e le liquida nella complessiva somma di € 1.785,00, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accesso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall' Avv.to [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ragusa, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente dichiarato di eleggere domicilio presso lo studio del suo difensore, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 23 in Ragusa; o(0 (11)7t•-- 19,-t t-i-Or3lCCírrente - avverso la sentenza n. 4889, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 24.11.2015; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA], lavoratore dipendente, proponeva all'Agenzia delle Entrate istanza di rimborso della trattenuta operata sulle sue retribuzioni dal datore di lavoro, sostituto d'imposta ai fini Irpef, nella misura del 90% dei tributi versati per suo conto in relazione agli anni 1990, 1991 e 1992, in quanto all'epoca residente in Sicilia, in zona colpita dal sisma del dicembre 1990, ai sensi dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002. L'Amministrazione finanziaria non forniva risposta. 2. Compiuti i tempi di legge, il contribuente impugnava il silenzio-diniego dell'Ente impositore, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa. L'Amministrazione finanziaria si costituiva e resisteva. La CTP riteneva parzialmente fondata l'istanza di rimborso proposta dal contribuente, e l'accoglieva in relazione agli anni 1990 e 1991, mentre rigettava il ricorso in ordine al rimborso richiesto per il 1992, reputando che il contribuente non avesse compiutamente provato l'effettivo versamento delle imposte di cui era domandato il rimborso, in riferimento a quell'anno. 3. In relazione alla parte della decisione in cui era rimasto soccombente, il contribuente spiegava appello innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sezione staccata di Catania. L'Amministrazione finanziaria si costituiva e proponeva appello incidentale, chiedendo l'integrale rigetto dell'originario ricorso proposto dal contribuente. La CTR reputava interamente fondato l'originario ricorso proposto dal contribuente, anche in relazione all'anno 1992, perché l'Ente impositore non aveva mai contestato l'ammontare delle somme trattenute a titolo d'imposta di cui il Distefano aveva domandato il rimborso, neppure in relazione all'anno 1992. In conseguenza condannava l'Amministrazione finanziaria a rimborsare il 90% delle imposte versate dal sostituto per conto del contribuente, ai fini Irpef, negli anni dal 1990 al 1992. 4. Avverso la decisione sfavorevole conseguita in grado di appello ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi d'impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso Il difensore del contribuente ha pure depositato istanza di sollecita trattazione dell'udienza, domandando il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite, dichiarandosi antistatario. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, per avere il giudice dell'appello ritenuto che, a seguito del sisma siciliano del 1990, la domanda di rimborso del 90% dell'imposta Irpef versata possa essere presentata dal lavoratore piuttosto che dal datore di lavoro, sostituto d'imposta. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, ancora per avere la CTR ritenuto che la domanda di rimborso del 90% dell'imposta Irpef versata possa essere proposta dal lavoratore piuttosto che dal sostituto d'imposta, il datore di lavoro. 3. Mediante i suoi due motivi di ricorso, invocando la violazione di due diverse disposizioni legislative, l'Agenzia delle Entrate propone un'unitaria questione di diritto: se il rimborso dell'imposta versata a titolo di Irpef, ai sensi della legislazione speciale conseguente al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, possa essere richiesto dal lavoratore, e non dal datore di lavoro, che ha agito quale sostituto d'imposta. I due strumenti di impugnazione presentano evidenti ragioni di connessione, e possono quindi essere trattati congiuntamente. 3.1. Può preliminarmente rilevarsi che l'Amministrazione finanziaria non propone in questa sede contestazioni specifiche in ordine alle imposte relative all'anno 1992, con riferimento alle quali la domanda di rimborso del contribuente era stata respinta dalla CTP, ed è stata invece anch'essa accolta dalla CTR. 3.1.1. Pare quindi opportuno ricordare che l'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, dispone: "17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 marzo 2008, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento; il perfezionamento della definizione comporta gli effetti di cui al comma 10". 3.1.2. A sua volta, il comma 665 della legge n. 190 del 2014, detta: "665. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d'impresa, per i quali l'applicazione dell'agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma, a condizione che abbiano presentato l'istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 ... Ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi ..." (evidenza aggiunta). 3.2. Tanto premesso, questa Corte di legittimità è già stata chiamata ripetutamente a pronunciarsi circa il diritto del lavoratore dipendente di conseguire il rimborso per cui è causa, ed ha raggiunto un orientamento condivisibile ed ormai consolidato, al quale si intende pertanto assicurare continuità. Si è infatti statuito che "in tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, comma 665, della I. n. 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, può essere richiesto sia dal soggetto che ha effettuato il versamento (cd. sostituto d'imposta) sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (cd. "sostituito") nella sua qualità di lavoratore dipendente", Cass. sez. VI-V, 14.7.2016, n. 14406, essendo stato anche chiarito che "in materia di agevolazioni fiscali, il rimborso d'imposta previsto dall'art. 1, comma 665, della I. n 190 del 2014, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del dicembre 1990, può essere richiesto non soltanto dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento ma anche dal percipiente le somme assoggettate a ritenuta nella qualità di lavoratore dipendente, in ragione dell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta; la legittimazione del sostituito trova peraltro conferma anche nell'art. 16 -octies del d.l. n. 91 del 2017 (conv., con modif., dalla I. n. 123 del 2017) che, incidendo sulla modalità di esecuzione del rimborso, ha incluso tra i beneficiari dello stesso i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite", Cass. sez. VI-V, 5.12.2017, n. 29039. 4. Il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria risulta pertanto infondato, e deve perciò essere respinto. 4.1. Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della causa. 4.2. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. La Corte, P.Q.M. rigetta il ricorso proposto dalli Agenzia delle Entrate, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore del costituito contribuente, e le liquida nella complessiva somma di € 1.785,00, oltre 15% per spese generali, Euro 200,00 per esborsi, ed accesso
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