Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 marzo 2025

Cassazione n. 14197/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2/1990avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.Lette le memorie di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale deldifensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 13 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Catania - in parzialeriforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale dellamedesima città del 29 maggio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Di MauroCarmelo [OSCURATO:PERSONA] con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena digiustizia per plurimi reati di furto aggravato - ha accolto la richiesta di concordatoex art.599 bis cod. proc. pen., formulato nell’interesse degli imputati,rideterminando la pena per i reati agli stessi ascritti, confermando nel resto.L’accusa ha ad oggetto la commissione di una pluralità di furti pluriaggravatiai danni di esercizi commerciali e di edifici scolastici.

In particolare:- per [OSCURATO:PERSONA] i furti aggravati di cui ai capi L), O), R), S);- per [OSCURATO:PERSONA] i furti aggravati di cui ai capi B), C),D), E), F), G) I), J), L), O), P), S).Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti attisottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia nonché procuratori speciali contenentii seguenti motivi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ununico motivo.2.1.Con un unico motivo denunzia vizio di motivazione della sentenza quantoagli aumenti di pena determinati a seguito del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati.La sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione quanto agliintervenuti aumenti in continuazione determinati in mesi tre per ciascun reatoladdove la pena edittale minima per la fattispecie contestata è fissata in giorni 15di reclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con atto sottoscritto dal difensoredi fiducia i seguenti motivi.3.1.Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla omessa pronuncia sulla richiesta di accesso ai programmi di giustiziariparativa.All’udienza del 7 marzo 2025, prima che le parti rassegnassero le conclusioni,la Corte territoriale ha dato atto del deposito da parte del difensore e procuratorespeciale di una richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa.La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronunzia sul punto.Nel caso di specie nove dei dodici capi di imputazione contestati sonoperseguibili a querela di parte con la conseguenza che, nell’ipotesi di accoglimentodella richiesta e di esito positivo del programma, tali reati potrebbero estinguersiper remissione di querela.3.2.

Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione della sentenzaquanto agli aumenti di pena determinati a seguito del riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati.La sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione quanto agliintervenuti aumenti in continuazione determinati in alcuni casi in mesi sei perciascun reato, violando la disposizione di cui all’art.81 comma 3 cod. pen. chevieta la possibilità di superare il cumulo materiale attraverso l’istituto dellacontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] CarmeloEmanuele sono inammissibili.1.Prima di analizzare i singoli ricorsi occorre premettere che per il concordatocon rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado -istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigoredella legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata previstauna disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso percassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria diinammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordatoin appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa daquella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n.22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.272969).Va segnalato che le Sezioni unite di questa Corte hanno altresì affermato chenei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile ilricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione delreato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.(S.U. n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, Fazio, Rv. 284481).Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili odanaloghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 biscod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e daipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le unichedoglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi dellasentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere alconcordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia delgiudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta.Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogatodal D.L. 92/2008 non era difforme.Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento dellapena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le partiesercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a unnegozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nelladecisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salval'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi avevaaderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).2.

Alla stregua dei suddetti principi, deve rilevarsi l'inammissibilità dell’unicomotivo di ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivodi ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quantomanifestamente infondati laddove lamentano la omessa motivazione quanto allaquantificazione degli aumenti a titolo di continuazione non vertendosi in ipotesi dipena illegale, ma neanche di pena illegittimamente determinata.La violazione invocata dal secondo ricorrente dell’art. 81 comma 3 cod. pen.è insussistente dal momento che la norma impedisce di superare la pena chesarebbe stata inflitta attraverso il cumulo materiale avuto riguardo al massimoedittale previsto per ciascun reato.2.1.

Quanto al primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Di MauroCarmelo [OSCURATO:PERSONA], in tema di invio ad un programma di giustizia riparativa,anch’esso risulta manifestamente infondato.Sul punto questa Corte con una recente pronunzia delle Sezioni unite hastabilito che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invioal Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustiziariparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamentealla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime diprocedibilità del reato. (Sez.

U, n. 5166 del 30/10/2025, dep.2026, D., Rv.289325).invio alla giustizia riparativa non può limitarsi alla generica invocazionedell'istituto, ma deve dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, dellostesso sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio.La necessità della indicazione di siffatta sia pure potenziale incidenzadell’istituto sul caso concreto è stata da tempo affermata da questa Corte laddovesi è evidenziato che in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso nonfa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro perlo svolgimento del programma, non sussistendo alcun automatismo tra lapresentazione della domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa algiudice la valutazione della sua utilità (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep.2024,S., Rv. 285764).L’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice di meritodeve valutare se l’invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa «possaessere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti unpericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti».Di conseguenza occorre che la relativa richiesta sia corredata da specificielementi fattuali atti a consentire al giudice medesimo il vaglio circa la sussistenzadei detti presupposti.Nel caso in esame, la istanza formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] CarmeloEmanuele e depositata all’udienza del 7 marzo 2025 si sostanzia unicamente inquesta richiesta: “[..] ai sensi dell’art.129 bis del codice di rito affinché il mioassistito venga ammesso ad un programma di giustizia riparativa [..].”3.

Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delleAmmende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità delricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in data 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/1990avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi.Lette le memorie di replica alla requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale deldifensore di fiducia e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA], pervenute in data 13 febbraio 2026.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del 16 maggio 2025 la Corte di appello di Catania - in parzialeriforma della pronuncia del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale dellamedesima città del 29 maggio 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e Di MauroCarmelo [OSCURATO:PERSONA] con la quale gli stessi erano stati condannati alla pena digiustizia per plurimi reati di furto aggravato - ha accolto la richiesta di concordatoex art.599 bis cod. proc. pen., formulato nell’interesse degli imputati,rideterminando la pena per i reati agli stessi ascritti, confermando nel resto.L’accusa ha ad oggetto la commissione di una pluralità di furti pluriaggravatiai danni di esercizi commerciali e di edifici scolastici. In particolare:- per [OSCURATO:PERSONA] i furti aggravati di cui ai capi L), O), R), S);- per [OSCURATO:PERSONA] i furti aggravati di cui ai capi B), C),D), E), F), G) I), J), L), O), P), S).Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti attisottoscritti dai rispettivi difensori di fiducia nonché procuratori speciali contenentii seguenti motivi.2. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ununico motivo.2.1.Con un unico motivo denunzia vizio di motivazione della sentenza quantoagli aumenti di pena determinati a seguito del riconoscimento del vincolo dellacontinuazione tra i reati.La sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione quanto agliintervenuti aumenti in continuazione determinati in mesi tre per ciascun reatoladdove la pena edittale minima per la fattispecie contestata è fissata in giorni 15di reclusione.3. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con atto sottoscritto dal difensoredi fiducia i seguenti motivi.3.1.Con il primo motivo denunzia violazione di legge e vizio di motivazionequanto alla omessa pronuncia sulla richiesta di accesso ai programmi di giustiziariparativa.All’udienza del 7 marzo 2025, prima che le parti rassegnassero le conclusioni,la Corte territoriale ha dato atto del deposito da parte del difensore e procuratorespeciale di una richiesta di accesso al programma di giustizia riparativa.La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia pronunzia sul punto.Nel caso di specie nove dei dodici capi di imputazione contestati sonoperseguibili a querela di parte con la conseguenza che, nell’ipotesi di accoglimentodella richiesta e di esito positivo del programma, tali reati potrebbero estinguersiper remissione di querela.3.2. Con il secondo motivo denunzia vizio di motivazione della sentenzaquanto agli aumenti di pena determinati a seguito del riconoscimento del vincolodella continuazione tra i reati.La sentenza impugnata non ha fornito adeguata motivazione quanto agliintervenuti aumenti in continuazione determinati in alcuni casi in mesi sei perciascun reato, violando la disposizione di cui all’art.81 comma 3 cod. pen. chevieta la possibilità di superare il cumulo materiale attraverso l’istituto dellacontinuazione.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] CarmeloEmanuele sono inammissibili.1.Prima di analizzare i singoli ricorsi occorre premettere che per il concordatocon rinuncia ai motivi di gravame nei confronti della pronuncia di primo grado -istituto questo reintrodotto nel sistema processuale all'esito dell'entrata in vigoredella legge n. 103 del 2017 (a far data dal 3 agosto 2017)- non è stata previstauna disciplina specifica in merito alle censure proponibili con ricorso percassazione, essendo stata stabilita espressamente solo la declaratoria diinammissibilità de plano ex art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.Questa Corte, tuttavia, ha più volte evidenziato come, in tema di concordatoin appello, sia ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa exart. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontàdella parte di accedere al concordato, al consenso del procuratore generale sullarichiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sonoinammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazionedelle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, ai vizidella sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa daquella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; Sez. 2, n.22002 del 10/04/2019, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.272969).Va segnalato che le Sezioni unite di questa Corte hanno altresì affermato chenei confronti della sentenza resa all'esito di concordato in appello è proponibile ilricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione delreato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.(S.U. n. 19415 del 27/10/2022, dep.2023, Fazio, Rv. 284481).Indubbia risulta essere l'assenza di simmetria tra la limitazione dei motivi diricorso avverso la sentenza di patteggiamento e la mancata previsione di simili odanaloghe limitazioni ai motivi proponibili avverso la sentenza di cui all'art. 599 biscod. proc. pen., non circondata da analoghi limiti rispetto al patteggiamento e daipotesi di censure ricorribili per cassazione, con la conseguenza che le unichedoglianze proponibili sono quelle, come accennato, relative ad eventuali vizi dellasentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere alconcordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia delgiudice di appello, nonché alla illegalità della sanzione inflitta.Peraltro, la disciplina del patteggiamento in appello previgente, poi abrogatodal D.L. 92/2008 non era difforme.Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, nel cd. patteggiamento dellapena in appello, ai sensi dell'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., le partiesercitavano il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a unnegozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nelladecisione del giudice, non poteva essere unilateralmente modificato - salval'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo aveva promosso o vi avevaaderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione (Sez.U, n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226715).2. Alla stregua dei suddetti principi, deve rilevarsi l'inammissibilità dell’unicomotivo di ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e del secondo motivodi ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] in quantomanifestamente infondati laddove lamentano la omessa motivazione quanto allaquantificazione degli aumenti a titolo di continuazione non vertendosi in ipotesi dipena illegale, ma neanche di pena illegittimamente determinata.La violazione invocata dal secondo ricorrente dell’art. 81 comma 3 cod. pen.è insussistente dal momento che la norma impedisce di superare la pena chesarebbe stata inflitta attraverso il cumulo materiale avuto riguardo al massimoedittale previsto per ciascun reato.2.1. Quanto al primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Di MauroCarmelo [OSCURATO:PERSONA], in tema di invio ad un programma di giustizia riparativa,anch’esso risulta manifestamente infondato.Sul punto questa Corte con una recente pronunzia delle Sezioni unite hastabilito che il provvedimento del giudice di merito di rigetto della richiesta di invioal Centro per la giustizia riparativa per l'avvio di un programma di giustiziariparativa è impugnabile con l'appello o con il ricorso per cassazione unitamentealla sentenza conclusiva del relativo grado e indipendentemente dal regime diprocedibilità del reato. (Sez. U, n. 5166 del 30/10/2025, dep.2026, D., Rv.289325).invio alla giustizia riparativa non può limitarsi alla generica invocazionedell'istituto, ma deve dimostrare la concreta incidenza, sia pure potenziale, dellostesso sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio.La necessità della indicazione di siffatta sia pure potenziale incidenzadell’istituto sul caso concreto è stata da tempo affermata da questa Corte laddovesi è evidenziato che in tema di giustizia riparativa, la sola richiesta di accesso nonfa sorgere in capo all'interessato il diritto ad essere avviato presso un centro perlo svolgimento del programma, non sussistendo alcun automatismo tra lapresentazione della domanda e l'avvio del programma, in quanto è rimessa algiudice la valutazione della sua utilità (Sez. 4, n. 646 del 06/12/2023, dep.2024,S., Rv. 285764).L’art. 129-bis, comma 3, cod. proc. pen., stabilisce che il giudice di meritodeve valutare se l’invio degli interessati al Centro per la giustizia riparativa «possaessere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto e non comporti unpericolo concreto per gli interessati e per l’accertamento dei fatti».Di conseguenza occorre che la relativa richiesta sia corredata da specificielementi fattuali atti a consentire al giudice medesimo il vaglio circa la sussistenzadei detti presupposti.Nel caso in esame, la istanza formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] CarmeloEmanuele e depositata all’udienza del 7 marzo 2025 si sostanzia unicamente inquesta richiesta: “[..] ai sensi dell’art.129 bis del codice di rito affinché il mioassistito venga ammesso ad un programma di giustizia riparativa [..].”3. Alla inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese processuali. Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delleAmmende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità delricorso, nella misura di euro tremila. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in data 20/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14197/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris