CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 febbraio 2026
Cassazione n. 22618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2026 emessa dalla Corte di appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha preso atto della proposta di c.d. concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. e - previa declaratoria di estinzione di un illecito contravvenzionale - ha rideterminato la pena inflitta in primo grado al ricorrente in relazione ai delitti di resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio e danneggiamento aggravato. Nel recepire il c.d. concordato, la Corte di appello di Torino ha sostituito la pena della reclusione con la detenzione domiciliare sostitutiva, disponendo altresì l'imposizione delle prescrizioni del divieto di allontanarsi dal Comune di Borgo d'Aie e del ritiro del passaporto e degli altri documenti validi per l'espatrio. 2. Il ricorrente impugna la sentenza indicata in epigrafe, proponendo un unico motivo di ricorso, con il quale deduce la nullità della sentenza, essendo ildispositivo della stessa difforme dal concordato stipulato dalle parti. Secondo il ricorrente, la Corte di appello di Torino si è discostata dall'accordo intervenuto tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. e ha introdotto "statuizioni ulteriori" che «eccedono il perimetro della domanda concordata e incidono in modo sostanziale sul contenuto afflittivo complessivo della decisione». Due sono le "statuizioni ulteriori" oggetto di censura: (i) l'imposizione dell'obbligo di permanere nel Comune di Borgo d'Aie, che costituirebbe «limitazione ulteriore rispetto all'ordinaria conformazione della misura sostitutiva e tale da mutarne significativamente il contenuto»; (ii) la previsione del ritiro del passaporto e la sospensione di validità ai fini di espatrio di ogni altro documento equipollente, «statuizione che risulta aggiunta al contenuto decisorio del concordato». Secondo il ricorrente, lo scostamento dall'accordo determina un vizio di nullità e impone l'annullamento della sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino limitatamente alle statuizioni illegittimamente introdotte o, in alternativa, l'annullamento parziale della decisione, con riferimento alle prescrizioni imposte a corredo della pena sostitutiva. 3. Si tratta di ricorso inammissibile, suscettibile di trattazione senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. La causa di inammissibilità è conseguente alla manifesta infondatezza del motivo di ricorso. Si lamenta l'imposizione di due prescrizioni ulteriori rispetto alla pena oggetto del c.d. concordato: il divieto di allontanarsi dal comune ove deve essere eseguita la detenzione domiciliare sostitutiva e il ritiro del passaporto. 3.1. Come già evidenziato da questa Corte, le prescrizioni del divieto di espatrio e dell'obbligo di permanenza in un determinato ambito territoriale, previste dall'art. 56-ter legge 24 novembre 1981, n. 689, per la semilibertà sostitutiva, per la detenzione domiciliare sostitutiva e per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, non hanno natura di pene accessorie, la cui applicazione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, ma costituiscono contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente anche in caso di concordato in appello. (Sez. 6, n. 12507 del 19/02/2026, Jelmoni, Rv. 289758; hanno espresso identico principio in materia di patteggiamento, Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261 - 02; Sez. 3, n. 30440 del 11/06/2025, Ahmed, Rv. 288509). 3.2. Con riferimento alla prescrizione del ritiro del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio, si tratta di previsione esplicitamente declinata dalla legge negli esatti termini in cui la Corte territoriale l'ha adottata. 3.3. Con riferimento all'ulteriore prescrizione imposta al ricorrente, si osserva che l'art. 56-ter, comma 1, n. 3), legge n. 689/1981 prevede che si prescriva alla 2persona condannata ad una pena sostitutiva «l'obbligo di permanere nell'ambito territoriale, di regola regionale, stabilito nel provvedimento che applica o dà esecuzione alla pena sostitutiva». Anche in questo caso, dunque, la Corte territoriale ha applicato una prescrizione comune, prevista dall'art. 56-ter, cit., coessenziale alla pena sostitutiva; sicché non sussiste la violazione dell'accordo prospettata nel ricorso. Con riguardo al fatto che, nel determinare l'ambito territoriale di applicazione della prescrizione comune, la Corte territoriale indichi un territorio più circoscritto rispetto a quello applicabile "di regola", si osserva che la sentenza impugnata offre una motivazione adeguata sul punto; si deve aggiungere che l'imposizione della prescrizione è colpita da censure solo sotto il profilo dell'an della prescrizione, e non del quomodo della stessa: i motivi di ricorso - come visto - denunciano infatti il mero fatto dell'imposizione della prescrizione (per difformità della pena applicata rispetto a quella concordata), nulla osservando sulla perimetrazione della prescrizione. Ne discende che - non versandosi in caso di pena illegale, posto che l'obbligo di permanenza è pur sempre conforme al paradigma normativo - la sua applicazione non è censurabile in questa sede. L'eventuale rimodulazione di tale prescrizione comune, pertanto, non giustifica l'annullamento della decisione impugnata - che, come detto non applica una pena illegale - e potrà essere, eventualmente oggetto di una richiesta da rivolgere al magistrato di sorveglianza, ai sensi dell'art. 678, comma 1, cod. proc. pen. (per un caso analogo, v. ancora Sez. 6, n. 41487 del 16/10/2024, M., Rv. 287261 - 01). 4. Il ricorso è dunque inammissibile. Ne discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M