CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04975/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.6184/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di c assazione n. 21383/2024 , pubblicata il 30/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: - che la sentenza di questa Corte n. 31383 del 2024, contro la quale è proposta istanza di revocazione, è stata pronunziata, fra gli altri, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima nella qualità di amministratrice giudiziaria dell’eredità beneficiata di [OSCURATO:PERSONA], già costituiti nella fase di merito; -che, tuttavia, il ricorso per revocazione non è stato notificato anche ai soggetti sopra indicati; - che tale omissione non importa l’inammissibilità del ricorso, ma impone di disporre l'integrazione del contraddittorio nei riguardi delle parti pretermess e in applicazione, ricorrendone gli specifici presupposti, degli artt. 331 o 332 del codice di rito (Cass. n. 1583/2020). P.Q.M rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della Corte suprema d