CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 18807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con motivo unico di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Il ricorso è, sul punto, manifestamente infondato, poiché è volto a conseguire una non consentita rivalutazione sul piano del merito di quegli elementi che la Corte territoriale ha valutato per pervenire alla decisione di escludere che la condotta del ricorrente possa essere qualificata ai sensi della disposizione summenzionata, ossia quale fatto di lieve entità. La Corte d'appello di Ancona ha escluso la configurabilità di tale ipotesi in considerazione di alcuni caratteri obiettivi dell'azione criminosa; in particolare, la diversa tipologia, la quantità e, soprattutto, la elevata qualità della cocaina sequestrata, il consistente numero di dosi da essa ricavabili (e, conseguentemente, l'elevato numero di potenziali suoi fruitori), hanno condotto la Corte territoriale a ritenere non sussistente nel caso di specie la fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Si tratta di una motivazione idonea, essendo stati evidenziati i plurimi indici di non lieve offensività della condotta, che il ricorrente ha censurato con la finalità di prefigurare una rilettura delle fonti probatorie e una rivalutazione della offensività della condotta, estranee al sindacato di legittimità. Considerato che quanto al trattamento sanzionatorio il ricorso è fondato, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza n. 40 dell'8 marzo 2019 (successiva, dunque, alla pronuncia della Corte d'appello di Ancona impugnata con il ricorso in esame), dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90, nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione di otto anni anziché di sei. Alla luce della suddetta pronuncia, la pena stabilita dalla Corte d'appello di Ancoga va rimodulata, essendo stata considerata quale base di computo la pena minima edittale di otto anni di reclusione giudicata illegittima dalla Corte costituzionale, cosicché il trattamento sanzionatorio dovrà essere rideterminato tenendo conto della nuova cornice edittale risultante dall'intervento della Corte costituzionale. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Perugia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il