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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 07675/2025

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a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 10/10/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento memoria difensiva allegata a ricorso originale con allegati verbali dibattimentali ( tra l'altro) deposito 4.10.24 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n.25851 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere imposta al ricorrente in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo agli elementi addotti dalla difesa con la memoria ritualmente depositata e violazione degli artt. 125,273 e 299 cod.proc.pen. in relazione alla valutazione della gravità indiziaria.

Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegate alla memoria depositata in data 4/10/2024, i quali hanno escluso la partecipazione del Casella alla confederazione ndranghetista oggetto di contestazione.

I giudici cautelari hanno del tutto trascurato l'esame dei materiali prodotti, sopraggiunti alla pronunzia d'annullamento e contenenti elementi fondamentali ai fini della rivalutazione della gravità indiziaria e del quadro cautelare.

Il ricorrente sostiene la piena legittimità delle allegazioni difensive alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e segnala che le dichiarazioni rese dai collaboratori in sede dibattimentale si pongono in linea con la devoluzione effettuata nell'appello.

Di seguito il difensore illustra le dichiarazioni di rilievo per la posizione del Casella rese da ciascuno dei collaboratori, rimarcando la novità e decisività delle stesse; 2.2 la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e la violazione degli artt. 125,273, 299 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria.

Il difensore deduce che il Tribunale cautelare, chiamato a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Barone, si è limitato a richiamare due ordinanze emesse nell'ambito dello stesso procedimento, la prima delle quali (n. 322/2024) oggetto di annullamento con rinvio da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, l'altra ( n.1060/2024) anch'essa impugnata con svolgimento di censure in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del Barone.

Aggiunge che l'ordinanza impugnata è assertiva laddove ritiene che le propalazioni del collaboratore non contraddicono la tesi accusatoria senza considerare che la vicinanza del ricorrente al gruppo degli "italiani" e non a quello degli zingari, come postulato in imputazione, appare coerente con le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto reggente della confederazione ndranghetista, il quale ha negato il coinvolgimento del Casella nelle dinamiche associative.

L'ordinanza impugnata ha escluso l'idoneità delle dichiarazioni del Barone a contraddire l'intraneità dell'imputato al sodalizio senza, tuttavia, indicare gli elementi a sostegno della partecipazione dello stesso all'associazione e senza fornire spiegazione circa la ritenuta "parallela contiguità al gruppo degli italiani", attesa l'irrilevanza di forme di contiguità che non si siano tradotte in un apporto concreto alla compagine criminale, e il difetto di riscontri all'assunto del Barone.

In conclusione, secondo la difesa le dichiarazioni del Barone costituiscono prova decisiva ai fini della valutazione della gravità indiziaria e, ove considerate con gli altri elementi acquisiti, avrebbero dovuto condurre ad una rivisitazione del quadro cautelare, in specie della gravità indiziaria; 2.3 illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria.

Il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione illogica e contraddittoria con riguardo alle propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il Tribunale cautelare ha negato che il predetto avesse escluso il coinvolgimento del Casella nella vicenda sebbene ne abbia offerto una ricostruzione che non contiene alcun riferimento all'imputato e appare divergente e non sovrapponibile alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori Impieri e Abbruzzese, i quali, a loro volta, hanno riferito circostanze contrastanti circa il coinvolgimento nell'episodio del ricorrente; 2.4 l'illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. in punto di valutazione della gravità indiziaria in relazione alle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA].

Il difensore deduce che il collegio cautelare ha ritenuto di non prendere in considerazione le dichiarazioni della Palmieri in quanto rese nell'ambito di altro procedimento concernente fatti diversi nonostante il tenore della pronunzia rescindente che ne aveva riconosciuto la valenza potenzialmente decisiva e sebbene la difesa avesse prodotto con la memoria difensiva preternnessa le ulteriori dichiarazioni della collaboratrice rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale, precisamente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali nella sostanza negava la partecipazione del ricorrente al c.d. gruppo " Banana"; 2.5 la violazione degli artt. 416 bis cod.pen. e 273 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione in ordine alla gravità indiziaria con riguardo al delitto associativo.

Il ricorrente, richiamati i più recenti arresti giurisprudenziali relativi ai caratteri della partecipazione a sodalizio mafioso, sostiene che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori, non è possibile dedurre la stabile ed organica compenetrazione dell'imputato nel tessuto organizzativo della compagine criminosa e segnala che nei confronti dello stesso non si rinvengono elementi ulteriori atti a riscontrare l'ipotesi d'accusa.

Aggiunge che l'ordinanza impugnata non ha dato conto dell'elemento psicologico e non ha considerato che i collaboratori escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale non hanno riferito alcunché circa il ruolo svolto dal prevenuto nel gruppo Abbruzzese sicché -alla luce delle evidenze sopravvenute, poste alla base dell'istanza difensiva- il Tribunale avrebbe dovuto escludere la gravità indiziaria per l'addebito associativo; 2.6 la violazione degli artt. 274,275,299 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle sopravvenute risultanze processuali a sostegno della rivisitazione del quadro cautelare.

Il difensore assume che l'ordinanza impugnata ha assertivamente richiamato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e, in particolare, con l'esigenza di garantire l'adeguatezza dell'intervento cautelare rispetto alle circostanze del caso concreto.

Nella specie i giudici non hanno considerato che dalle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge un quadro indiziario sovvertito che non giustifica la misura di massimo rigore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento.

La Corte di legittimità con sentenza n. 25851-24, resa in data 8/5/2024, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva confermato il provvedimento del Gip di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto ex art. 416 bis cod.pen. per aver partecipato ad un'associazione di stampo ndranghetista ( c.d. operazione Reset), militando attivamente nel gruppo dei c.d.

" Banana".

La pronunzia rescindente, dopo aver dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso che contestava la ritenuta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], reputava fondate le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale cautelare in sede di rinvio ha rigettato l'appello argomentando che le dichiarazioni dei collaboratori sono state già valutate nella procedura di riesame, con apprezzamento coperto da giudicato a seguito di declaratoria di inammissibilità dell'interposto ricorso, e richiamando con riguardo alle propalazioni di Porcaro e Barone l'ulteriore vaglio operato nell'ambito degli appelli cautelari iscritti ai nn. 322 e 1060 del 2024, escludendo sopravvenienze meritevoli di considerazione.

I giudici aggiungevano, inoltre, di non poter condividere il rilievo accreditato dalla difesa a quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetto che non conosceva il ricorrente e aveva riferito circostanze apprese de relato mentre con riguardo alla Palmieri sostenevano l'incompletezza delle dichiarazioni allegate e rese nell'ambito di un diverso procedimento. 4 (4) 2.Ritiene la Corte che la motivazione rassegnata sia inidonea ad emendare le lacune giustificative poste a fondamento dell'annullamento.

Quanto al collaboratore Barone, permane il vizio originariamente rilevato giacché il richiamo a due ordinanze rese in sede di appello cautelare che conterrebbero l'esposizione delle ragioni che ne dimostrano l'inattendibilità non consente al collegio alcuna valutazione circa la completezza, pregnanza e conferenza dell'apprezzamento in quella sede effettuato rispetto alle censure difensive.

V'è da aggiungere che la difesa risulta aver depositato in data 4/10/2024 una memoria difensiva corredata dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla pronunzia rescindente e nel corso dell'istruttoria dibattimentale per il delitto associativo ascritto al ricorrente, atto del quale l'ordinanza impugnata non fa menzione, limitandosi ad escludere sopravvenienze rilevanti suscettibili di incidere sulla gravità indiziaria, in radicale contrasto con la prospettata decisività delle dichiarazioni dei collaboratori acquisite in contraddittorio. 3.Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez.

U n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01).

Il principio trova applicazione anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, a condizione che le produzioni effettuate siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268978 - 01; Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, Rv. 261452 - 01).

Il tema interseca il profilo del puntuale assolvimento dell'onere motivazionale da parte del giudice.

Infatti, sebbene la mancata valutazione di memorie difensive non possa essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, l'omissione influisce sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione quando, come nella specie, la difesa abbia puntualmente rappresentato la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento impugnato ( in tal senso, tra molte, Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01; Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rv. 277667 - 01; n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199 - 03)

3. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio al fine di emendare le criticità rilevate.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Cosenza il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catanzaro in data 10/10/2024 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio; uditi i difensori, Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento memoria difensiva allegata a ricorso originale con allegati verbali dibattimentali ( tra l'altro) deposito 4.10.24 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Sesta Sezione Penale di questa Corte con sentenza n.25851 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rigettava l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip che aveva disatteso la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere imposta al ricorrente in relazione al delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. 2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 2.1 la mancanza ed illogicità della motivazione con riguardo agli elementi addotti dalla difesa con la memoria ritualmente depositata e violazione degli artt. 125,273 e 299 cod.proc.pen. in relazione alla valutazione della gravità indiziaria. Il difensore lamenta che il Tribunale del riesame ha omesso di motivare in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], allegate alla memoria depositata in data 4/10/2024, i quali hanno escluso la partecipazione del Casella alla confederazione ndranghetista oggetto di contestazione. I giudici cautelari hanno del tutto trascurato l'esame dei materiali prodotti, sopraggiunti alla pronunzia d'annullamento e contenenti elementi fondamentali ai fini della rivalutazione della gravità indiziaria e del quadro cautelare. Il ricorrente sostiene la piena legittimità delle allegazioni difensive alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e segnala che le dichiarazioni rese dai collaboratori in sede dibattimentale si pongono in linea con la devoluzione effettuata nell'appello. Di seguito il difensore illustra le dichiarazioni di rilievo per la posizione del Casella rese da ciascuno dei collaboratori, rimarcando la novità e decisività delle stesse; 2.2 la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione al narrato del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] e la violazione degli artt. 125,273, 299 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria. Il difensore deduce che il Tribunale cautelare, chiamato a valutare l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore Barone, si è limitato a richiamare due ordinanze emesse nell'ambito dello stesso procedimento, la prima delle quali (n. 322/2024) oggetto di annullamento con rinvio da parte della Quinta Sezione della Corte di Cassazione, l'altra ( n.1060/2024) anch'essa impugnata con svolgimento di censure in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del Barone. Aggiunge che l'ordinanza impugnata è assertiva laddove ritiene che le propalazioni del collaboratore non contraddicono la tesi accusatoria senza considerare che la vicinanza del ricorrente al gruppo degli "italiani" e non a quello degli zingari, come postulato in imputazione, appare coerente con le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto reggente della confederazione ndranghetista, il quale ha negato il coinvolgimento del Casella nelle dinamiche associative. L'ordinanza impugnata ha escluso l'idoneità delle dichiarazioni del Barone a contraddire l'intraneità dell'imputato al sodalizio senza, tuttavia, indicare gli elementi a sostegno della partecipazione dello stesso all'associazione e senza fornire spiegazione circa la ritenuta "parallela contiguità al gruppo degli italiani", attesa l'irrilevanza di forme di contiguità che non si siano tradotte in un apporto concreto alla compagine criminale, e il difetto di riscontri all'assunto del Barone. In conclusione, secondo la difesa le dichiarazioni del Barone costituiscono prova decisiva ai fini della valutazione della gravità indiziaria e, ove considerate con gli altri elementi acquisiti, avrebbero dovuto condurre ad una rivisitazione del quadro cautelare, in specie della gravità indiziaria; 2.3 illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. con riguardo alla valutazione della gravità indiziaria. Il ricorrente deduce che l'ordinanza impugnata ha reso una motivazione illogica e contraddittoria con riguardo alle propalazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] circa il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il Tribunale cautelare ha negato che il predetto avesse escluso il coinvolgimento del Casella nella vicenda sebbene ne abbia offerto una ricostruzione che non contiene alcun riferimento all'imputato e appare divergente e non sovrapponibile alle dichiarazioni eteroaccusatorie dei collaboratori Impieri e Abbruzzese, i quali, a loro volta, hanno riferito circostanze contrastanti circa il coinvolgimento nell'episodio del ricorrente; 2.4 l'illogicità della motivazione e la violazione dell'art. 273 cod.proc.pen. in punto di valutazione della gravità indiziaria in relazione alle dichiarazioni della collaboratrice [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore deduce che il collegio cautelare ha ritenuto di non prendere in considerazione le dichiarazioni della Palmieri in quanto rese nell'ambito di altro procedimento concernente fatti diversi nonostante il tenore della pronunzia rescindente che ne aveva riconosciuto la valenza potenzialmente decisiva e sebbene la difesa avesse prodotto con la memoria difensiva preternnessa le ulteriori dichiarazioni della collaboratrice rese nel corso dell'istruttoria dibattimentale, precisamente all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], con le quali nella sostanza negava la partecipazione del ricorrente al c.d. gruppo " Banana"; 2.5 la violazione degli artt. 416 bis cod.pen. e 273 cod.proc.pen. e connesso vizio della motivazione in ordine alla gravità indiziaria con riguardo al delitto associativo. Il ricorrente, richiamati i più recenti arresti giurisprudenziali relativi ai caratteri della partecipazione a sodalizio mafioso, sostiene che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori, non è possibile dedurre la stabile ed organica compenetrazione dell'imputato nel tessuto organizzativo della compagine criminosa e segnala che nei confronti dello stesso non si rinvengono elementi ulteriori atti a riscontrare l'ipotesi d'accusa. Aggiunge che l'ordinanza impugnata non ha dato conto dell'elemento psicologico e non ha considerato che i collaboratori escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale non hanno riferito alcunché circa il ruolo svolto dal prevenuto nel gruppo Abbruzzese sicché -alla luce delle evidenze sopravvenute, poste alla base dell'istanza difensiva- il Tribunale avrebbe dovuto escludere la gravità indiziaria per l'addebito associativo; 2.6 la violazione degli artt. 274,275,299 cod.proc.pen. e la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione delle sopravvenute risultanze processuali a sostegno della rivisitazione del quadro cautelare. Il difensore assume che l'ordinanza impugnata ha assertivamente richiamato la presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere per il delitto associativo in contrasto con la giurisprudenza di legittimità e, in particolare, con l'esigenza di garantire l'adeguatezza dell'intervento cautelare rispetto alle circostanze del caso concreto. Nella specie i giudici non hanno considerato che dalle dichiarazioni dibattimentali dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] emerge un quadro indiziario sovvertito che non giustifica la misura di massimo rigore. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. La Corte di legittimità con sentenza n. 25851-24, resa in data 8/5/2024, ha annullato l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva confermato il provvedimento del Gip di rigetto della istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del delitto ex art. 416 bis cod.pen. per aver partecipato ad un'associazione di stampo ndranghetista ( c.d. operazione Reset), militando attivamente nel gruppo dei c.d. " Banana". La pronunzia rescindente, dopo aver dichiarato inammissibile il secondo motivo del ricorso che contestava la ritenuta inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA], reputava fondate le censure relative alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale cautelare in sede di rinvio ha rigettato l'appello argomentando che le dichiarazioni dei collaboratori sono state già valutate nella procedura di riesame, con apprezzamento coperto da giudicato a seguito di declaratoria di inammissibilità dell'interposto ricorso, e richiamando con riguardo alle propalazioni di Porcaro e Barone l'ulteriore vaglio operato nell'ambito degli appelli cautelari iscritti ai nn. 322 e 1060 del 2024, escludendo sopravvenienze meritevoli di considerazione. I giudici aggiungevano, inoltre, di non poter condividere il rilievo accreditato dalla difesa a quanto dichiarato dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA] in relazione al tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di soggetto che non conosceva il ricorrente e aveva riferito circostanze apprese de relato mentre con riguardo alla Palmieri sostenevano l'incompletezza delle dichiarazioni allegate e rese nell'ambito di un diverso procedimento. 4 (4) 2.Ritiene la Corte che la motivazione rassegnata sia inidonea ad emendare le lacune giustificative poste a fondamento dell'annullamento. Quanto al collaboratore Barone, permane il vizio originariamente rilevato giacché il richiamo a due ordinanze rese in sede di appello cautelare che conterrebbero l'esposizione delle ragioni che ne dimostrano l'inattendibilità non consente al collegio alcuna valutazione circa la completezza, pregnanza e conferenza dell'apprezzamento in quella sede effettuato rispetto alle censure difensive. V'è da aggiungere che la difesa risulta aver depositato in data 4/10/2024 una memoria difensiva corredata dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in epoca successiva alla pronunzia rescindente e nel corso dell'istruttoria dibattimentale per il delitto associativo ascritto al ricorrente, atto del quale l'ordinanza impugnata non fa menzione, limitandosi ad escludere sopravvenienze rilevanti suscettibili di incidere sulla gravità indiziaria, in radicale contrasto con la prospettata decisività delle dichiarazioni dei collaboratori acquisite in contraddittorio. 3.Questa Corte ha chiarito che nel giudizio di appello cautelare, celebrato nelle forme e con l'osservanza dei termini previsti dall'art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti dalle parti elementi probatori "nuovi" nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione, contrassegnato dalla contestazione, dalla richiesta originaria e dai motivi contenuti nell'atto di appello (Sez. U n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155 - 01). Il principio trova applicazione anche nella fase di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, a condizione che le produzioni effettuate siano relative agli stessi fatti già oggetto di valutazione da parte del primo giudice della cautela (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Rv. 268978 - 01; Sez. 6, n. 51684 del 28/11/2014, Rv. 261452 - 01). Il tema interseca il profilo del puntuale assolvimento dell'onere motivazionale da parte del giudice. Infatti, sebbene la mancata valutazione di memorie difensive non possa essere fatta valere come causa di nullità del provvedimento impugnato, non trattandosi di ipotesi prevista dalla legge, l'omissione influisce sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione quando, come nella specie, la difesa abbia puntualmente rappresentato la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa del provvedimento impugnato ( in tal senso, tra molte, Sez. 5, n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01; Sez. 3, n. 36688 del 06/06/2019, Rv. 277667 - 01; n. 23097 del 08/05/2019, Rv. 276199 - 03) 3. Alla luce delle considerazioni che precedono si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio al fine di emendare le criticità rilevate. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc.pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui a
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