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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32843/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia/ il 14 marzo 2022v ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Treviso il 28 maggio 2021, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale, condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, affermata sulla base delle dichiarazioni discordanti e inutilizzabili del teste escusso, da un lato, e senza disporre la citazione del teste a discarico, dall'altro.

Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 2 e 3), rappresentati dal mancato utilizzo delle dichiarazioni de relato rese dal teste e dalla valorizzazione, ai fini della decisione, dei dati obiettivi riscontrati sul posto, nonché dal pesante stato di alterazione psicofisica dell'imputato e dalla dinamica del sinistro.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia/ il 14 marzo 2022v ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Treviso il 28 maggio 2021, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2- sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver guidato in stato di ebbrezza con l'aggravante di aver provocato un sinistro stradale, condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in relazione alla penale responsabilità dell'imputato, affermata sulla base delle dichiarazioni discordanti e inutilizzabili del teste escusso, da un lato, e senza disporre la citazione del teste a discarico, dall'altro. Il ricorso è inammissibile, in quanto articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sannnnarco, Rv. 255568; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato, con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto alla decisione impugnata (pagine 2 e 3), rappresentati dal mancato utilizzo delle dichiarazioni de relato rese dal teste e dalla valorizzazione, ai fini della decisione, dei dati obiettivi riscontrati sul posto, nonché dal pesante stato di alterazione psicofisica dell'imputato e dalla dinamica del sinistro. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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