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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 45877/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~v Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di spendita di monete false, per avere detenuto, al fine di metterle in circolazione, due banconote da euro 100 contraffatte.

2. Ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, del tutto mancante in relazione alla deduzione dell'appellante, concentrata sulla lieve entità del danno patrimoniale, laddove la sentenza impugnata si è limitata ad argomentare in merito al diverso profilo della la tenuità dell'offesa, per escludere la riconducibilità del fatto nell'ambito della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3.

Con successiva memoria il difensore del ricorrente associandosi alle conclusioni del rappresentante della Procura Generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

4. Il ricorso risulta inammissibile.

In primo luogo, si osserva che, con l'impugnazione di merito, l'appellante aveva affidato a una formula del tutto generica il motivo con il quale "si insiste per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.. 4 cod. pen. essendo evidente che il fatto sia stato determinato da motivi di lucro di lieve entità".

Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez.

III, 25 novembre 2014, n. 10709, Botta, Rv. n. 262700); non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Sez. 3 n. 20356 del 02/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281630; Sez. 3 n. 20356 del 02/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281630).

5. In ogni caso, la motivazione sul diniego della circostanza attenuante in parola - che è valutazione discrezionale del giudice di merito - può trarsi, implicitamente, proprio dagli argomenti con i quali la Corte di appello ha negato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., negando la particolare tenuità dell'offesa in ragione del valore delle banconote.

Giova ricordare che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582).

In effetti, la Corte di appello ha espressamente ritenuto le banconote rinvenute pari a 100 euro di " valore non esiguo", con valutazione che attiene, appunto, al valore economico del danno in ragione del valore nominale delle banconote.

Poiché la concessione delle circostanze attenuanti risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, detta motivazione, in caso di diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, può legittimamente ricavarsi, per implicito, anche mediante raffronto con le espresse considerazioni poste a fondamento del diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. quando gli elementi ostativi illustrati in dette considerazioni appaiano quegli stessi la cui mancanza ha assunto, nel quadro di una valutazione generalmente negativa, efficacia determinante.

E' un problema di motivazione, poiché, se nessun automatismo è ravvisabile tra la applicazione della causa di non punibilità e il riconoscimento della "particolare tenuità del danno o del pericolo" giacchè quest'ultima è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto", questo non comporta, come automatismo, che la motivazione con la quale il Giudice di merito non ravvisi i presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. non sia adattabile anche al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., coerentemente con quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale che, appunto, ha affermato che "la formulazione del quinto comma del citato art. 131-bis indica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la "particolare tenuità del danno o del pericolo" sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente comporta, l'applicazione della causa di non punibilità, e che, inoltre, la "particolare tenuità del danno o del pericolo" è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto".

6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; ,udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~v Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di spendita di monete false, per avere detenuto, al fine di metterle in circolazione, due banconote da euro 100 contraffatte. 2. Ricorre l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse dell'imputato, svolge un unico motivo, denunciando erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. e correlati vizi della motivazione, del tutto mancante in relazione alla deduzione dell'appellante, concentrata sulla lieve entità del danno patrimoniale, laddove la sentenza impugnata si è limitata ad argomentare in merito al diverso profilo della la tenuità dell'offesa, per escludere la riconducibilità del fatto nell'ambito della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. 3. Con successiva memoria il difensore del ricorrente associandosi alle conclusioni del rappresentante della Procura Generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso risulta inammissibile. In primo luogo, si osserva che, con l'impugnazione di merito, l'appellante aveva affidato a una formula del tutto generica il motivo con il quale "si insiste per il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.. 4 cod. pen. essendo evidente che il fatto sia stato determinato da motivi di lucro di lieve entità". Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. III, 25 novembre 2014, n. 10709, Botta, Rv. n. 262700); non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d' ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. (Sez. 3 n. 20356 del 02/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281630; Sez. 3 n. 20356 del 02/12/2020 (dep. 2021 ) Rv. 281630). 5. In ogni caso, la motivazione sul diniego della circostanza attenuante in parola - che è valutazione discrezionale del giudice di merito - può trarsi, implicitamente, proprio dagli argomenti con i quali la Corte di appello ha negato la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., negando la particolare tenuità dell'offesa in ragione del valore delle banconote. Giova ricordare che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità presuppone, necessariamente, che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; ex plurimis, Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 Belfiore, Rv. 275582). In effetti, la Corte di appello ha espressamente ritenuto le banconote rinvenute pari a 100 euro di " valore non esiguo", con valutazione che attiene, appunto, al valore economico del danno in ragione del valore nominale delle banconote. Poiché la concessione delle circostanze attenuanti risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, detta motivazione, in caso di diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, può legittimamente ricavarsi, per implicito, anche mediante raffronto con le espresse considerazioni poste a fondamento del diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. quando gli elementi ostativi illustrati in dette considerazioni appaiano quegli stessi la cui mancanza ha assunto, nel quadro di una valutazione generalmente negativa, efficacia determinante. E' un problema di motivazione, poiché, se nessun automatismo è ravvisabile tra la applicazione della causa di non punibilità e il riconoscimento della "particolare tenuità del danno o del pericolo" giacchè quest'ultima è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto", questo non comporta, come automatismo, che la motivazione con la quale il Giudice di merito non ravvisi i presupposti di cui all'art. 131 bis cod. pen. non sia adattabile anche al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., coerentemente con quanto riconosciuto dalla stessa Corte costituzionale che, appunto, ha affermato che "la formulazione del quinto comma del citato art. 131-bis indica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la "particolare tenuità del danno o del pericolo" sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce, ma neppure automaticamente comporta, l'applicazione della causa di non punibilità, e che, inoltre, la "particolare tenuità del danno o del pericolo" è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto". 6. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
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